La figura dell’esecutore testamentario è disciplinata dagli articoli 700 e seguenti del Codice Civile.
Innanzitutto, la scelta se nominare o meno un esecutore testamentario spetta in esclusiva al testatore. Quest’ultimo può attribuire tale compito anche a uno o più eredi e/o legatari.
Ai sensi dell’art. 701 del Codice Civile l’esecutore testamentario deve essere necessariamente un soggetto capace di obbligarsi, ossia deve possedere la capacità di agire (non può essere pertanto un minore, un interdetto, un inabilitato, un fallito).
È riservata al testatore anche la scelta se nominare più di un esecutore testamentario. In quest’ultimo caso essi sono tenuti ad agire congiuntamente, salvo che vi sia la necessità di porre in essere un atto urgente volto alla tutela o alla conservazione di un bene o di un diritto ereditario.
Qualora gli esecutori non trovino un accordo sugli atti da compiere spetterà all’autorità giudiziaria decidere il da farsi, sentiti – se necessario – anche gli eredi.
L’esecutore nominato è libero di accettare o meno l’incarico.
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È ammessa la possibilità di nominare quale esecutore testamentario una persona giuridica (sia essa ente morale o società commerciale).
In tal caso, la persona giuridica nominata agirà mediante le persone che la rappresentano, e potrà affidare l’incarico ad una delle stesse.
Il compito dell’esecutore testamentario è dare concreta attuazione alle ultime volontà del testatore. In particolare:
– è tenuto a prendere possesso e ad amministrare la massa dei beni ereditari (le spese fatte per l’amministrazione dei beni sono a carico dell’eredità).
– ha l’obbligo di apporre i sigilli e procedere all’inventario quando i chiamati all’eredità siano minori, interdetti, persone giuridiche.
– è tenuto a rendere il conto della gestione della massa ereditaria al termine delle attività (egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari).
La nomina è consigliata quando il patrimonio ereditario del testatore sia particolarmente articolato e cospicuo, richiedendosi delle attività specifiche ai fini della suddivisione tra gli eredi e i legatari.
Un altro motivo ricorrente che spinge il testatore a nominare un esecutore è la molteplicità di eredi e legatari nominati soprattutto quando tra di loro non vi sia concordia.
Di regola l’esecutore testamentario non percepisce alcun compenso per le sue attività. Il testatore è però libero di inserire nel testamento un compenso per l’attività dell’esecutore (retribuzione che verrà posta a carico dell’eredità).
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Mariasole Trotta