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Tramite il suo avvocato ogni creditore – esattamente come può fare l’Agenzia delle Entrate – ha diritto di accedere alle banche dati della pubblica amministrazione al fine di ottenere informazioni utili per recuperare i suoi crediti.
In questo articolo:
Per rendere efficace l’azione di recupero crediti occorre conoscere quali siano i conti correnti del debitore e/o quali beni compongano il suo patrimonio. Il problema è che, a volte, tali informazioni non sono disponibili e bisogna attivarsi per ottenerle.
Infatti, il caso del debitore realmente “nullatenente” è molto raro. In verità, nella maggior parte dei casi, il debitore semplicemente… non può o non vuole pagare. In altri casi ancora, il debitore è un soggetto molto furbo che ha imparato ad occultare i propri averi.
Un avvocato esperto può rintracciare i beni del debitore mediante visure catastali, mediante il PRA (pubblico registro automobilistico) ma, soprattutto, sa che esiste un metodo che consente di indagare e ottenere informazioni utili al recupero. Si tratta della “ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare”. Vediamo esattamente in cosa consiste.
Esiste una norma molto interessante nel nostro ordinamento che consente il creditore di effettuare l’accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni.
Per ottenere l’accesso a tali banche dati, un avvocato attivo nel settore ed esperto nella materia, può presentare un’istanza. Secondo l’art. 492 bis: “su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare”.
L’avvocato del creditore, mediante la “ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare” ex art. 492 bis c.p.c. può davvero rendere efficace un sequestro o un pignoramento. Vediamo in concreto quali informazioni è possibile ottenere.
L’accesso alle banche dati della P.A. consente di risalire ai rapporti intrattenuti dal debitore con banche e istituti di credito, ai rapporti con i datori di lavoro, con i partner commerciali o con i committenti. In sintesi, l’organo competente, una volta verificato che il creditore abbia tutti i requisiti per procedere all’esecuzione, autorizza l’accesso alle banche dati dell’anagrafe tributaria (compreso l’archivio dei rapporti finanziari) e degli enti previdenziali,
Grazie agli estratti, l’avvocato del creditore può individuare:
La richiesta può essere presentata da qualsiasi creditore – tramite il suo avvocato – purché munito di un precetto in vigore e di un titolo esecutivo come, ad esempio, un decreto ingiuntivo, una cambiale o un assegno scaduto, una sentenza, etc.
Una volta in possesso delle informazioni sul patrimonio del debitore, l’avvocato promuove la c.d. azione esecutiva. La scelta più frequente è quella di procedere con un c.d. pignoramento presso terzi perché consente al creditore di congelare i beni o diritti del debitore che si trovino presso un terzo.
Di solito si tenta di pignorare o di sequestrare:
Come detto sopra, a garanzia del buon esito del procedimento di espropriazione, le somme pignorate vengono “congelate”: nel caso di pignoramento dei conti correnti, per esempio, il debitore non può più effettuare prelievi.
Quando il pignoramento è efficace, di prassi, l’operazione si conclude con l’assegnazione delle somme e il pagamento del terzo (ad es. della banca) direttamente al creditore. Tuttavia, può capitare che un’azione legale “inesperta” dia il tempo e il modo al debitore di occultare i suoi averi. Vediamo come evitarlo.
Affinché l’azione di recupero sia efficace, occorre che il debitore non si accorga che il congelamento dei suoi beni è ormai prossimo.
La procedura di recupero di prassi prevede:
A condizione che ve ne siano i presupposti di Legge, è possibile evitare la notificazione del precetto per salvaguardare il c.d. “effetto sorpresa”. Del resto, il precetto non è altro che l’ultimo “avviso di pagamento” rivolto al debitore e quest’ultimo, invece che pagare, potrebbe giovarsene per far sparire i beni.
Inoltre, è consigliabile presentare l’istanza per la “ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare” ex art. 492 bis c.p.c. in determinati periodi dell’anno in modo da avere informazioni aggiornate.
In casi estremi, oltretutto, sarebbe possibile procedere al sequestro conservativo dei beni del debitore adottando una procedura del tutto diversa da quella sopra indicata
In conclusione, a seconda dei casi e delle situazioni, la ritualità di recupero legale sopra sintetizzata può essere adattata strategicamente, anche in modo molto incisivo, per renderla efficace in concreto.
Marina Notarnicola