approfondimento
-
Tempo medio di lettura 8'

Contenziosi tra agenzie immobiliari in franchising: violazioni contrattuali e concorrenza sleale

Pubblicato in: Condomini ed Immobili
di Gabriele Rossi
Home > Contenziosi tra agenzie immobiliari in franchising: violazioni contrattuali e concorrenza sleale

Nel settore del franchising immobiliare, i conflitti tra agenzie dello stesso marchio o tra affiliati e franchisor sono sempre più frequenti. Questo articolo analizza una delle principali cause di attrito: la mancanza di esclusiva territoriale dovuta alla concorrenza interna tra affiliati e la concorrenza diretta da parte del franchisor con punti vendita propri. 

Vengono approfonditi i rimedi legali a disposizione del franchisee: dalle azioni contrattuali per inadempimento, alla tutela contro la concorrenza sleale, fino agli effetti della riforma Cartabia sul tentativo obbligatorio di conciliazione. Con riferimenti normativi e giurisprudenziali aggiornati, l’articolo offre una guida chiara e operativa per chi desidera difendere i propri diritti nel sistema di affiliazione commerciale.

Nel settore del franchising immobiliare, i conflitti tra agenzie dello stesso marchio o tra affiliati e franchisor sono sempre più frequenti. Questo articolo analizza una delle principali cause di attrito: la mancanza di esclusiva territoriale dovuta alla concorrenza interna tra affiliati e la concorrenza diretta da parte del franchisor con punti vendita propri. Vengono approfonditi i rimedi legali a disposizione del franchisee: dalle azioni contrattuali per inadempimento, alla tutela contro la concorrenza sleale, fino agli effetti della riforma Cartabia sul tentativo obbligatorio di conciliazione. Con riferimenti normativi e giurisprudenziali aggiornati, l’articolo offre una guida chiara e operativa per chi desidera difendere i propri diritti nel sistema di affiliazione commerciale.

Nel settore immobiliare, non è raro che due agenzie affiliate allo stesso marchio si facciano concorrenza a vicenda. Questa “concorrenza interna” (o concorrenza intrabrand) emerge quando il contratto di franchising presenta lacune nella definizione delle zone operative, oppure quando la rete non è gestita con sufficiente attenzione alla distribuzione territoriale.

Così, l’agente immobiliare in franchising si ritrova in competizione non solo con altri brand, ma anche con il proprio franchisor, che agisce sullo stesso mercato sfruttando la stessa insegna e, potenzialmente, la posizione dominante nella rete.

Questo porta ad incrinare i rapporti col franchise ma, soprattutto, a minare la convenienza economica dell’impresa. Persino la giurisprudenza ha osservato che nessun franchisee investirebbe risorse ingenti senza un minimo di protezione territoriale, poiché altrimenti “lo schema negoziale rischierebbe di essere minato in radice” (approfondisci: “Corretta distribuzione territoriale dei punti vendita nel franchising (secondo il Tribunale di Milano)”). 

Si può allora arrivare ad affermare che, soprattutto in casi particolare come il franchise immobiliare, l’esclusiva territoriale è elemento essenziale del contratto. In altri termini, la cannibalizzazione commerciale tra agenzie dello stesso brand deve essere evitata con adeguati correttivi contrattuali, quali la previsione di zone di esclusiva, limiti alle aperture ravvicinate o obblighi di consultazione preventiva. Vediamo come.

L'esclusiva territoriale nel contratto di franchising immobiliare

Nel contratto di franchising, l’esclusiva territoriale rappresenta una forma essenziale di tutela per il franchisee. Essa impone al franchisor di non insediare altri affiliati, né aprire punti vendita propri, all’interno dell’area riservata. Tuttavia, in Italia l’esclusiva non si presume: è necessario che sia espressamente prevista nel contratto, con confini territoriali chiari (es. per comuni o quartieri).

La Legge 6 maggio 2004 n. 129, che disciplina il franchising, all’art. 3 impone che l’eventuale esclusiva venga specificata in modo dettagliato, mentre l’art. 4 impone al franchisor obblighi informativi precontrattuali, tra cui:

  • l’elenco aggiornato degli affiliati e dei punti vendita diretti già operanti;
  • le variazioni nel numero e nell’ubicazione negli ultimi tre anni.

Queste informazioni sono necessarie per consentire al potenziale affiliato di valutare la penetrazione della rete sul territorio e di comprendere le opportunità reali del mercato. L’accesso a dati precisi consente una valutazione consapevole del rischio imprenditoriale e previene il sorgere di aspettative irrealistiche. La mancata comunicazione di tali dati, o la consegna incompleta della planimetria della zona di esclusiva, costituisce grave inadempimento contrattuale, come confermato dal Tribunale di Milano, sentenza del 16 aprile 2021.

