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Discriminazione e omofobia tra colleghi: la Corte di Cassazione si pronuncia sul ruolo del datore di lavoro [Ord. 7029/2023]

Pubblicato in: Diritto del Lavoro
di Antonella Marmo
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Quando è un collega a pronunciare frasi offensive sull’orientamento sessuale nei confronti di un altro collega, il datore di lavoro come deve comportarsi? È legittimo irrogare un licenziamento per tali frasi o il licenziamento sarebbe considerato eccessivo? La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7029 del 09.03.2023 si è pronunciata sull’importanza di contrastare la discriminazione sessuale sul luogo di lavoro.

Il caso del lavoratore licenziato per offese omofobe

La vicenda riguarda un lavoratore licenziato da una società di trasporti dopo aver pronunciato alcune frasi irrisorie nei confronti di una collega in un luogo pubblico; la donna aveva quindi sporto denuncia.

Nello specifico il lavoratore, avendo appreso del recente parto della collega di due gemelli, aveva iniziato a farle domande, dicendole in forma dialettale “ma perché sei uscita incinta pure tu?” e ulteriormente incalzandola “ma perché non sei lesbica tu?” e, quindi, con fare irrisorio, “e come sei uscita incinta?” ed altre frasi.

L’ episodio era avvenuto alla fermata dell’autobus, dove la collega era in attesa di prendere servizio come autista, alla presenza di altre persone.

Entrambi erano in divisa e quindi riconoscibili come dipendenti della società; la donna aveva evidenziato il fastidio ed il disagio che tale conversazione le aveva procurato e rivendicato il rispetto per la propria dignità e riservatezza.

L'etichetta di 'comportamento inurbano' nella sentenza della Corte di Appello

La società di trasporti, venuta a sapere dell’accaduto, aveva deciso pertanto di licenziare il dipendente. Veniva contestato al prestatore un primo addebito con il quale gli si imputava di avere tenuto un comportamento gravemente lesivo dei principi del Codice Etico aziendale e delle regole di civile convivenza: Il lavoratore aveva pronunciato frasi sconvenienti ed offensive ad alta voce, alla presenza di diversi utenti, nei confronti di una collega. 

L’altro addebito era costituito invece dall’avere il dipendente rivolto espressioni offensive e minacciose nei confronti del Presidente della Commissione di disciplina.

Il licenziamento però, secondo la sentenza del 2020 della Corte di Appello di Bologna,  era stato considerato eccessivo e bollato semplicemente come «comportamento inurbano» del lavoratore. La conseguenza di tale decisione era stata addirittura quella di chiedere alla società di trasporti di versare all’autista venti mensilità.

Ma quindi il datore di lavoro cosa dovrebbe fare in casi come questo? Tollerare atteggiamenti inopportuni?  Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione.

Il punto di vista della Cassazione sulla discriminazione in ambito lavorativo

La Cassazione con l’ordinanza n. 7029 del 09.03.2023 ha ribaltato la sentenza affermando che la valutazione operata dal giudice di merito nel ricondurre a mero comportamento “inurbano”  la condotta del dipendente non era conforme ai valori presenti nella realtà sociale ed ai principi dell’ordinamento.

Non si era trattato cioè di un comportamento contrario soltanto alle regole della buona educazione e degli aspetti formali del vivere civile, poiché “il contenuto delle espressioni usate e le ulteriori circostanze di fatto in cui il comportamento del dipendente deve essere contestualizzato, si ponevano in contrasto con valori ben più pregnanti, ormai radicati nella coscienza generale ed espressione di principi generali dell’ordinamento”.

Secondo i giudici è innegabile l’evoluzione della società negli ultimi decenni e la sensibilità nei confronti di questi temi, ne consegue che qualunque scelta di orientamento sessuale merita rispetto.

Secondo gli ermellini “l’intrusione in tale sfera, effettuata peraltro con modalità di scherno e senza curarsi della presenza di terze persone, non può pertanto essere considerata secondo il “modesto” standard della violazione di regole formali di buona  educazione utilizzato dal giudice del reclamo, ma deve essere valutata tenendo conto della centralità che nel disegno della Carta costituzionale assumono i diritti inviolabili dell’uomo (art. 2), il riconoscimento della pari dignità sociale, “senza distinzione di sesso”, il pieno sviluppo della persona umana (art. 3), il lavoro come ambito di esplicazione della personalità dell’individuo (art. 4), oggetto di particolare tutela “in tutte le sue forme ed applicazioni” (art. 35). 

Tale contesto normativo ha poi trovato ulteriore sviluppo in una serie di disposizioni antidiscriminatorie in materia sessuale, quali il D.Lgs. n. 198/2006, art. 26, volto a  garantire una protezione specifica e differenziata  – attraverso il meccanismo dell’assimilazione alla fattispecie della discriminazione – alla posizione di chi si trovi a subire nell’ambito del rapporto di lavoro comportamenti indesiderati per ragioni connesse al sesso” (a cio si aggiunge anche la disciplina sempre più forte della tutela della privacy del lavoratore e il principio del rispetto dei dati sensibili riferibili alla persona).

In tale contesto, la Suprema Corte ha invitato la Corte d’Appello al “riesame della complessiva fattispecie al fine della verifica della sussistenza della giusta causa di licenziamento alla luce della corretta scala valoriale di riferimento come sopra ricostruita”.

La recente sentenza della Cassazione evidenzia l’importanza dell’approccio giuridico adeguato e aggiornato alle tematiche della discriminazione sul lavoro, nonché il rispetto dei principi costituzionali e dei valori sociali. Lo Studio Legale Canella Camaiora, consapevole dell’impatto di tale giudizio sul panorama lavorativo, si impegna ad offrire ai propri clienti un’assistenza legale di alto livello, con particolare attenzione alle questioni di discriminazione e rispetto dei diritti dei lavoratori. Grazie all’esperienza maturata e alla competenza dei suoi professionisti, lo Studio è in grado di fornire consulenze specifiche e personalizzate per affrontare efficacemente ogni situazione legale in ambito lavorativo, garantendo la tutela dei diritti e la valorizzazione della dignità dei singoli individui.

 

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 19 Aprile 2023
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023

Antonella Marmo

Avvocato dello studio legale Canella Camaiora, iscritta all’Ordine di Milano, si occupa di Diritto Commerciale e del Lavoro.
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