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Corretta distribuzione territoriale dei punti vendita nel franchising (secondo il Tribunale di Milano)

Pubblicato in: Contenziosi e Risarcimenti
di Arlo Canella
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La sentenza n. 2648 del 2017 del Tribunale di Milano si era occupata della questione della corretta distribuzione territoriale dei negozi in franchising e delle c.d. aree di esclusiva. Vediamo quali sono stati i suoi insegnamenti:

Il caso: quale distanza per le “nuove aperture” del franchising?

Il caso riguarda la questione se, in assenza di una delimitazione esplicita di esclusiva territoriale nel contratto di franchising, l’affiliante sia libero di aprire punti vendita con altri affiliati ove preferisce, anche se in prossimità di precedenti affiliati. 

La controversia, in particolare, riguarda il titolare di un negozio monomarca in franchising per la rivendita di prodotti di telefonia. 

Poiché il franchisor/affiliante aveva stipulato un contratto con un nuovo soggetto per l’apertura di un altro punto vendita nelle adiacenze del negozio gestito dal precedente, addirittura sulla stessa via, il primo affiliato ha chiesto la risoluzione per inadempimento dell’affiliante a causa della sua mala fede ed il risarcimento del danno.

Cosa dice la legge sulle aree di esclusiva territoriale?

L’articolo 1375 del Codice Civile stabilisce che il contratto deve essere eseguito secondo buona fede. Tale dispositivo normativo costituisce un principio fondamentale nell’ambito dei contratti, che richiede alle parti di agire con correttezza e lealtà reciproca, al fine di garantire l’equilibrio delle prestazioni e la corretta attuazione degli accordi presi.

Inoltre, l’articolo 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, disciplina la forma e il contenuto del contratto di affiliazione commerciale. Il contratto deve espressamente indicare una serie di elementi, tra cui l’ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall’affiliante, come previsto dalla lettera c. dell’art. 3.

Il dettato della norma sul franchising recita testualmente infatti che “il contratto deve inoltre espressamente indicare l’ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall’affiliante“.

Sebbene l’esclusiva in relazione alla zona attribuita all’affiliato non costituisca quindi un elemento necessario del contratto di franchising, non può essere lasciato all’arbitrio dell’affiliante stabilire una strategia di ubicazione dei punti vendita che comprometta gli interessi dell’affiliato. 

Il concetto di “zona di esclusiva” nel contesto del franchising rappresenta una garanzia importante sia per l’affiliato che per l’affiliante, poiché definisce con precisione l’area geografica in cui l’affiliato ha il diritto esclusivo di operare, tutelando allo stesso tempo l’affiliante da eventuali reclami o contestazioni legate alla concessione di altri punti vendita all’esterno di tale zona.

Quali sono i suggerimenti del Tribunale di Milano sulle distanze tra i punti vendita?

Nel caso esaminato dal Tribunale di Milano, sentenza n. 2648 del 2017, la distanza tra i negozi era di alcune decine di metri e, trattandosi di attività che vendevano prodotti simili, era inevitabile che una parte della clientela fosse attratta dal nuovo punto vendita.

È noto che, nel settore del commercio al dettaglio, i concorrenti tendono a posizionarsi in prossimità degli esercizi degli altri, al fine di sottrarre clientela e accrescere la propria quota di mercato.

Tuttavia, è lecito ritenere che competere direttamente con un proprio affiliato rappresenti una violazione della buona fede, in particolare, in assenza di una precisa delimitazione territoriale che consenta all’affiliato di conoscere con chiarezza i propri diritti e le proprie responsabilità.

L’atteggiamento del franchisor, in un caso come quello sopra descritto, costituisce una violazione significativa del contratto di franchising, poiché influisce negativamente sulla corretta gestione dell’attività economica, uno degli obiettivi principali di questo tipo di accordo commerciale.

Alla luce di ciò, risulta il Tribunale ha ritenuto giustificata la risoluzione del contratto tra le parti coinvolte: “la determinazione della zona di esclusiva è garanzia per l’affiliato, ma anche per l’affiliante, perché vale a delimitare la zona oltre la quale nulla gli verrebbe addebitato per la concessione di altri punti vendita. Nel caso di specie si tratta di alcune decine di metri e, stante l’identità merceologica, è inevitabile che una parte della clientela venga stornata sul nuovo esercizio. Collocarsi nei pressi della rivendita altrui è una regola di chi voglia fare concorrenza, ma fare concorrenza al proprio affiliato è contrario alla buona fede, specie in assenza di una delimitazione dell’ambito territoriale che renda chiaro all’affiliato cosa può attendersi. Si tratta di un inadempimento rilevante, proprio perché va ad incidere su quella parte della causa tipica del contratto che è la corretta gestione di una attività economica, che legittima la risoluzione“.

Cosa bisogna prevedere nel contratto di franchising?

La sentenza non sembra avere particolare impatto innovativo ma spiega molto chiaramente l’argomento: un avvocato che si trovi a redigere un contratto di franchising per l’affiliante dovrebbe gestire le aree di esclusiva con attenzione e cautela, in modo da garantire una distribuzione territoriale equilibrata dei punti vendita e prevenire situazioni di concorrenza dannosa tra gli affiliati.

Anche se la legge italiana non prevede l’obbligo di esclusiva territoriale a favore del franchisee, è importante che il contratto di franchising preveda una specifica delimitazione geografica dell’area di esclusiva, al fine di garantire al franchisee una tutela adeguata dei propri interessi.

Inoltre, il contratto dovrebbe sempre informare il franchisee sul numero degli affiliati e sull’ubicazione dei loro punti vendita, al fine di valutare l’esistenza di “concorrenti” in zone limitrofe a quelle di interesse e il potenziale dell’investimento.

Lo studio legale Canella Camaiora è esperto in materia contrattuale e nel franchising, pertanto offre assistenza ai propri clienti nella redazione di contratti e nella risoluzione di controversie relative all’interpretazione e all’applicazione degli stessi, comprese le questioni relative alla corretta distribuzione territoriale dei punti vendita e all’obbligo di agire secondo buona fede.

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 22 Marzo 2023
Ultimo aggiornamento: 21 Novembre 2023
Avv. Arlo Cannela

Avvocato Arlo Canella

Managing Partner dello studio legale Canella Camaiora, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano, appassionato di Branding, Comunicazione e Design.
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