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La registrazione del software in SIAE: tra tutela legale e pianificazione fiscale

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Arlo Canella
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Nella nostra esperienza professionale, la registrazione dei software in SIAE è oggi tornata in auge per ragioni che, travalicando la proprietà intellettuale, trovano il loro focus soprattutto nella pianificazione fiscale.

La proprietà intellettuale di Software e Piattaforme Web

Software e piattaforme tecnologiche occupano ormai ogni aspetto della nostra quotidianità e sono un asset determinante per molti imprenditori, PMI e Startup. Ebbene, in Italia, la tutela del software per mezzo del diritto d’autore è regolata principalmente dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore e di altre opere dell’ingegno. Le disposizioni specifiche relative alla protezione del software sono state introdotte con modifiche successive, in particolare con il Decreto Legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, che ha armonizzato la legislazione italiana con la direttiva europea in materia.

Gli articoli rilevanti della legge sul diritto d’autore che riguardano la protezione del software in Italia includono:

  • Articolo 1 (1-bis): Introduce il software nell’ambito di applicazione della legge sul diritto d’autore, definendolo come “opere dell’ingegno di carattere creativo“.
  • Articolo 64-bis: Specifica che la protezione del diritto d’autore si estende ai programmi per elaboratore (software), indipendentemente dalla modalità di espressione.
  • Articolo 64-ter: Delimita i diritti esclusivi del titolare del diritto d’autore sul software, inclusi la riproduzione, la traduzione, l’adattamento, la trasformazione e la distribuzione al pubblico, sia direttamente sia attraverso la cessione di licenze.
  • Articolo 64-quater: Tratta delle eccezioni alla protezione esclusiva del titolare, consentendo, ad esempio, la realizzazione di una copia di backup a condizione che sia necessaria per l’utilizzo del software.
  • Articolo 64-quinquies: Definisce i termini del contratto di licenza del software, stabilendo che in assenza di specifiche disposizioni contrattuali, certi usi del software da parte dell’acquirente legittimo sono permessi, come l’uso conforme alla destinazione prevista o le modifiche necessarie per l’utilizzo del software stesso.

Queste norme rappresentano il nucleo della normativa italiana in materia di protezione del software attraverso il diritto d’autore, mirando a bilanciare i diritti degli autori e degli sviluppatori (per approfondire, si v. “Codice sorgente: la software house è tenuta a consegnarlo al committente?”) con le esigenze degli utenti e del mercato. 

In particolare, però, l’Articolo 64-ter, comma terzo, della legge italiana sul diritto d’autore specifica che la protezione riguarda l’espressione del programma per elaboratore sotto forma di codice sorgente e codice oggetto, ma non si estende ai concetti, ai principi, ai metodi di operazione o a qualsiasi elemento logico-matematico che sta alla base del software stesso. 

In altre parole, mentre il codice specifico di un programma è protetto come opera dell’ingegno di carattere creativo, le idee, i procedimenti, i sistemi operativi e i concetti funzionali su cui il software si fonda non possono essere oggetto di diritto d’autore.

Questo distingue chiaramente tra l’espressione concreta di un’opera software, che è protetta dalla legge sul diritto d’autore, e le idee o principi astratti, che sono di dominio pubblico e possono essere liberamente utilizzati e implementati da chiunque. La finalità è promuovere l’innovazione e la concorrenza, evitando di limitare lo sviluppo tecnologico attraverso la monopolizzazione delle idee di base (Per approfondire, si v. “Gli strumenti di tutela legale del software”).

La registrazione del software presso la SIAE è obbligatoria?

In Italia, la registrazione del software presso la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) non è un requisito legale obbligatorio, ma rappresenta una scelta strategica per le imprese e le software house che desiderano tutelare le proprie creazioni tecnologiche e il loro vantaggio competitivo. La SIAE offre un servizio di deposito volontario che può facilitare la gestione dei diritti d’autore associati al software.

Il deposito di un software presso la SIAE serve principalmente a creare un record ufficiale della data di creazione e dell’identità dell’autore, fornendo così una prova convenzionale in caso di controversie legali relative alla paternità o alla violazione dei diritti d’autore. Questo può essere particolarmente utile in situazioni dove la documentazione interna non è sufficientemente dettagliata o in caso di conflitti su chi sia il vero creatore del software.

