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Tutela dei consumatori: le conseguenze per chi non rispetta la “Direttiva Omnibus”.

Pubblicato in: Contenziosi e Risarcimenti
di Arlo Canella
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Il 18 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 26/2023 che implementa in Italia la “Direttiva Omnibus” sulla protezione dei consumatori. Ciò che rileva per le imprese italiane è soprattutto il rischio di ricevere sanzioni da parte dell’AGCM, rendendo necessario adeguare le proprie procedure, strategie di marketing e modelli contrattuali.

Qual è l’impatto sulle imprese della “Direttiva Omnibus”?

L’attuazione in Italia della Direttiva Omnibus, introducendo nuove norme in materia di trasparenza, informazione e protezione del consumatore, rende necessario un ulteriore adeguamento aziendale in termini di procedure, strategie di marketing e modelli contrattuali in uso.

Ad esempio, le strategie di marketing dovranno essere aggiornate per rispettare l’indicazione di pubblicità a pagamento nei risultati di ricerca e la verifica dell’effettiva autenticità delle recensioni dei prodotti.

Le novità normative riguardano diverse condotte contrattuali e comportamenti aziendali che verranno, d’ora in avanti, ritenute sleali. Per conformarsi alle nuove norme, gli imprenditori dovranno garantire ai consumatori ancora maggiore trasparenza, fornendo informazioni chiare e comprensibili riguardo ai prodotti/servizi offerti e alle relative condizioni di fornitura. 

Al fine di evitare ingenti sanzioni, è fondamentale attivarsi tempestivamente per mappare le attività e operare per tempo l’adeguamento aziendale richiesto dalle norme. Vediamo più in dettaglio quali sono le sanzioni previste.

Quali sono le sanzioni previste in caso di violazione?

Le nuove sanzioni sono state aumentate significativamente. Per le violazioni a livello nazionale, l’importo massimo della sanzione amministrativa che può essere emessa dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è stato innalzato da 5.000.000,00 a 10.000.000,00 di Euro (art. 7, comma 9, Codice del Consumo).

Anche se non è stato oggetto di innovazione normativa, ricordiamo che la sanzione minima in caso di informazioni ingannevoli per i consumatori su prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori o destinati a bambini ed adolescenti è pari a 50.000,00 Euro.

Per le violazioni a livello dell’Unione, le sanzioni possono arrivare fino al 4% del fatturato annuale realizzato in Italia o negli Stati membri dell’UE interessati dalla violazione: se le informazioni sul fatturato annuale non sono disponibili, l’importo massimo della sanzione sarà di 2 milioni di Euro.

Le sanzioni possono avere un impatto significativo sulle attività online, in quanto aumentano il rischio finanziario associato alla non conformità rispetto alle nuove norme. Vediamo più in dettaglio quali sono le principali novità e i nuovi obblighi.

Quali sono alcune delle pratiche commerciali sotto osservazione?

L’imprenditore dovrà dire chiaramente, per i prodotti offerti su mercati online, se il terzo che offre i prodotti è un professionista o meno, sulla base della dichiarazione del terzo stesso al fornitore del mercato online (art. 22, comma 4, lettera e bis, Codice del Consumo).

Sempre in ottica di massima trasparenza, nel caso in cui sia fornita ai consumatori la possibilità di cercare prodotti, dovrà inoltre essere creata un’apposita sezione dell’interfaccia online che sia direttamente e facilmente accessibile dalla pagina in cui sono presentati i risultati della ricerca, in merito ai parametri principali che determinano la classificazione dei prodotti presentati al consumatore come risultato della sua ricerca e all’importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri (cfr. art. 22, comma 4 bis, Codice del Consumo).

Conseguentemente, oltretutto, verranno considerate condotte sanzionabili: 

  • fornire risultati di ricerca in risposta a una ricerca online del consumatore senza che sia chiaramente indicato ogni eventuale annuncio pubblicitario a pagamento o pagamento specifico per ottenere una classificazione migliore dei prodotti all’interno di tali risultati (art. 23, comma 1, lettera m bis, Codice del Consumo);
  • indicare che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto senza adottare misure ragionevoli e proporzionate per verificare che le recensioni provengano da tali consumatori (art. 23, comma 1, lettera bb ter, Codice del Consumo);
  • inviare, o incaricare un’altra persona giuridica o fisica di inviare, recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o di fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui media sociali, al fine di promuovere prodotti  (art. 23, comma 1, lettera bb quater, Codice del Consumo).

La nuova norma tenta anche di porre un freno allo stato di “perma-promozione” adottato da alcune aziende. Vediamo in che modo l’attuazione italiana si è occupata della “Direttiva Omnibus”.

Come dovranno essere adeguati gli “annunci di riduzione dei prezzi”?

Le nuove regole riguardanti gli annunci di riduzione dei prezzi sono stabilite dall’articolo     17 bis del Codice del Consumo e prevedono che gli annunci di riduzione dei prezzi debbano indicare il prezzo praticato nei 30 giorni precedenti alla promozione.

