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Come congelare tutti i conti correnti del debitore (il c.d. “pignoramento a pioggia”)

Pubblicato in: Recupero Crediti
di Giulia Bonacasa
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Mediante un pignoramento a pioggia è possibile recuperare un credito bloccando tutti i conti correnti del debitore. Vediamo esattamente come funziona:

  1. Cos’è il  Pignoramento?
  2. Come bloccare i conti correnti del debitore?
  3. Cos’è il “Pignoramento a pioggia”?
  4. Esistono dei limiti al “Pignoramento a pioggia”?
  5. Cosa accade se l’importo pignorato è superiore al credito?
  6. Come scoprire quali sono le banche del creditore?

1.- Cos’è il pignoramento?

Il creditore in possesso di un titolo attestante il suo credito (cambiale, assegno, decreto ingiuntivo, etc.) può recuperare il suo credito pignorando i beni del debitore (c.d. esecuzione forzata). Il pignoramento può essere:

  • Immobiliare, se ad essere pignorati sono i beni immobili;
  • Mobiliare, se riguarda i beni mobili in possesso del debitore;
  • Presso terzi, se ha per oggetto crediti o beni nella disponibilità di terzi.

Il pignoramento dei conti correnti presso le banche è, in effetti, un caso di pignoramento presso terzi. Si tratta di un pignoramento molto temuto perché blocca l’operatività del debitore, congelandone le disponibilità liquide.

2.- Come bloccare i conti correnti del debitore?

Come abbiamo visto, sulla base del titolo, l’avvocato del creditore può presentare all’Ufficiale Giudiziario un atto di pignoramento presso terzi (che verrà notificato al debitore e alle Banche). Entro 10 giorni dal ricevimento, le Banche devono rendere al creditore una dichiarazione circa la sussistenza o meno delle somme.

Ricevuta la dichiarazione, il creditore può abbandonare la procedura oppure, in caso di dichiarazione positiva, coltivarla.  Nel corso della procedura, inoltre, le Banche sono obbligate ad impedire prelievi dal conto e a dichiarare se sono state accreditate ulteriori somme.

Si noti che l’importo dovuto (“aumentato della metà” per coprire anche interessi e spese di procedura) verrà congelato sino all’assegnazione degli importi in favore del procedente per opera del Giudice.

Poiché il creditore non può sapere a priori quale sia l’esatta entità delle somme in deposito presso ciascuna banca, è possibile procedere contemporaneamente al pignoramento presso più banche. E’ questo il caso del c.d. “Pignoramento a pioggia“. Vediamolo in dettaglio.

3.- Cos’è il “Pignoramento a pioggia”?

Gli avvocati più esperti sanno che per  recuperare il credito, nel minor tempo possibile e con il minor dispendio economico, è necessario agire in modo aggressivo. Il “pignoramento a pioggia“, in effetti, è un’azione di disturbo molto efficace.

Il pignoramento viene detto “a pioggia” quando colpisce tutti gli istituti di credito ove si ritiene che il debitore possa avere dei conti correnti. Come detto sopra, poiché il creditore non sa quale sia l’esatto ammontare delle somme in deposito presso ciascuna banca, può agire contemporaneamente presso tutte le banche del debitore.

L’affiancamento di avvocati esperti è fondamentale: solo una scelta logica e ragionata delle banche da pignorare riduce notevolmente la percentuale di insuccesso e/o il rischio che il pignoramento a pioggia venga dichiarato illegittimo.

4.- Esistono dei limiti al “Pignoramento a pioggia”?

Per poter agire, occorre porre in essere un ragionamento deduttivo basato sugli indizi disponibili in merito all’esistenza dei conti correnti presso le “banche bersaglio“.

Infatti, il procedere “alla cieca” rischierebbe di essere dichiarato illegittimo.  Un’ordinanza del Tribunale di Torino (3 novembre 2016), avente per oggetto un pignoramento presso ben 19 banche, ci aiuta a chiarire i limiti del pignoramento a pioggia. Secondo il Tribunale di Torino, non esiste un limite e un legame tra l’ammontare del credito e il numero di terzi che sarebbe possibile pignorare a pioggia.

Infatti, sebbene il pignorato lamenti la violazione dei limiti previsti dall’art. 546 cpc (secondo la norma è possibile pignorare somme pari all’importo “del credito precettato aumentato della metà”) è pur vero che, dopo la prima udienza, le somme in eccesso potranno essere liberate, tornando nella disponibilità del debitore. Secondo i Giudici di Torino, quindi, è perfettamente legittimo pignorare diverse Banche a condizione che i limiti di legge non risultano consapevolmente violati.

5.- Cosa accade se l’importo pignorato è superiore al credito?

Cosa succede se la somma dichiarata disponibile dalla Banca è superiore al credito indicato nell’atto notificato? In questo caso, secondo l’art. 546 II comma c.p.c. il debitore può chiedere al Giudice dell’esecuzione:

  1. di disporre la concentrazione dell’esecuzione  presso una sola Banca;
  2. di ridurre proporzionalmente ciascun pignoramento presso ciascuna Banca.

In quest’ultimo caso il debitore deve presentare una istanza di “riduzione”  al Giudice competente per la procedura esecutiva. Il Giudice entro 20 giorni decide con ordinanza che il creditore dovrà a sua volta notificare agli Istituti di credito indicati nel provvedimento.

6.- Come scoprire quali sono le banche del debitore?

Il nostro legislatore ha inoltre introdotto un nuovo mezzo processuale per consentire al creditore di conoscere in anticipo alcune informazioni utili al pignoramento.

Attraverso l’istanza ex art. 492 bis del codice di procedura civile è ora possibile accedere alle banche dati telematiche della Pubblica Amministrazione ed, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di beni e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito, datori di lavoro e committenti.

Le informazioni ottenute consentono di agire con precisione, abbattendo ulteriormente i costi e i rischi della procedura. Per procedere con questa istanza il creditore non può agire da solo ma è tenuto ad avvalersi di un avvocato che provvederà al deposito dell’istanza presso l’Ufficio del Presidente del Tribunale competente.

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Data di pubblicazione: 30 Dicembre 2021
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023
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