Si comincia sempre con una lettera di diffida rivolta direttamente al debitore in cui si concede un termine di sette giorni per dargli un’ultima possibilità di adempiere al pagamento e in cui lo avvisiamo che qualora ciò non avvenga passeremo all’azione ponendo a suo carico le spese e gli interessi dovuti al ritardo nel pagamento.
Il timore di dover subire un’azione giudiziale è di norma sufficientemente grave per consentici di ottenere la sua collaborazione senza dover procedere oltre.
A fronte di un chiaro e netto atteggiamento di resistenza l’unico strumento di tutela è dato proprio dall’azione in giudizio. Anche in questo caso è necessaria rapidità di intervento per non dare al debitore l’opportunità di occultare i propri beni.
La soluzione migliore da cui partire è certamente una seria lettera di diffida. Spesso dare al debitore un ultimatum ufficiale scritto da un avvocato si rivela di per sé un’arma efficace.
Spesso l’efficacia delle azioni di recupero dipende dalla solvibilità effettiva del debitore. Proprio per tale ragione, occorre agire subito, prima che il debitore possa iniziare manovre di occultamento dei propri beni.
Il Giudice leggerà l’atto predisposto dall’avvocato del creditore e, dopo aver esaminato la documentazione allegata, ove la ritenga convincente, emetterà un ordine di pagamento nei confronti del debitore moroso, che include il rimborso delle spese legali sostenute dal creditore.