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Il diritto d’autore in Italia: cosa protegge e come funziona

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Celeste Martinez Di Leo
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L’evoluzione del copyright e della proprietà intellettuale ha ridefinito il modo in cui gli autori proteggono le loro creazioni, garantendo diritti esclusivi che spaziano dalla tutela delle opere letterarie e artistiche alla gestione dei diritti patrimoniali e morali, in un contesto giuridico che bilancia protezione e libertà di espressione. 

I requisiti essenziali del Copyright

Nel contesto del Diritto d’autore italiano, la legge di riferimento è la Legge 22 aprile 1941, n. 633, integrata dal Titolo IX del Codice Civile. La normativa tutela le opere dotate di carattere creativo, appartenenti a vari ambiti come la scienza, la letteratura, la musica, le arti figurative, l’architettura, il teatro e la cinematografia. L’elemento centrale della tutela è la creatività, che si manifesta in due requisiti fondamentali: novità e originalità.

  • Novità (l’opera deve essere oggettivamente diversa da quelle esistenti).
  • Originalità (l’opera deve riflettere l’elaborazione intellettuale personale dell’autore).

Oltre alla creatività, un altro requisito chiave è l’esteriorizzazione dell’opera. L’idea deve prendere una forma percepibile e tangibile per essere protetta; un mero pensiero o concetto non rientra nella protezione legale. Ad esempio, il concept di un libro non può essere protetto se espresso solo in termini vaghi; deve essere sviluppato in una struttura elaborata e sufficientemente definita per beneficiare del diritto d’autore.

Questa visione consente a una singola idea di ispirare diverse interpretazioni artistiche, tutte potenzialmente tutelabili. Diversi artisti possono ritrarre lo stesso soggetto, ma ogni rappresentazione, grazie alla sua unicità creativa, è meritevole di protezione giuridica.

Categorie di Opere Protette

L’articolo 2 della Legge 633/1941 elenca in modo esemplificativo le opere protette, confermato da varie sentenze giurisprudenziali (cfr. Cass. civ., Sez. I, 19.07.1990, n. 7397; C.d.S., Sez. VI, 20.07.2022, n. 6234; Corte dei Conti Liguria, Sez. giurisdiz., Sent. 26/01/2024, n. 2). Tra queste:

  • Opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose, sia scritte che orali;
  • Composizioni musicali, con o senza parole, e opere drammatico-musicali;
  • Arti figurative, come sculture, dipinti, disegni e incisioni;
  • Progetti architettonici e loro realizzazioni;
  • Opere cinematografiche e audiovisive, sia mute che sonore.

Con l’evoluzione delle tecnologie, la normativa si è ampliata per includere opere fotografiche, software, banche dati e design industriale. Anche le elaborazioni creative, come traduzioni e adattamenti di opere originarie, rientrano nella tutela, purché apportino elementi di novità e originalità.

È importante notare che le disposizioni sul diritto d’autore non si applicano ai testi ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, garantendo l’accesso libero e gratuito a tali documenti.

Diritti spettanti all’autore

Nel diritto italiano, la protezione offerta dal Diritto d’autore si attiva dal momento della creazione dell’opera e comprende sia diritti patrimoniali che morali.

I diritti patrimoniali garantiscono all’autore la possibilità di sfruttare economicamente la propria opera e si articolano in varie forme di utilizzo:

  • Diritto di riproduzione;
  • Diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica;
  • Diritto di diffusione o comunicazione al pubblico;
  • Diritto di distribuzione;
  • Diritto di trascrizione;
  • Diritto di elaborazione e modificazione;
  • Diritto di noleggio e di prestito;
  • Diritto di seguito.

Questi diritti patrimoniali, a differenza dei diritti morali, sono trasferibili, rinunciabili e hanno una durata limitata nel tempo. Essi restano validi per tutta la vita dell’autore e per 70 anni dopo la sua morte. In caso di opere create da più autori, il termine decorre dalla morte dell’ultimo di essi. Al termine di questo periodo, l’opera entra nel pubblico dominio e può essere utilizzata liberamente.

