Ci occupiamo oggi di una vertenza piuttosto intrigante: quella del marchio rappresentato nelle immagini a corredo di questo articolo e costituito da… una “strizzatina d’occhio”.
La Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano, nella persona del Dott. Perrotti (Magistrato di rimarchevole competenza, lo affermiamo per esperienza diretta), con ordinanza cautelare del 28/12/2015 ha concesso tutela urgente al marchio figurativo in parola, registrazione nr. 1642596 del 13/07/2015, di titolarità della MOFRA SHOES Srl.
Il marchio contraddistingue la collezione “flirting” della fashion blogger e designer Chiara Ferragni e MOFRA SHOES Srl, con cui Chiara Ferragni collabora, si è rivolta al tribunale meneghino lamentando la commercializzazione da parte di altra impresa italiana di magliette (vendute in coppia) sulle quali era riprodotta – rispettivamente – l’immagine di un occhio aperto e di un occhio chiuso, realizzati con grafica identica a quella del marchio azionato. La ricorrente, quindi, lamentava sia la contraffazione del marchio che la concorrenza sleale.
La società resistente si è difesa – in primis – contestando la validità del marchio per asserita carenza di capacità distintiva, non potendo la ricorrente pretendere di monopolizzare una «forma universale di comunicazione» come l’occhiolino. In secundis ha sostenuto l’insussistenza sia della contraffazione che della concorrenza sleale, argomentando che il nucleo ideologico e significante (il c.d. “cuore”) del marchio azionato consistesse nella presenza contemporanea di entrambi gli occhi, mentre le proprie t-shirt ne riproducono uno ciascuna, con ciò scongiurando rischi di confusione e/o associazione con i prodotti di MOFRA SHOES (atteso che non si possono indossare contemporaneamente due magliette).
Il Tribunale di Milano è stato però di diverso avviso e, benché debba sottolinearsi come il provvedimento oggetto di commento sia stato reso in esito a un giudizio cautelare, di natura c.d. “sommaria” e quindi reclamabile e passibile di perdita di efficacia a seguito di giudizio ordinario, l’ordinanza del Dott. Perrotti offre spunti giuridici interessanti e, almeno nell’opinione di chi scrive, condivisibili.
Per quanto attiene alla questione del carattere distintivo (e della validità del marchio), il Giudice milanese ha statuito che: «Il c.d. “occhiolino” è una forma di comunicazione universalmente riconosciuta come gesto d’intesa e, in quanto tale, non può essere monopolizzata. È allo stesso tempo evidente che se ne possono realizzare innumerevoli e assai variegate rappresentazioni. È quindi possibile riconoscere protezione come marchio registrato ad una ben precisa raffigurazione di tale espressione, purché ne ricorrano i presupposti di Legge, fermo restando che la tutela non potrà essere mai estesa all’espressione in sé. In aderenza a tale premessa, il marchio flirting appare dotato di un grado sufficiente di distintività poiché consiste nel disegno di un occhio aperto e di un occhio chiuso, realizzato con una particolare soluzione grafica, stilizzata e fantasiosa».
Che il c.d. “occhiolino” costituisca «una forma di comunicazione universalmente riconosciuta», a livello nazionale e – in generale “occidentale” – sembra innegabile, ma sposiamo senz’altro la tesi per cui una rappresentazione specifica e graficamente determinata di un’espressione comune può costituire un valido marchio d’impresa.
Per quanto riguarda poi la questione della contraffazione (oltre che della concorrenza sleale), verificata la sostanziale identità grafica dell’occhio aperto e dell’occhio chiuso utilizzati dalla società resistente rispetto a quelli rappresentati nel marchio registrato della ricorrente, il Dott. Perrotti ha correttamente osservato come le magliette venissero offerte in vendita in coppia e in unica confezione, e come su una maglietta comparisse la scritta «an eye» mentre sull’altra «for an eye». Il potenziale acquirente veniva quindi stuzzicato dall’idea di poter indossare una della due magliette contestualmente a un’altra persona, in complicità con quest’ultima nel riprodurre sia la strizzatina d’occhio sia la frase «an eye for an eye». Al momento dell’acquisto, quindi, il marchio registrato di MOFRA SHOES Srl veniva riprodotto nella sua interezza grafica.
Il Giudice, pertanto, ha ritenuto sussistente la contraffazione e ha concesso le misure cautelari richieste (sequestro dei prodotti contraffattori, inibitoria dalla loro commercializzazione, penale per ogni violazione dell’ordinanza 28/12/2015).
Alla prossima!
Avvocato Daniele Camaiora