I vantaggi della registrazione volontaria sono molteplici:

  • La registrazione fornisce un riconoscimento formale dell’autore e della data di creazione, che può essere decisivo in procedimenti giudiziari.
  • Essere registrati può agire come deterrente per violazioni del diritto d’autore, dato che il software registrato è più chiaramente sottoposto a protezione legale.
  • Con un registro chiaro e formale, è più semplice gestire le licenze e le cessioni di diritti, rendendo le trattative più trasparenti e fondate su prove concrete.

Molto frequentemente, la richiesta di assistenza per la registrazione in SIAE da parte delle imprese è motivata dalla necessità di ottenere agevolazioni fiscali correlate al patent box o alla qualifica di Startup e PMI innovativa: queste agevolazioni possono offrire significativi vantaggi economici, rendendo la registrazione un aspetto cruciale della strategia aziendale.

Lo studio legale Canella Camaiora si occupa quotidianamente di assistenza legale sia a pmi e imprenditori sia a programmatori e software house, anche nella registrazione del software presso la SIAE, guidando i clienti attraverso il complesso panorama delle normative e delle opportunità fiscali. L’esperienza e la competenza dello studio legale possono massimizzare i benefici legali e fiscali derivanti dalla corretta registrazione del software.

Pertanto, anche se la registrazione presso la SIAE non è obbligatoria, rappresenta un’importante misura precauzionale per le aziende che desiderano proteggere efficacemente le loro innovazioni tecnologiche e trarre il massimo dalle opportunità fiscali correlate. Consultare un legale esperto della materia è sempre consigliabile per valutare la migliore strategia di protezione basata sulle specifiche esigenze e circostanze del caso.

Il software registrato per la qualifica di Startup o PMI innovativa

La registrazione del software presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore tenuto dalla SIAE è un aspetto rilevante per le aziende che mirano a qualificarsi come startup innovative o PMI innovative secondo il decreto legislativo n. 179/2012 e le sue successive integrazioni, inclusa l’importante aggiornamento del DL n. 3/2015 che ha introdotto le PMI innovative. 

Secondo il Decreto Legislativo 179/2012, art. 25, comma 2, una startup innovativa è definita come una società di capitali, anche cooperativa, che soddisfa i seguenti criteri oggettivi:

  • È stata costituita da non oltre cinque anni.
  • Ha sede legale in Italia o in uno stato dell’EEA con una filiale o impianto produttivo in Italia.
  • Realizza un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro.
  • Non è quotata su un mercato regolamentato né su piattaforme di negoziazione multilaterale.
  • Non ha mai distribuito utili.
  • Ha come principale attività lo sviluppo, produzione e vendita di prodotti o servizi ad alta tecnologia.
  • Non è nata da operazioni di fusione, scissione societaria o cessione di azienda.

Inoltre, per essere classificata come innovativa, deve rispettare almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:

  1. Effettua investimenti in Ricerca e Sviluppo per almeno il 15% del valore più alto tra costo totale e valore della produzione.
  2. Impiega almeno un terzo del personale qualificato come dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno due terzi con laurea magistrale.
  3. È titolare, depositaria o licenziataria di brevetti, o detiene diritti su un software registrato.

Si ritiene, peraltro che con il termine “titolare dei diritti” il legislatore abbia inteso ampliare la platea dei soggetti legittimati, ricomprendendo, oltre a colui il quale sia autore del programma, il soggetto (persona fisica o giuridica) che sia titolare dei diritti esclusivi di sfruttamento economico del software. (Parere MISE 29.10.2015, N. 218415).

