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Software e creatività: la Suprema Corte sulla tutelabilità della digital art

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Arlo Canella
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Il caso giudiziario riguardante l’opera “The Scent of the Night” dell’architetta Chiara Biancheri (Lindelokse) e l’utilizzo dello stesso come scenografia fissa per il Festival di Sanremo del 2016, ha sollevato interessanti questioni sul tema della tutelabilità delle opere digitali. In questo articolo:

La scenografia di Sanremo 2016 e il “fiore digitale” dell’Arch. Biancheri

Come recentemente affermato dalla Suprema Corte, alcuni temi relativi alla tutela della cosiddetta “arte digitale” rimangono ancora inesplorati e forse, proprio per questo motivo, sono così affascinanti. 

Il caso in questione riguarda l’opera grafica “The Scent of the Night”, un fiore digitale realizzato dall’Arch. Biancheri (Lindelokse), e l’utilizzo dello stesso come scenografia fissa per il Festival di Sanremo del 2016. 

In sintesi, secondo la RAI l’opera era stata utilizzata in buona fede e, comunque, trattandosi di un’opera digitale, ossia realizzata grazie ad un software, essa non avrebbe potuto godere della tutela autoriale.

L’architetto Chiara Biancheri ha così convenuto in giudizio la RAI, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto d’autore sull’opera e il risarcimento del danno. 

Il Tribunale di Genova aveva accertato la paternità dell’opera in capo a Biancheri e condannato la RAI al risarcimento del danno e al pagamento delle spese del procedimento giudiziario. La sentenza è stata confermata anche in grado di Appello. La RAI ha quindi proposto ricorso per Cassazione. 

Vediamo cosa ha deciso la nostra Suprema Corte con l’ordinanza n. 1107/2023 e, prima ancora, cerchiamo di comprendere meglio che tipo di opera sia “The Scent of the Night” e perché se ne sta parlando così tanto.

L’opera "The Scent of the Night" e la sua tutelabilità

L’opera “The Scent of the Night” ha suscitato un’interessante discussione sul tema della tutelabilità delle opere digitali e sulla valutazione del carattere creativo delle stesse. 

Chiara Biancheri (Lindelokse), infatti, è una giovane architetta con la passione per la grafica digitale. Tra le altre attività si dedica alla creazione di immagini c.d. frattali, utilizzando in partenza il software Apophysis per poi migliorarne il risultato attraverso il suo gusto, le sue scelte stilistiche e altri strumenti digitali.

Per la cronaca, “un frattale è un oggetto geometrico dotato di omotetia interna: si ripete nella sua forma allo stesso modo su scale diverse, e dunque ingrandendo una qualunque sua parte si ottiene una figura simile all’originale. Si dice quindi geometria frattale, la geometria (non euclidea) che studia queste strutture, ricorrenti ad esempio nella progettazione ingegneristica di reti, nel moto browniano e nelle galassie” (la definizione è di Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Frattale). 

La struttura del frattale è formata da parti che si ripetono su diverse scale di grandezza. Questo significa che se si osserva una piccola porzione dell’oggetto, essa assomiglia alla sua forma complessiva. I frattali sono elementi propri di molte discipline scientifiche, come la matematica, la fisica e la biologia, ma anche nell’arte digitale. Poiché per realizzare  “The Scent of the Night” sono stati sfruttati elementi quali software e principi matematici, sono sorti alcuni dubbi sulla tutelabilità dell’opera digitale in questione. Vediamo però quali sono i principi previsti dalla legge al riguardo.

Il requisito del carattere creativo nell'ambito del diritto d'autore

La protezione internazionale del diritto d’autore trova la propria fonte principale nei trattati internazionali, tra i quali il più importante è la Convenzione di Berna per la protezione del diritto d’autore sulle opere letterarie e artistiche. Nel nostro ordinamento interno, il concetto giuridico di creatività è regolato dall’art. 1 della legge n. 633 del 1941. Il diritto d’autore protegge, infatti, le opere a condizione che risultino creative. 

La creatività consiste nell’utilizzo di una modalità espressiva libera e discrezionale, riconoscibile dagli altri come una rappresentazione originale (reale o immaginaria). In altre parole, il carattere creativo dell’opera non riguarda l’oggetto rappresentato o prodotto, ma piuttosto le modalità espressive e rappresentative utilizzate dall’autore dell’opera. 

L’art. 1 della Legge sulla protezione del diritto d’autore recita testualmente che “sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione“.

Quindi, se l’autore utilizza una forma di espressione personale e originale per rappresentare un oggetto o una situazione, allora l’opera dovrebbe essere considerata creativa e protetta dal diritto d’autore. 

La Suprema Corte, nella sentenza in commento, ha avuto oltretutto modo di ricordare al riguardo il suo orientamento consolidato: “la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, la creatività non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere, che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione (Sez. 1, n. 25173 del 28.11.2011; Sez. 1, n. 21172 del 13.10.2011; Sez. 1, n. 20925 del 27.10.2005).”.

Cosa succede però quando la creatività è supportata dall’uso di un software e il risultato è, specificamente, un frattale? Vediamo come si è espressa al riguardo la nostra Suprema Corte.

La creatività richiesta per le opere digitali secondo la Suprema Corte (ord. 1107/2023)

La Suprema Corte (Cass. Civ., sez. I, ord. n. 1107/2023) ha sottolineato che il semplice uso di un software non esclude automaticamente la protezione dell’opera ai sensi della legge sul diritto d’autore. 

Il livello di creatività di un’opera deve essere valutato caso per caso. L’utilizzo di strumenti tecnologici può aiutare l’artista nel processo di creazione, ma non sembra ancora in grado di sostituire in pieno la sua elaborazione creativa. 

Pertanto, al fine di determinare se l’opera meriti o meno la tutela giuridica-autoriale, è necessario condurre un’analisi dettagliata del livello di creatività e originalità dell’opera, avuto riguardo per i software utilizzati e il relativo peso specifico.

In sintesi, l’ammissione di utilizzo di un software non rappresenta un’informazione sufficiente per escludere la tutelabilità dell’opera e una valutazione fattuale più approfondita è necessaria per determinare se l’utilizzo dello strumento tecnologico abbia completamente assorbito l’elaborazione creativa dell’artista.

La Corte, purtroppo, avendo dovuto dichiarare inammissibili alcuni motivi di ricorso, non ha potuto affrontare i temi “…per ora inesplorati nella giurisprudenza di questa Corte, della cosiddetta arte digitale (detta anche digital art o computer art) quale opera o pratica artistica che utilizza la tecnologia digitale come parte del processo creativo o di presentazione espositiva.” 

In sintesi, la sentenza della Corte di Cassazione riguardo la tutelabilità dell’opera “The Scent of the Night”, attraverso il richiamo dell’analisi del livello di creatività e originalità dell’opera, sottolinea l’importanza di una valutazione approfondita caso per caso, al fine di garantire una maggiore protezione giuridica nel contesto sempre più digitale e tecnologico.

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 13 Marzo 2023
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023
Avv. Arlo Cannela

Avvocato Arlo Canella

Managing Partner dello studio legale Canella Camaiora, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano, appassionato di Branding, Comunicazione e Design.
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