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La Riforma del processo civile (Legge 206/2021), tra le varie innovazioni, ha introdotto delle modifiche alla disciplina del pignoramento presso terzi.
Vediamo come funziona il pignoramento e cosa cambia a partire dal 22 giugno 2022:
Il creditore in possesso di un titolo esecutivo (sentenza, cambiale, assegno, decreto ingiuntivo, scrittura privata autenticata etc.) può recuperare il proprio credito pignorando i beni del debitore (c.d. esecuzione forzata).
Il pignoramento può essere:
Come anticipato, il pignoramento presso terzi consente al creditore di aggredire beni del debitore che si trovano nel possesso o nella disponibilità di un terzo.
L’istituto è disciplinato dall’art. 543 del Codice di procedura civile, secondo cui l’atto di pignoramento deve essere notificato dall’Ufficiale giudiziario sia al terzo pignorato che al debitore.
Le somme pignorate sono “aumentate della metà” rispetto al credito indicato nell’atto di precetto, per coprire anche interessi e spese di procedura.
Nell’ipotesi più frequente, il creditore tenta di pignorare il denaro presente su conti correnti intestati al debitore presso istituti di credito (spesso mediante il c.d. “pignoramento a pioggia“). In questo caso, l’atto di pignoramento viene notificato dall’ufficiale Giudiziario sia al debitore che alle Banche.
L’altro caso altrettanto frequente è quello in cui il creditore, sulla base del titolo esecutivo, pignora al debitore un quinto dello stipendio (o della pensione) e/o il TFR.
In questo caso, il pignoramento verrà notificato, oltre che al debitore, anche al datore di lavoro (o all’INPS).
Entro 10 giorni dalla notifica dell’atto, il terzo pignorato (banca, datore di lavoro, INPS…) deve rendere al creditore una dichiarazione che indichi:
Ricevuta la dichiarazione, il creditore ha due opzioni:
1) se la dichiarazione è negativa, può abbandonare la procedura (evitando semplicemente di iscrivere a ruolo il pignoramento presso il Tribunale competente);
2) se la dichiarazione è positiva, può iscrivere a ruolo la procedura e proseguire.
Si noti che l’importo pignorato viene “congelato” (nel caso di pignoramento di denaro sui conti correnti, per esempio, il debitore non può effettuare prelievi) sino all’assegnazione delle somme, che verrà disposta dal Giudice in favore del creditore.
La citata Riforma del processo civile introduce due nuovi adempimenti a carico del creditore procedente:
Si badi bene che la mancata notifica dell’avviso o il mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determineranno tassativamente l’inefficacia del pignoramento.
Nell’ipotesi di pignoramento eseguito nei confronti di più terzi pignorati, tuttavia, l’eventuale inefficacia si produrrà solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non risulti notificato o depositato l’avviso.
Ciò significa che, in caso di inadempimento di tali oneri, gli obblighi di legge imposti al debitore e al terzo verranno meno, con la conseguenza che il creditore sarà costretto a ricominciare la procedura “da capo”, con evidente ritardo e pregiudizio delle proprie ragioni creditorie.
È evidente come tale innovazione si traduca in un consistente vantaggio a favore del debitore, posto che tali adempimenti renderanno inevitabilmente più gravoso e meno immediato il recupero dei crediti.
Marina Notarnicola