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Come si protegge un’idea, anche se non è brevettabile o non del tutto nuova?

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Martina Di Molfetta
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Proteggere un’idea che non può essere brevettata è possibile, ma richiede consapevolezza giuridica e scelte strategiche. In questo articolo analizziamo quando un’idea può dirsi effettivamente tutelabile, quali strumenti concreti (NDA, data certa, riservatezza) permettono di documentarne la paternità e cosa può fare l’imprenditore se scopre che l’idea è stata copiata. Una guida operativa per non lasciare scoperto il proprio vantaggio competitivo.

Idee non brevettabili, che fare?

In linea generale, le idee in sé non sono protette dal diritto. È un principio fondamentale del nostro ordinamento: ciò che è ancora allo stato astratto, non concretizzato in una forma determinata o applicabile tecnicamente, non può essere oggetto né di brevetto né di diritto d’autore. Lo stabilisce con chiarezza l’articolo 45 del Codice della proprietà industriale (D.lgs. 30/2005), che tutela solo le invenzioni che soddisfano requisiti di novità, attività inventiva e applicabilità industriale.

Nel dettaglio, il secondo comma dell’articolo esclude dalla brevettabilità le scoperte scientifiche, i metodi matematici, i principi commerciali e i programmi di elaboratore, considerati “in quanto tali” (v. anche Gli strumenti di tutela legale del software – Canella Camaiora). È quindi evidente che una semplice intuizione, anche brillante, se priva di una forma tecnica concreta, non può accedere alla tutela brevettuale.

Tuttavia, non tutto è perduto. L’ordinamento italiano offre altri strumenti giuridici per proteggere il valore competitivo di un’idea, specie se essa è già stata elaborata sotto forma di progetto o strategia applicabile in ambito commerciale. Un metodo di business, un format comunicativo o una soluzione organizzativa innovativa possono, in certi casi, rientrare nella tutela del know-how riservato o anche nella disciplina dell’opera dell’ingegno, se si traducono in contenuti espressivi originali.

La giurisprudenza italiana ha più volte riconosciuto tutela a soluzioni non brevettabili ma concretamente attuate, valorizzando l’idea come parte di un investimento imprenditoriale. In questi casi, la protezione può fondarsi sulla normativa contro la concorrenza sleale (art. 2598 c.c.) o sulla violazione di obblighi contrattuali legati alla riservatezza (approfondisci: Concorrenza sleale: quando si verifica e come difendersi – Canella Camaiora).

E qui arriviamo alla domanda cruciale che si pongono spesso imprenditori e professionisti: se non posso brevettare la mia idea, posso almeno impedire che venga copiata o sfruttata da altri? La risposta è: tendenzialmente sì, ma solo a certe condizioni. Condizioni che dipendono da come l’idea è stata concretamente sviluppata e da quali precauzioni sono state adottate per proteggerla, come la registrazione di titoli di proprietà intellettuale oppure la dimostrata originalità dell’idea, che rende l’imitazione un atto di parassitismo ai sensi dell’articolo 2598 del Codice civile.

Quando un’idea può dirsi “tutelabile”?

Un’idea inizia a essere giuridicamente rilevante quando ha una sua identità riconoscibile e manifesta un grado sufficiente di originalità o unicità rispetto al contesto in cui si inserisce. In pratica, un’idea può dirsi tutelabile quando non è la mera riproposizione di ciò che già esiste, e quando è stata elaborata in modo tale da distinguersi chiaramente da soluzioni preesistenti.

Non occorre che sia rivoluzionaria: basta che contenga un apporto creativo identificabile, qualcosa che aggiunga valore rispetto allo stato dell’arte. Questa è una soglia meno tecnica rispetto ai requisiti del brevetto, ma comunque significativa. In particolare, è importante che l’idea non sia ovvia né banale rispetto al settore di riferimento: chiunque opera sul mercato sa che molte buone idee sono “già nell’aria”, ma non tutte vengono pensate o realizzate allo stesso modo.

Come già illustrato nell’articolo: “Si può proteggere un’idea commerciale?”, uno dei criteri essenziali per riconoscere la tutelabilità di un’idea è la determinabilità del contenuto. Se l’idea è sufficientemente descritta, se può essere riconosciuta, riprodotta o identificata come quella idea – allora può essere oggetto di protezione. Questo vale anche in assenza di registrazioni formali, purché ci siano elementi concreti che dimostrino come e quando è nata, come è stata sviluppata e da chi.

Inoltre, un’idea può trovare il suo fulcro catalizzante nell’innovazione tecnologica (i.e. nel brevetto), nell’estetica (ovvero nel design) o nel modello di business e sulle informazioni strategiche (vedi anche Know-how commerciale: come tutelarlo e reagire in caso di “furto” – Canella Camaiora). Questo cambia sia la strategia di tutela, sia le possibilità di reazione in caso di violazione. Capire la natura dell’idea consente di scegliere il corretto perimetro giuridico di riferimento e i mezzi più efficaci per proteggerla.

