Non tutte le opere liberate sono davvero libere da vincoli giuridici.
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Il diritto d’autore protegge le opere dell’ingegno, garantendo agli autori diritti morali e patrimoniali sulla propria creazione. Ma la tutela non è infinita nel tempo e, a seconda del Paese, può avere termini diversi.
Questo articolo affronta brevemente il funzionamento del diritto d’autore in Europa e negli Stati Uniti, spiegandone la durata e i criteri per l’accesso al pubblico dominio.
Un focus speciale è dedicato alle opere che entrano nel pubblico dominio nel 2025, come i lavori di Frida Kahlo, Ernest Hemingway e i Fratelli Marx, analizzando le opportunità — e i rischi — del loro riutilizzo.
Il diritto d’autore tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo, come testi letterari, opere musicali, fotografie, software, disegni industriali e molto altro. La protezione si articola in due tipologie di diritti: patrimoniali e morali. I diritti patrimoniali consentono all’autore di sfruttare economicamente la propria opera: ad esempio, decidere se e come pubblicarla, riprodurla, rappresentarla o tradurla, percependone i relativi compensi. I diritti morali, invece, sono legati alla personalità dell’autore e comprendono, tra gli altri, il diritto alla paternità dell’opera e il diritto all’integrità dell’opera (per approfondire: “Il diritto d’autore in Italia: cosa protegge e come funziona”).
Il diritto d’autore nasce automaticamente con la creazione dell’opera. In Italia, infatti, non è necessaria alcuna registrazione, anche se il deposito presso la SIAE può costituire prova utile per attribuire una data certa alla creazione. Anche negli Stati Uniti il copyright esiste automaticamente quando l’opera è fissata in una forma tangibile, ma la registrazione presso il Copyright Office è essenziale per far valere i propri diritti in giudizio e accedere a risarcimenti specifici.
Tuttavia, i diritti d’autore non sono eterni. Hanno una durata limitata nel tempo e, una volta scaduti, l’opera entra nel cosiddetto pubblico dominio, diventando patrimonio culturale collettivo e, in linea generale, liberamente utilizzabile.
La durata del diritto d’autore varia da Paese a Paese. La Convenzione di Berna del 1886, sottoscritta da oltre 180 Paesi tra cui l’Italia, stabilisce una protezione minima di 50 anni dopo la morte dell’autore. Tuttavia, molti Stati — tra cui i membri dell’Unione Europea e il Regno Unito — hanno esteso la durata a 70 anni post mortem. In questi ordinamenti, quindi, nel 2025 entreranno nel pubblico dominio le opere di chi è deceduto nel 1954, come Frida Kahlo, Henri Matisse e André Derain.
Negli Stati Uniti, la durata del diritto d’autore varia a seconda della data e dalle circostanze di creazione e pubblicazione dell’opera.
In sintesi, il sistema statunitense distingue tra:
Questo sistema è frutto di numerose estensioni legislative. Tra le più incisive vi è quella del 1998, nota informalmente come Mickey Mouse Act: una riforma promossa da pressioni economiche — in primis della Walt Disney Company — per evitare la perdita dei diritti d’autore su personaggi iconici come Topolino.
Queste differenze tra giurisdizioni fanno sì che un’opera possa entrare nel pubblico dominio in momenti diversi a seconda del Paese. Ma cosa significa davvero che un’opera è “di pubblico dominio”?
Un’opera che entra nel pubblico dominio è, formalmente, libera da vincoli di copyright. Questo significa che chiunque può riprodurla, distribuirla, adattarla o reinterpretarla senza chiedere autorizzazioni o pagare diritti. Le opere di pubblico dominio diventano una risorsa creativa per editori, artisti, scuole e imprese: possono rinascere in nuove edizioni, essere usate in film, campagne pubblicitarie, videogiochi o strumenti educativi.
Tuttavia, la libertà non è sempre assoluta. I diritti morali, come il diritto all’attribuzione e all’integrità dell’opera, sopravvivono alla scadenza dei diritti patrimoniali. Ciò vuol dire che, in alcuni Paesi, i diritti morali possono essere fatti valere dagli eredi anche terminato il copyright.
Inoltre, alcune legislazioni impongono limiti ulteriori. In Italia e Grecia, lo Stato può intervenire per tutelare opere considerate parte del patrimonio culturale nazionale.
Anche se l’opera è tecnicamente di pubblico dominio, la sua riproduzione commerciale può richiedere autorizzazioni o anche il pagamento di un canone. Un caso emblematico è quello dello stilista Jean-Paul Gaultier, che nel 2022 ha utilizzato La nascita di Venere di Botticelli per una collezione di moda, trovandosi a dover affrontare questioni legali legate ai diritti di riproduzione (altri casi nostrani sono descritti qui: “Il diritto d’immagine del duca d’Este, ignaro testimonial dell’aceto balsamico (App. Bologna, sent. 1792/2024)”, “L’Uomo Vitruviano e la “faida” tra Ravensburger e il Ministero della Cultura sui diritti di riproduzione”).
Ma, quindi, quali opere sono entrate nel pubblico dominio quest’anno?
Nel 2025, nuove opere di grande valore artistico e culturale entreranno nel pubblico dominio, rendendosi disponibili per un libero riutilizzo. In Europa e nel Regno Unito, si tratta delle creazioni di autori deceduti nel 1954. In campo letterario, spiccano i nomi di Jacinto Benavente, premio Nobel per la Letteratura nel 1922, e Alberto Albertini, autore italiano oggi riscoperto per la sua prosa limpida. In ambito musicale, diventa accessibile il catalogo del compositore e direttore d’orchestra Wilhelm Furtwängler, mentre nel settore architettonico emergono le opere progettuali di Guido Cirilli.
Nel campo della fotografia, è da segnalare l’ingresso nel pubblico dominio delle potenti immagini di Werner Bischof, pioniere del reportage in bianco e nero, membro della celebre agenzia Magnum Photos.
Negli Stati Uniti, invece, il 2025 segna l’ingresso delle opere pubblicate nel 1929. Questo comprende alcuni titoli e personaggi ormai leggendari: il film comico Le noci di cocco (The Cocoanuts), primo lungometraggio con i Fratelli Marx; il romanzo Addio alle armi di Ernest Hemingway, classico della narrativa di guerra; e le primissime rappresentazioni di Tintin, l’intraprendente reporter creato da Hergé. Si affacciano inoltre nel pubblico dominio personaggi iconici della cultura popolare, come Orazio Cavezza, cavallo comico creato da Ub Iwerks per la Disney, e la prima illustrazione di Tarzan, figura leggendaria nata dalla penna di Edgar Rice Burroughs.
Queste opere diventano quindi disponibili per progetti editoriali, cinematografici e culturali. Ma è bene ricordare che i diritti patrimoniali si considerano esauriti solo per le opere originarie.
Se esistono opere derivate, come traduzioni e adattamenti, queste non entrano nel pubblico dominio assieme all’opera originale. Le opere derivate, infatti, secondo l’art. 4 della Legge sul diritto d’autore italiana, godono di una tutela autonoma, a patto che abbiano un carattere creativo. Sono quindi soggette a nuove durate e nuovi titolari di diritti.
Chiunque voglia sfruttare commercialmente un’opera di pubblico dominio deve agire con prudenza: il diritto d’autore è complesso, e non basta la scadenza del copyright per garantirsi piena libertà d’azione.
Gabriele Rossi