L’esperienza acquisita in materia di concorrenza sleale e contraffazione ci consente di rendere valutazioni chiare, accurate e realistiche (anche in termini economici e di effettiva opportunità dell’azione legale). I nostri servizi dedicati in quest’area sono i seguenti:
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Può accadere di ricevere una diffida legale ove si è accusati di aver commesso atti di concorrenza sleale o di contraffazione. Per altro verso, può accadere di essere vittima di tali atti. In effetti, la disciplina della concorrenza sleale sanziona una grande varietà di comportamenti commerciali contrari alla correttezza professionale. Essa non riguarda soltanto l’imitazione dei prodotti e/o delle idee dei concorrenti ma anche le ipotesi di furto di informazioni (segreti e know-how), lo storno dei dipendenti, la denigrazione commerciale, il boicottaggio, etc.
La concorrenza sleale è disciplinata dall’art. 2598 del codice civile italiano ma trova un fondamento internazionale nella Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883. La Convenzione è uno dei primi trattati sulla proprietà intellettuale e, avendo ben 178 stati contraenti, è uno dei trattati con la più ampia adesione globale.
Che differenza c’è tra concorrenza sleale e contraffazione? Ebbene, solo quando la concorrenza sleale implica anche la violazione di brevetti, marchi registrati o altri diritti d’autore si può parlare anche di contraffazione in senso proprio.
Sono diverse le ipotesi ricorrenti di concorrenza sleale. Mediante gli atti di concorrenza sleale un imprenditore si avvantaggia illecitamente, risparmiando sui costi, sfruttando la reputazione del concorrente o danneggiandola. Segue un elenco delle ipotesi più frequenti di concorrenza sleale:
Essendo contrarie alla correttezza professionale e potenzialmente dannose, le Corti hanno considerato illecite anche le seguenti condotte:
L’elenco è solo esemplificativo.
Nella maggior parte dei casi di concorrenza sleale si agisce mediante una diffida legale. Infatti, grazie all’intervento di un avvocato – attraverso una lettera di diffida – è possibile invitare l’autore dell’illecito a risarcire il danno e a cessare immediatamente la condotta lesiva. In altri casi, tuttavia, potrebbe risultare maggiormente proficuo agire “a sorpresa” attraverso misure giudiziali urgenti (anche per evitare, tra l’altro, che l’autore dell’illecito faccia sparire le prove della sua colpevolezza).
In caso di violazioni lampanti, avvenute online, che riguardano marchi, brevetti, design, copyright etc. ci occupiamo della segnalazione della violazione direttamente alla piattaforma che propone in vendita le merci contraffatte (es. Amazon, Alibaba, etc.).
L’Agenzia delle Dogane prevede, inoltre, la possibilità di effettuare un’apposita segnalazione, la c.d. “domanda di intervento doganale”, volta ad ottenere il fermo delle merci sospette. Si vedano, in dettaglio, i servizi dedicati in fondo alla pagina.
Ai sensi dell’art. 513 bis del codice penale “Chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni”.
Oltre all’illecito civile descritto dall’art. 2598 cc, si configura un vero e proprio reato quando vengono usate violenza o minacce per impedire al concorrente di agire liberamente sul mercato ovvero di autodeterminarsi. Basti pensare agli atti intimidatori tipici delle località in cui imperversa la criminalità organizzata.
Il primo contatto con noi si svolge sempre mediante un primo confronto orientativo (mediante appuntamento in studio, al telefono o anche in videoconferenza).
Il servizio consente di ottenere un parere sulla concorrenza sleale o sulla contraffazione, per valutare il costo-opportunità di un'azione legale.
Attraverso la lettera di un avvocato, il servizio consente reagire alla contraffazione o di difendersi in un caso di contraffazione o di interferenza commerciale.
Siamo processualisti esperti: puntiamo sempre ad ottenere il miglior risultato possibile innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali.
In caso di contraffazione, il servizio di segnalazione doganale consente di ottenere l'intervento dell’Agenzia delle Dogane ed il fermo delle merci sospette.
Le piattaforme di marketplace o di e-commerce, anche se non sono gli autori materiali delle violazioni, sono tenute ad intervenire in caso di contraffazione.