I diritti morali, invece, tutelano la personalità e l’integrità dell’autore. Tra questi diritti troviamo:

  • Diritto alla paternità;
  • Diritto al mantenimento dell’integrità dell’opera;
  • Diritto di rivelazione;
  • Diritto di pubblicazione o ritiro dell’opera dal commercio.

A differenza dei diritti patrimoniali, i diritti morali sono inalienabili, imprescrittibili e irrinunciabili, ossia non possono essere trasferiti o ceduti a terzi e restano validi anche quando i diritti patrimoniali siano stati venduti o trasferiti.

Esiste il concetto di "fair use" nel Diritto italiano?

Il concetto di “fair use” è una dottrina di origine anglosassone, particolarmente sviluppata negli Stati Uniti, che permette l’uso lecito di opere protette senza il consenso del titolare dei diritti, a determinate condizioni. Negli Stati Uniti, il fair use viene valutato considerando quattro fattori principali: lo scopo dell’uso, la natura dell’opera, la quantità utilizzata e l’impatto economico sul valore dell’opera originale. Questa dottrina mira a bilanciare la protezione del Diritto d’autore con il diritto alla libertà di espressione.

In Italia, la dottrina del “fair use” non è formalmente regolata. Tuttavia, il nostro ordinamento prevede una serie di eccezioni e limitazioni ai diritti patrimoniali derivanti dal Diritto d’autore, che consentono l’uso lecito di opere protette senza dover ottenere il consenso del titolare di tali diritti. Le eccezioni e limitazioni, disciplinate principalmente dagli articoli 65-71 decies della Legge 22 aprile 1941, n. 633, si applicano a situazioni specifiche, volte a soddisfare esigenze come:

  • la pubblica informazione;
  • la libera discussione delle idee;
  • la promozione della cultura e dello studio.

Solo recentemente, con la sentenza del Tribunale di Roma N. 6504/2021, la giurisprudenza italiana ha fatto esplicito riferimento alla dottrina del “fair use”. In questo caso, relativo al film “Rango”, il tribunale ha adottato un approccio flessibile nel bilanciare il Diritto d’autore e la libertà di espressione (Tribunale Roma, Sez. spec. in materia di imprese, 16/04/2021, n. 6504). Il tribunale ha escluso la violazione del Diritto d’autore, stabilendo che il richiamo nel film al personaggio dell’Uomo senza Nome della trilogia di Sergio Leone, attraverso il personaggio “Spirito del West”, fosse semplicemente una citazione (per approfondire: “Cinema e plagio: quali sono i limiti del Copyright)”.

Tra le argomentazioni del tribunale per giungere a questa conclusione si evidenziano:

  • La marginalità del ruolo dello “Spirito del West” poiché la presenza di tale personaggio nel film è limitata a un minuto e mezzo su oltre un’ora di durata complessiva;
  • L’assenza di sfruttamento economico concorrenziale.

Sebbene la dottrina del “fair use” non sia formalmente prevista in Italia, altri casi giurisprudenziali ne traggono ispirazione. Ad esempio, nella sentenza Cass. civ., Sez. I, Ord., 30/12/2022, n. 38165, la Cassazione ha stabilito che “in tema di diritto d’autore, la parodia deve rispettare un giusto equilibrio tra i diritti del soggetto che abbia titolo allo sfruttamento dell’opera, o del personaggio, e la libertà di espressione dell’autore della parodia stessa; in tal senso, la ripresa dei contenuti protetti può giustificarsi nei limiti connaturati al fine parodistico e sempre che la parodia non rechi pregiudizio agli interessi del titolare dell’opera o del personaggio originali, come accade quando entri in concorrenza con l’utilizzazione economica dei medesimi”.

Questo dimostra che, pur non esistendo una dottrina definita di “fair use” nel Diritto italiano, ci sono influenze e principi che provengono da sistemi giuridici stranieri e che stanno contribuendo a una maggiore apertura verso un uso più flessibile delle opere protette (per approfondire ulteriormente: “Violazione del Copyright ed eccezioni: guida breve per gli autori”).

© Canella Camaiora Sta. Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 23 Settembre 2024
Ultimo aggiornamento: 24 Settembre 2024

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