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Partner in Cassa Integrazione: no alla revoca dell’assegno di mantenimento in favore dei figli

Pubblicato in: Famiglia
di Mariasole Trotta
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Con una recente Ordinanza (n. 36800/2022), la Cassazione ha stabilito che la revoca dell’assegno di mantenimento in favore dei figli possa venir disposta solo quando l’obbligato fornisca la prova di una significativa modifica peggiorativa dei propri redditi. In questo articolo, quindi, ci occuperemo in particolare:

L’errore commesso dal Tribunale nell’accoglimento del ricorso

A.A. ricorse al Tribunale di Lanciano chiedendo di revocare il suo obbligo di corrispondere mensilmente Euro 400 a titolo di mantenimento in favore dei figli. Il ricorrente assunse, infatti, di essere stato posto in Cassa Integrazione a causa del covid e che le sue condizioni economico-reddituali fossero pertanto significativamente peggiorate.

Il Tribunale – accogliendo il ricorso – dispose la revoca dell’obbligo in capo ad A.A. di corrispondere l’assegno di mantenimento mensile.

L’ex partner propose quindi reclamo alla Corte d’Appello chiedendo che l’obbligo di mantenimento in capo ad A.A. venisse ripristinato per i seguenti motivi:

– anche lei era stata posta in Cassa Integrazione a causa del covid e – contrariamente ad A.A. – aveva documentato tutti i redditi percepiti dopo giugno 2020 (data in cui fu emessa la sentenza che stabiliva l’obbligo di mantenimento in capo ad A.A.);

– come detto, A.A. non aveva fornito alcuna prova in merito al peggioramento delle sue condizioni economico-reddituali (essendo peraltro anche titolare di ingente patrimonio immobiliare);

– i figli minori della coppia vivevano con lei e lei stessa aveva provveduto e continuava a provvedere al loro sostentamento.

Ma in cosa consiste l’obbligo di mantenimento in capo ai genitori?

È la nostra Costituzione che all’art 30 sancisce che: “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”.

Ancor più nel dettaglio, l’art 147 del Codice Civile (con regola formalmente prevista per le coppie sposate, ma – in realtà – di generale applicazione) stabilisce un espresso obbligo di mantenimento (economico) in capo ai genitori in favore dei figli. Ciascun genitore, ai sensi dell’art 316-bis Codice Civile sarà tenuto a provvedervi “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”.

Pertanto, sulla base delle proprie disponibilità economiche, ciascun genitore deve farsi carico di tutte le spese che contribuiscono al sostentamento dei figli nel contesto sociale in cui sono inseriti. 

In tale ottica rientrano certamente tutte quelle spese per attività che consentono ai figli – nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni – il loro sviluppo psico fisico, ma altresì quelle per il semplice soddisfacimento degli ordinari bisogni quotidiani.

Corte d’Appello e Cassazione: no alla revoca dell’assegno di mantenimento

Tornando ai fatti di causa, la Corte d’Appello – adita da B.B. – ripristinò l’obbligo di mantenimento in capo ad A.A.. 

La Corte, infatti, ribadendo che un provvedimento definitivo (come quello con cui originariamente veniva stabilito l’obbligo di mantenimento in capo ad A.A.) può essere modificato solo in presenza di fatti nuovi, osservò che la semplice modifica della condizione lavorativa non comporta automaticamente una significativa riduzione dei redditi.

A.A., infatti, avrebbe dovuto dimostrare il peggioramento della sua situazione economico reddituale fornendo la prova sia dei redditi percepiti prima del giugno 2020 (lo ripetiamo, data in cui fu emessa la sentenza che stabiliva l’obbligo di mantenimento in capo a quest’ultimo), sia dei redditi percepiti dopo esser stato posto in Cassa Integrazione.

La Corte d’Appello ripristinò quindi l’obbligo di mantenimento in capo ad A.A. non avendo quest’ultimo fornito alcuna prova in merito a un peggioramento significativo della propria condizione reddituale tale da giustificare la revoca dell’assegno.

A nulla è servito il ricorso in Cassazione di A.A.:la Suprema Corte, infatti, aderendo in toto all’orientamento della Corte d’Appello dichiarò inammissibile il ricorso e condannò A.A. anche al pagamento delle spese di lite.

Ci capita spesso di ricevere Clienti che vorrebbero rivedere le già esistenti condizioni di separazione e/o divorzio, o che siano “bersaglio” di ricorso in tal senso promosso dagli/dalle ex partner. Ebbene, la valutazione dell’effettiva sussistenza delle condizioni economiche per ottenere tali revisioni è tutto fuorché scontata. Rivolgersi a professionisti esperti nel settore è senz’altro una buona idea, e il dipartimento di diritto di famiglia dello Studio Canella Camaiora è pronto ad assistervi.

 

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 22 Marzo 2023
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023

Mariasole Trotta

Laureata magna cum laude all'Università degli Studi di Roma Tre, Avvocato appassionata di Diritto di famiglia.
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