Con l’addebito, il Giudice sanziona il coniuge che si è reso responsabile della rottura della relazione coniugale.
Gli effetti dell’addebito della separazione sono di natura economica. Infatti, il coniuge al quale venga addebitata la separazione perde il diritto all’assegno di mantenimento.
Inoltre l’addebito fa perdere anche i diritti successori nei confronti dell’altro coniuge. E’ comunque fatto salvo il diritto di ricevere gli alimenti qualora ne ricorrano i presupposti di legge.
Ma quali sono questi comportamenti che possono convincere il giudice a dichiarare l’addebito della separazione?
L’art. 143 del Codice Civile specifica i diritti e i doveri dei coniugi. Essi sono:
Inoltre, entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Ma cosa accade se uno dei due coniugi, (o entrambi) non rispettano i suddetti doveri?
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Quando la relazione coniugale giunge al “capolinea” ciascuno dei coniugi – indipendentemente dalla volontà dell’altro – ha il diritto di chiedere la separazione.
Nello specifico, l’art 151 Codice Civile stabilisce che la separazione può essere richiesta in presenza di almeno una delle due circostanze:
In effetti, si tratta di definizioni molto ampie/generiche che lasciano spazio ai Giudici di valutare le effettive responsabilità di ciascuno dei coniugi. L’art.151 Codice Civile prosegue, poi, prevedendo l’istituto dell’addebito. Grazie a tale istituto, ciascuno dei due coniugi può richiedere al giudice che l’altro venga “sanzionato” perché a causa del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, la relazione coniugale è finita.
Il tipico comportamento che dà luogo alla pronuncia di addebito è il tradimento. Circostanza che è stata oggetto di molteplici pronunce della Giurisprudenza (non solo di merito).
La Corte di Cassazione con Sentenza n. 1136/20 ha chiarito che ai fini della pronuncia dell’addebito non è necessario che venga provata la relazione extraconiugale dell’altro coniuge.
In particolare il Tribunale di Tivoli aveva addebitato al marito la separazione condannandolo al pagamento di un assegno mensile in favore della moglie pari ad Euro 800,00.
Il marito decise di ricorrere in appello. Anche la Corte d’Appello di Roma confermò la pronuncia di primo grado e in parziale accoglimento delle richieste della moglie aumentò l’assegno mensile a Euro 1200,00 mensili.
Non soddisfatto il marito decise di ricorrere in Cassazione. Tra gli altri motivi, il ricorrente lamentava che la Corte d’appello, con riferimento alla conferma di addebito della separazione avesse sbagliato perché:
– in realtà, era stata la moglie a causare la rottura della relazione coniugale in quanto aveva deciso di non sostenere e non seguire più il marito nel suo lavoro;
– vi era stata una sopravvalutazione di elementi indiziari (foto, intestazione di biglietti aerei) riferiti alla relazione del marito con altra donna.
La Suprema Corte di Cassazione, nel solco del suo consolidato orientamento ha ribadito che “la relazione con estranei che dia luogo a plausibili sospetti d’infedeltà rende addebitabile la separazione, quando comporti offesa alla dignità ed all’onore del coniuge, anche se non si sostanzi in adulterio”.
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Mariasole Trotta