Più in dettaglio, l’articolo introdotto in attuazione della Direttiva e in vigore dal 2 aprile 2023 prevede testualmente che: 

  • Ogni annuncio di riduzione di prezzo indica il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione di tale riduzione.
  • Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all’applicazione della riduzione del prezzo.
  • La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai prodotti agricoli e alimentari deperibili.
  • Per i prodotti che sono stati immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il professionista è tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento. Fanno eccezione i “prezzi di lancio”, caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo, non soggetti alla disciplina del presente articolo.

La regola si applica anche ai fini dell’individuazione del prezzo normale di vendita da esporre in occasione delle vendite straordinarie ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. La regola non si applica invece alle vendite sottocosto (di cui all’articolo 15, comma 7, del citato decreto legislativo n. 114 del 1998) e il prezzo di vendita al pubblico sottocosto non rileva ai fini della individuazione del prezzo precedente.

Chiunque violi le disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 22, comma 3, del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, da irrogare con le modalità ivi previste e tenuto conto dei seguenti criteri:

  • natura, gravità, entità e durata della violazione;
  • eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;
  • eventuali violazioni commesse in precedenza dal professionista;
  • i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal professionista in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili;
  • sanzioni irrogate al professionista per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017
  • eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.

Per adeguare le vostre strategie promozionali a queste nuove disposizioni, potete seguire questi consigli pratici:

  • Indicate chiaramente il prezzo precedente: quando pubblicate un annuncio di riduzione del prezzo, è necessario mostrare il prezzo praticato nei 30 giorni precedenti all’inizio della promozione, in modo che i consumatori possano valutare l’effettiva convenienza dell’offerta.
  • Utilizzate un confronto appropriato: assicuratevi che il prezzo di confronto sia realistico e basato su un prezzo effettivamente praticato, evitando di gonfiare il prezzo originale per far apparire la riduzione più significativa di quanto non sia in realtà.
  • Prestate attenzione alle eccezioni: l’articolo 17 bis prevede alcune eccezioni, come i prodotti sul mercato da meno di 30 giorni e i prodotti agricoli e alimentari deperibili. In questi casi, non è necessario indicare il prezzo praticato nei 30 giorni precedenti.
  • Correggete campagne in corso: le nuove regole si applicano alle vendite straordinarie, ma non alle vendite sottocosto. Per quanto riguarda le campagne promozionali, le nuove norme saranno applicabili dal 90° giorno successivo all’entrata in vigore del decreto (cioè dal 1° luglio 2023). È importante adeguare le vostre strategie promozionali entro questa data.

In che modo la nuova normativa tutela i consumatori che forniscono dati personali invece di pagare un prezzo per i contratti?

Vi è l’abitudine, ormai da un po’ di tempo, di chiedere i dati personali del consumatore o dell’utente come corrispettivo dei servizi erogati. Il tema è già stato affrontato in precedenti interventi normativi e anche nell’ambito di provvedimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

La nuova normativa estende la protezione dei consumatori anche ai contratti in cui il consumatore non paga un prezzo in denaro, ma fornisce i propri dati personali al commerciante che li elabora per scopi diversi dalla fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale. Le misure di protezione previste dalla normativa includono:

  • L’applicazione delle stesse norme in materia di informazioni precontrattuali obbligatorie, come la fornitura di informazioni sul commerciante, il promemoria dell’esistenza di una garanzia legale di conformità, eccetera.
  • L’applicazione delle stesse norme in materia di diritto di recesso senza incorrere in costi.
  • La garanzia contro le pratiche commerciali sleali e le clausole ingiuste.

Per assicurarsi di rispettare queste disposizioni, gli imprenditori che offrono contenuti o servizi digitali in cambio di dati personali dovranno adeguare le loro politiche e procedure conformemente alle norme sulla protezione dei consumatori.

Qual è il termine entro cui occorre adeguarsi alla normativa e come muoversi?

Le nuove disposizioni normative hanno efficacia in Italia a partire dal 2 aprile 2023.

Tuttavia, come abbiamo visto, per quanto riguarda gli  “annunci di riduzione dei prezzi”, le nuove norme saranno applicabili dal 90° giorno successivo all’entrata in vigore del decreto (cioè dal 1° luglio 2023).

Ecco alcuni spunti pratici per gestire aziendalmente i temi sollevati dall’attuazione italiana della “Direttiva Omnibus”:

  1. Analizzare le nuove disposizioni: con l’aiuto di un avvocato, è opportuno comprendere quali siano le principali differenze con la disciplina anteriormente in vigore.
  2. Esaminare la documentazione contrattuale in uso con riferimento alle aree toccate dalla disciplina.
  3. Mappare le politiche interne di ribasso dei prezzi.
  4. Stabilire processi interni per monitorare e garantire la conformità alle nuove disposizioni, come la verifica periodica degli annunci.
  5. Formare il personale che si occupa degli aspetti di comunicazione e di e-commerce, in modo che possa agire più consapevolmente.

Per affrontare questa ennesima sfida, consultare legali esperti di compliance e di diritto dei consumatori può aiutare a comprendere pienamente le nuove norme e ad applicarle correttamente nel proprio business.

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 19 Aprile 2023
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023
Avv. Arlo Cannela

Avvocato Arlo Canella

Managing Partner dello studio legale Canella Camaiora, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano, appassionato di Branding, Comunicazione e Design.
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