Il franchisor è inoltre tenuto a rispettare l’esclusiva anche per mezzo delle società a esso collegate e le agenzie che gestisce in maniera diretta: non può eludere l’impegno contrattuale utilizzando terzi formalmente autonomi o aprire punti vendita in conflitto con l’esclusiva concessa. 

Ma attenzione!: per le agenzie immobiliari il territorio di interesse non è solo quello in cui la propria agenzia ha sede. Ogni casa in vendita, ogni appartamento in affitto, definiscono il territorio di interesse. Così può capitare che un cliente di Torino, con un appartamento di proprietà a Milano, chieda all’agenzia di Novara di gestire la vendita. Vediamo come risolvere queste situazioni complesse

I rimedi del franchisee: tra violazioni contrattuali e concorrenza sleale

Di fronte a comportamenti lesivi da parte del franchisor – che si manifestino attraverso la violazione dell’esclusiva contrattuale, oppure tramite la concorrenza attiva nella stessa zona, anche in assenza di esclusiva – il franchisee può agire subito avocando diversi profili di tutela.

  • Tutela contrattuale: se è prevista un’esclusiva, l’affiliato può chiedere in giudizio la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento del danno (danni da perdita di clientela, immagine, investimenti vanificati, ecc.).
  • Buona fede contrattuale e precontrattuale: anche in mancanza di una clausola scritta, il comportamento abusivo del franchisor (es. apertura di un punto vendita in prossimità, condizioni discriminatorie, atti di cannibalizzazione commerciale) può integrare una violazione dei doveri di correttezza e lealtà. La giurisprudenza (cfr. CDA Milano n. 975/2024) ha riconosciuto in più occasioni che simili comportamenti giustificano il diritto al risarcimento dell’affiliato.
  • Concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c.: laddove la condotta del franchisor sia contraria alla correttezza professionale e idonea a danneggiare l’azienda dell’affiliato, essa può integrare una responsabilità autonoma per concorrenza sleale. Infatti, la concorrenza sleale può sussistere anche tra soggetti legati da contratto, se uno dei due adotta condotte scorrette tali da ledere l’altrui posizione sul mercato (si v. “Concorrenza sleale: quando si verifica e come difendersi”).

Vediamo – nel particolare – quali condotte possono destare campanelli di allarme e richiedere il ricorso alle tutele appena viste.

Le condotte tipiche

Quando il franchisor viola l’esclusiva territoriale, si rompe l’equilibrio alla base del rapporto di affiliazione. L’apertura di un nuovo punto vendita diretto o l’ingresso di un altro affiliato nella stessa zona senza il consenso dell’affiliato già presente può costituire grave inadempimento contrattuale e generare un danno economico diretto, sia in termini di sviamento di clientela, sia in termini di deprezzamento dell’investimento iniziale.

Queste violazioni si manifestano con diverse condotte, tra cui:

  • apertura di un punto vendita diretto in un’area già assegnata in esclusiva;
  • concessione di una nuova affiliazione nella stessa zona;
  • mancata disclosure sulle agenzie già esistenti nelle zone di interesse;
  • indefinitezza dell’area di esclusiva;
  • reindirizzamento dei clienti della propria area esclusiva verso altri punti vendita, tramite la pubblicità gestita centralmente dal franchisor.

Si ricorda che, nel settore immobiliare, il concetto di “territorio” non è rigidamente legato alla sede dell’agenzia: ogni incarico immobiliare genera una zona operativa dinamica. Pertanto, per evitare ambiguità e conflitti, è consigliabile che i contratti definiscano chiaramente non solo l’ambito dell’esclusiva, ma anche le modalità con cui vengono gestiti gli incarichi fuori zona.

La tempestività è essenziale: tollerare comportamenti lesivi può essere interpretato come accettazione tacita, con il rischio di pregiudicare le possibilità di tutela.

La chiave resta sempre una buona contrattualizzazione iniziale e un’attenta vigilanza sull’evoluzione del rapporto (si v. “Franchising immobiliare: accorgimenti contrattuali”). Un franchising ben gestito si fonda sulla trasparenza, sull’equilibrio e sul rispetto reciproco, anche per evitare che la rete si trasformi in un campo di battaglia tra affiliati e affiliante. Solo così si preserva la solidità del brand e la fiducia degli operatori economici che vi aderiscono.

© Canella Camaiora Sta. Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 3 Giugno 2025

È consentita la riproduzione testuale dell’articolo, anche a fini commerciali, nei limiti del 15% della sua totalità a condizione che venga indicata chiaramente la fonte. In caso di riproduzione online, deve essere inserito un link all’articolo originale. La riproduzione o la parafrasi non autorizzata e senza indicazione della fonte sarà perseguita legalmente.

Gabriele Rossi

Laureato in giurisprudenza, con esperienza nella consulenza legale a imprese, enti e pubbliche amministrazioni.
Leggi la bio
error: Content is protected !!