Lo status legale di startup innovativa apre così le porte a una serie di benefici fiscali e procedurali significativi. Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, noto come Decreto “Rilancio”, ha introdotto importanti misure per supportare e potenziare l’ecosistema delle startup innovative in Italia. Di seguito sono elencate le principali agevolazioni fiscali e misure di sostegno disponibili per queste realtà imprenditoriali:

  • Incentivi Fiscali all’Investimento: Detrazioni fiscali per chi investe nel capitale di startup innovative.
  • Accesso al Fondo di Garanzia per le PMI: Facilitazioni nell’accesso al credito attraverso il Fondo di Garanzia per le PMI, con procedure semplificate e gratuite.
  • Smart & Start Italia: Finanziamenti agevolati per le startup innovative situate sul territorio nazionale.
  • Trasformazione in PMI Innovative: Possibilità per le startup di trasformarsi in PMI innovative senza interruzioni, mantenendo i benefici previsti.
  • Esonero da Diritti Camerali e Imposte di Bollo: Riduzione degli oneri amministrativi grazie all’esonero da diritti camerali e imposte di bollo.
  • Equity Crowdfunding: Possibilità di raccogliere capitali attraverso campagne di equity crowdfunding.
  • Servizi di Internazionalizzazione (ICE): Supporto nell’internazionalizzazione offerto dall’Agenzia ICE con sconti e incentivi specifici.
  • Deroghe alla Disciplina Societaria Ordinaria: Flessibilità maggiore nelle norme societarie per facilitare l’operatività e l’organizzazione.
  • Disciplina del Lavoro Flessibile: Regolamenti lavorativi flessibili per adattarsi meglio alle esigenze dinamiche delle startup.
  • Proroga dei Termini per la Copertura delle Perdite: Estensioni dei termini previsti per la copertura delle perdite aziendali.
  • Deroga alla Disciplina sulle Società di Comodo e in Perdita Sistematica: Minori restrizioni sulle società in perdita, permettendo una maggiore manovrabilità finanziaria.
  • Remunerazione con Strumenti di Partecipazione al Capitale: Opzioni di remunerazione flessibili attraverso strumenti di partecipazione al capitale, come stock options.
  • Esonero dal Visto di Conformità per la Compensazione dei Crediti IVA: Semplificazione delle procedure per la compensazione dei crediti IVA, esonerando l’obbligo del visto di conformità.
  • Fail Fast: Procedure semplificate per la chiusura delle attività in caso di insuccesso, facilitando una rapida risoluzione e minimizzazione delle perdite.

La registrazione del software in SIAE entra in gioco anche nell’ambito delle agevolazioni correlate al regime del c.d. Patent Box, introdotto in Italia per stimolare l’innovazione e la competitività delle imprese, offrendo un trattamento fiscale agevolato sui redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, inclusi i software.

Il Patent Box (110%) e la registrazione del software

La registrazione del software presso la SIAE può aprire la strada ad un meccanismo premiale ossia ad un’agevolazione corrispondente ad una super deduzione (110%) delle spese sostenute per lo sviluppo del software addirittura negli otto anni precedenti alla sua registrazione. Ma andiamo con ordine e vediamo innanzitutto cos’è il Patent Box.

Si tratta di un incentivo fiscale che consente alle imprese di ridurre le imposte sui redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali, come software e brevetti. Questo regime agevolato mira a promuovere le attività di ricerca e sviluppo (R&S) migliorando la competitività delle imprese sul mercato.

Attraverso il Patent Box, le spese di R&S legate allo sviluppo di beni immateriali possono beneficiare di una superdeduzione del 110%.

La registrazione del software presso la SIAE non è obbligatoria per accedere al Patent Box, ma agevola notevolmente l’inclusione nel c.d.regime premiale che consente di applicare l’agevolazione alle spese sostenute fino a otto anni prima dell’ottenimento di una privativa industriale o della registrazione del bene.

Per maggiori dettagli sulle specifiche del regime e le condizioni di applicazione, si rimanda alla Circolare del 24/02/2023 n. 5 – Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti, che fornisce chiarimenti esaustivi sul Patent Box, inclusi gli adempimenti formali e le modalità operative.

In sintesi, il Patent Box rappresenta un’opportunità significativa per le imprese che investono in innovazione, e la registrazione del software può semplificare e potenziare l’accesso a tali benefici fiscali.

© Canella Camaiora Sta. Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 26 Aprile 2024

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Avv. Arlo Cannela

Avvocato Arlo Canella

Managing Partner dello studio legale Canella Camaiora, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano, appassionato di Branding, Comunicazione e Design.
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