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Il software, essendo privo di una dimensione tangibile, viene inquadrato giuridicamente nella categoria dei beni immateriali e, quindi, della proprietà intellettuale. La sua peculiarità risiede nel fatto che combina creatività e tecnica.
In questo articolo:
L’Europa, riconoscendo l’importanza crescente dei programmi per elaboratore nel panorama industriale e culturale, ha introdotto una disciplina ad hoc con la Direttiva 91/250/CE.
L’Italia ha accolto tali disposizioni con il D. Lgs. 518/1992, inserendo il software nell’alveo della protezione autoriale.
Il software viene descritto, sia dalla normativa (art. 2 LdA) che dalla giurisprudenza, come “una sequenza di istruzioni, scritte in un linguaggio di programmazione, per ottenere un determinato risultato e per compiere funzioni in un dispositivo elettronico”.
Trattandosi di una sequenza di istruzioni, come se fosse un formulario o una guida, la protezione del software è stata assimilata a quella delle altre opere creative dell’ingegno (come, ad esempio, un romanzo, una canzone, etc.).
Proprio come per le opere dell’ingegno, anche il software per essere tutelato dalla Legge sul Diritto d’Autore (LdA) deve presentare i requisiti della creatività, originalità ed esteriorizzazione.
Nell’ambito del concetto di originalità, un software viene considerato nuovo quando risulta diverso rispetto ai codici di programmazione già esistenti. La creatività si misura in base al grado di differenziazione del software rispetto ai precedenti. Oggetto della tutela è il codice del programma, ma anche la sua progettazione, ovvero il c.d. materiale preparatorio.
La tutela, pertanto, riguarda sia la forma espressiva, sia il modo in cui il software viene codificato. Il codice del programma può essere depositato in appositi registri, per precostituirsi la prova della creazione da poter usare in caso di eventuali controversie aventi ad oggetto le contestazione di parti terze sulla validità e sulla titolarità del software.
Nel contesto del diritto della proprietà intellettuale, i brevetti rappresentano un ulteriore strumento di tutela, di particolare interesse e attenzione nel caso del software. La concessione di un brevetto permette al titolare di godere di un diritto esclusivo sulla realizzazione, sull’uso e sulla vendita del software per un periodo di tempo determinato, generalmente 20 anni, a seguito del quale il software entra nel dominio pubblico.
La protezione brevettuale va oltre la tutela offerta dal diritto d’autore, poiché copre non solo la forma espressiva del software, ma anche le idee e i principi sottostanti, inclusi il metodo e il processo di funzionamento. Questo significa che la tutela brevettuale può impedire ad altri di realizzare, utilizzare o vendere software che hanno alla base le stesse idee o metodi protetti, anche se il codice sorgente è differente.
Per ottenere un brevetto, il software deve soddisfare diversi criteri e superare un’analisi accurata. Deve essere dimostrato che il software sia nuovo e utile, nonché avere carattere inventivo, ossia deve risolvere un problema tecnico in modo non ovvio per un esperto del settore.
La questione sulla brevettabilità del software è, tuttavia, complessa e dibattuta. In Italia, così come per i 38 Paesi aderenti alla European Patent Convention (EPC), non è possibile brevettare il software “in quanto tale” (as such), poiché, come detto nel paragrafo precedente, esso rientra nella categoria delle opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore.
Ai fini della brevettazione, infatti, secondo quanto previsto dalla giurisprudenza dello European Patent Office, è necessario che il software:
Naturalmente, oltre ai requisiti di cui sopra devono essere rispettati anche gli altri requisiti previsti per un brevetto “standard”: novità, altezza inventiva e industrialità.
Esempi di software brevettabili sono i software per sistemi di controllo di processi / apparecchiature; i software per sistemi di telecomunicazioni (protocolli); i software di gestione delle memorie di un PC, di sue periferiche o processori; i software che elaborano dati tecnici, quali elaborazione di immagini, compressione di dati, soppressione di rumo, codifica/decodifica.
Invece, non risultano brevettabili i software per la risoluzione di integrali; i software per schemi pensionistici; i software gestionali che informatizzano procedimenti noti.
Chiedersi quando sia possibile brevettare un software non ha una risposta immediata e univoca. La decisione di proteggere un software attraverso il diritto d’autore o un brevetto dipende dalla natura del software stesso. Poiché ogni programma è unico, è fondamentale consultare esperti del settore per determinare la migliore strategia di protezione.
Margherita Manca