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Siamo un popolo di veri Artisti (o di Copioni)?

Pubblicato in: Autori e Copyright
di Daniele Camaiora
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Non nascondiamoci dietro a un dito: se si parla di inventiva e creatività, è un periodo di vacche magre, magrissime.

Nell’ambito della proprietà industriale e intellettuale (e, quindi, anche dell’Arte), trovare contributi realmente originali è sempre più raro; ci si imbatte, per lo più, in innovazioni che potremmo definire meramente “incrementali”, nel senso che si prende un’opera, un prodotto/procedimento industriale, un brand già esistente e ci si “gira attorno”: realizzando copie più o meno fedeli all’originale, ispirandosi “liberamente”, eccetera.

A volte, la distanza rispetto a un’opera, un prodotto/procedimento industriale, un brand già esistente è tale da dare origine a un qualcosa che, anche giuridicamente, viene considerato del tutto nuovo e indipendente; altre volte siamo in presenza di volgari scopiazzature mascherate; altre volte ancora (e qui parliamo – in particolare – del settore artistico, potenzialmente inclusivo del design industriale) si parla di “opere derivate”, che hanno una loro identità, ma che implicano comunque che l’artista successivo debba in certa misura compensare l’artista a cui si è ispirato.

Sono tutti aspetti dell’incerta lotta fra la legittima (e doverosa) tutela della creatività originale e il diritto dei concorrenti (se non proprio di copiare, quantomeno) di ispirarsi, di agganciarsi alla cifra stilistica di un dato momento storico e di cavalcare il gusto delle masse.

Non intendo anticipare le tematiche che il mio Socio Arlo Canella tratterà approfonditamente, da settembre in poi, nel nostro nuovo evento (“IL DIRITTO DI COPIARE – L’altra faccia della proprietà intellettuale”), ma voglio condividere alcune riflessioni su un paio di casi giudiziali che – almeno fra gli addetti ai lavori – stanno tenendo banco nell’ultimissimo periodo.

Premetto che, se non in minima parte, non illustrerò quelli che sono i miei convincimenti personali in materia, ma mi limiterò a presentare i casi e fornire brevissimi cenni in ordine alle tematiche e problematiche rilevanti (non solo in diritto).

Il primo caso è italiano e vede fronteggiarsi da una parte Emilio Isgrò, artista concettuale esploso nella Milano degli anni ’60, e dall’altra parte Roger Waters (ex Pink Floyd). Ad avviso della difesa di Isgrò, la copertina dell’ultimo album di Waters (“Is This The Life We Really Want?”)

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assomiglierebbe troppo alle celebri “Cancellature” di Isgrò, esposte nei musei più blasonati del mondo.

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Pochi giorni fa, il Tribunale di Milano (in persona della Dott.ssa Silvia Giani) ha dato ragione all’artista italiano, ritenendo fra le altre cose che la copertina dell’album abbia «ripreso pedissequamente la forma espressiva personale dell’artista», come confermato «dalla comune percezione da parte dei critici musicali e dei critici dell’arte, che hanno immediatamente associato la copertina dell’opera discografica in oggetto all’artista Emilio Isgrò».

Il Giudice, conseguentemente, ha quindi imposto alla Sony una penale di € 100,00 per ogni violazione o inosservanza successiva del provvedimento del Tribunale. A nulla è servita una perizia a firma nientepopodimeno che di Vittorio Sgarbi, il quale si è schierato in senso favorevole al musicista.

Il caso, a mio avviso, è davvero molto interessante, coinvolgendo numerosi profili critici:
– qual è l’estensione della protezione autoriale concessa alle opere di un artista? Quella di Isgrò può essere considerata una “tecnica” da utilizzare per la realizzazione di varie opere, o piuttosto si tratta di una sorta di “opera multipla”?
– se si considerasse quella di Isgrò come una tecnica, perché non dovrebbero poterla sfruttare anche altri artisti? Mi spiego meglio: è esistito senz’altro un solo Picasso, ma Picasso non è stato il solo cubista (Picasso, Braque, Dérain, eccetera); Gaetano Previati, Pellizza da Volpedo e Giovanni Segantini sono stati artisti ben diversi l’uno dall’altro, eppure sono stati tutti puntinisti; e via discorrendo.

Nel caso in questione, a mio modo di vedere, non sono tanto le norme giuridiche applicabili a doversi ritenere lacunose e/o superate, quanto piuttosto le questioni filosofiche a monte a essere determinanti nell’orientare l’interpretazione delle norme in un senso o nell’altro e nel determinare, quindi, risultati giudiziali potenzialmente contrastanti.

Quello di cui sopra, comunque, potrebbe essere stato solo il primo round della querelle, atteso che Sony può ancora impugnare il provvedimento del Tribunale meneghino.

Il secondo caso di cui voglio brevemente darvi conto è invece a matrice a stelle e strisce.

Mi riferisco alla vertenza che vede contrapporsi la celeberrima griffe francese Louis Vuitton alla californiana My Other Bag (fondata dalla designer Tara Martin).

Louis Vuitton vorrebbe vedere bloccata la commercializzazione della borsa sotto raffigurata,

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che si aggancia indubitabilmente al design dei prodotti della maison transalpina.

Le corti americane han già dato ragione alla società californiana sia in primo grado che in appello, giudicando che le borse, vendute fra i 30 e i 60 US$, rientrerebbero nella fattispecie di un «uso corretto come parodia» («fair use as parodies»).

Anche qui, le questioni problematiche non mancano:
– intanto, parodia o non parodia, in questo caso mi pare che lo sfruttamento commerciale dell’avviamento altrui sia davvero evidente; verosimilmente non ci potrà essere alcuna confusione fra i prodotti delle due imprese, ma ciò non vuol dire che il comportamento commerciale sia necessariamente corretto (o privo di conseguenze negative per Louis Vuitton);
– in questi casi poi, purtroppo, aleggiano sempre le fosche nubi di atteggiamenti “protezionistici” da parte dei tribunali a favore delle imprese locali;
– va altresì detto che quella di My Other Bag è una condotta commerciale studiata e ad ampio raggio, dato che prende di mira (sempre attraverso la commercializzazione di borse parodianti) anche Balenciaga, Yves Saint Laurent, Céline e Proenza Schouler.

Il colosso francese, in ogni caso, vuole adesso portare la questione davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti: la guerra non è finita.

A fronte della sempre più conclamata carenza di idee realmente innovative, va detto che il mondo della proprietà intellettuale è caratterizzato da un importante fermento giudiziale. I casi in discussione potrebbero influire non poco sulla giurisprudenza dei rispettivi Stati (e non solo): non mancheremo di tenervi informati.

Daniele Camaiora, industrialista del Foro di Milano

© Canella Camaiora Sta. Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 27 Luglio 2017
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023

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Avv. Daniele Camaiora

Avvocato Daniele Camaiora

Senior Partner dello studio legale Canella Camaiora, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano e Cassazionista, appassionato di Nuove Tecnologie, Cinema e Street Art.
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