Infine, un’idea può essere tutelabile anche se non è totalmente nuova, a condizione che il modo in cui viene realizzata presenti elementi distintivi rispetto ad altre soluzioni simili. È qui che subentra il valore dell’originalità: non conta solo cosa si è pensato, ma come lo si è tradotto in realtà. E se questa traduzione è sufficientemente riconoscibile, l’ordinamento è pronto a difenderla.

Accordi, segretezza, data certa: quali strumenti scegliere

Chi ha un’idea promettente deve affrontare un problema immediato: come dimostrarne la paternità e impedire che venga diffusa o sfruttata da terzi senza autorizzazione. In mancanza di una tutela automatica – come avviene per i brevetti – è necessario attivarsi con strumenti giuridici e precauzioni documentali che rafforzino la posizione dell’ideatore in caso di contestazione (approfondisci: Accordi di riservatezza (NDA): come proteggere il valore delle informazioni – Canella Camaiora).

Uno degli strumenti più efficaci è l’accordo di riservatezza, noto come NDA (Non Disclosure Agreement). Si tratta di un contratto con cui le parti si impegnano a non divulgare, copiare o sfruttare le informazioni riservate scambiate nel corso di un dialogo commerciale, di una presentazione o di una collaborazione. Un NDA ben redatto non solo scoraggia comportamenti opportunistici, ma consente all’ideatore di agire in giudizio qualora l’idea venga diffusa illecitamente. Questo tipo di accordo è fondamentale quando si ha a che fare con investitori, fornitori, sviluppatori o agenzie creative.

Altro aspetto determinante è la prova della titolarità e della data certa dell’idea. In assenza di registrazioni ufficiali, è possibile attribuire una data certa a un contenuto mediante strumenti come: deposito notarile, invio tramite PEC (posta elettronica certificata), deposito presso la SIAE (per opere dell’ingegno) o utilizzo di sistemi blockchain certificati. Tutti questi metodi hanno lo scopo di documentare che una certa idea esisteva in una data precisa e apparteneva a un determinato soggetto (vedi anche, per la documentazione certificata della paternità, Servizi Canella Camaiora® powered by TrueScreen).

Infine, in alcuni casi può essere utile valutare la registrazione di forme collegate all’idea, anche se non si tratta di un’invenzione in senso stretto.

Ad esempio: un design, un logo, una presentazione grafica, un nome a dominio, un modello o persino un manuale operativo. Questi elementi – se originali – possono essere registrati o protetti come opere dell’ingegno, rafforzando l’intero progetto in termini di tutela legale.

In sintesi, la protezione delle idee non brevettabili non è automatica, ma può essere costruita con intelligenza. Serve combinare strumenti contrattuali, misure di riservatezza e tecniche di tracciamento della paternità per consolidare i propri diritti.

E se l’idea non brevettata è già stata copiata?

Quando un’idea viene sfruttata da altri senza consenso, la reazione dipende da come è stata protetta in origine. Se l’ideatore ha preso precauzioni per documentarla, mantenerla riservata e collegarla chiaramente alla propria attività, ci sono margini per agire legalmente – anche in assenza di un brevetto formale.

In assenza di tutela registrata, non si può invocare una contraffazione, ma si può agire sul piano della concorrenza sleale. L’articolo 2598 del Codice civile punisce l’imitazione servile, l’appropriazione di pregi altrui e l’agganciamento parassitario. Questo significa che un concorrente che si appropria di un’idea altrui, già presente e operativa sul mercato, può essere chiamato a risponderne civilmente, specialmente se ha tratto vantaggio dal lavoro creativo o dall’investimento altrui.

Inoltre, se tra le parti c’erano rapporti contrattuali o professionali – ad esempio in caso di NDA, incarichi di consulenza, collaborazioni – la violazione può anche configurare una responsabilità contrattuale. Questo consente di chiedere il risarcimento del danno, l’inibitoria alla diffusione dell’idea e, in certi casi, anche il sequestro dei materiali copiati. La strategia cambia se il contenuto è tutelabile come opera dell’ingegno: in quel caso si può agire anche in base alla legge sul diritto d’autore (L. 633/1941), con tutele più estese.

Rimane fondamentale documentare tutto, sin dalla prima elaborazione dell’idea: e-mail, bozze, versioni, presentazioni, scambi con potenziali partner. In caso di conflitto, la dimostrazione cronologica dell’ideazione e del contesto in cui è nata può fare la differenza. Avere strumenti di prova forti (come i servizi certificati citati nel capitolo precedente) rende più semplice chiedere tutela e rende più credibile ogni diffida o azione legale.

In sintesi, se un’idea è stata copiata, non tutto è perduto: ma la possibilità di reagire dipende da quanto si è fatto prima per proteggerla. La prevenzione resta, ancora una volta, il miglior investimento giuridico.

© Canella Camaiora Sta. Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 13 Maggio 2025
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2025

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Martina Di Molfetta

Laurenda in Comunicazione, Innovazione e Multimedialità presso l'Università degli studi di Pavia
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