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Giudice competente e consumatori: cosa dice la legge sul recupero crediti?

Pubblicato in: Recupero Crediti
di Pablo Lo Monaco
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Quando si tratta di recupero crediti, individuare il giudice competente è una questione tutt’altro che secondaria. In Italia, la competenza si basa su tre criteri principali: territorio, valore e materia. Ma quando entra in gioco un consumatore, le regole cambiano radicalmente. L’ordinamento – sia nazionale che europeo – prevede infatti una tutela rafforzata, che garantisce al consumatore il diritto di essere giudicato solo nel foro della propria residenza. E non solo: la Corte di Cassazione ha chiarito che questa protezione è inderogabile solo per il professionista, mentre il consumatore può scegliere dove agire. Il quadro si estende anche ai rapporti transfrontalieri, grazie al Regolamento (UE) 1215/2012, che consolida la centralità del foro del consumatore in tutta l’Unione Europea. Questo articolo analizza i criteri generali, le eccezioni e le implicazioni operative per chi si occupa di recupero crediti verso consumatori, offrendo un orientamento pratico e aggiornato su chi è davvero il giudice competente.

I criteri per individuare il giudice nel recupero crediti

Nel nostro ordinamento, la competenza del giudice in materia civile si fonda su tre criteri principali: territorio, valore e materia. Il criterio territoriale è, in linea generale, quello della residenza o del domicilio del convenuto. In ambito di recupero crediti, la regola ordinaria impone che la causa venga promossa davanti al giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio o la sede legale (artt. 181920 c.p.c.). Questa scelta mira a tutelare il debitore, evitando che debba sostenere costi e disagi eccessivi per difendersi in sedi lontane.

Il secondo parametro è il valore della controversia. Attualmente, per crediti fino a 10.000 euro è competente il Giudice di Pace, mentre per importi superiori la competenza è del Tribunale Ordinario. Con la riforma Cartabia, la soglia è stata innalzata (dai precedenti 5.000 euro), nell’ottica di snellire la giustizia civile e velocizzare le cause di modesta entità. Le controversie di importo maggiore restano affidate ai Tribunali, poiché richiedono valutazioni giuridiche più complesse.

Il terzo criterio è la materia del credito. Alcuni rapporti, per la loro natura, seguono regole speciali e vengono attribuiti a giudici specializzati, pur sempre legati al territorio. Ad esempio, le controversie in materia di lavoro (retribuzioni, TFR, ecc.) sono di competenza esclusiva del Tribunale del Lavoro del luogo in cui risiede il convenuto. Diversamente, nel recupero di crediti derivanti da locazioni, la competenza è attribuita al Tribunale del luogo in cui si trova l’immobile, anche se il credito ha valore modesto: in questi casi, il Giudice di Pace non è mai competente.

In sintesi, nel recupero crediti i criteri territoriale, per valore e per materia convivono e interagiscono. Ma non mancano le eccezioni, specialmente quando il legislatore intende garantire una tutela rafforzata a soggetti ritenuti più deboli…

Chi è il giudice quando il consumatore è parte in causa?

Quando si parla di recupero crediti, si immagina quasi sempre il professionista o l’impresa che agisce contro il consumatore. Tuttavia, vi sono numerose situazioni in cui i ruoli si invertono. Ad esempio, il consumatore può diventare creditore se ha pagato per un servizio mai reso, versato un acconto non restituito o acquistato un bene difettoso. In questi casi, il consumatore non è solo una parte da proteggere, ma un soggetto attivo che può – e deve – far valere i propri diritti.

Nel diritto dei consumatori, la disciplina ordinaria della competenza territoriale subisce un’importante deroga. L’articolo 66-bis del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) stabilisce infatti che, nelle controversie tra consumatore e professionista, è competente esclusivamente il giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore. Questo principio vale sia quando il consumatore è convenuto, sia quando è lui stesso a promuovere l’azione, come avviene nel caso del recupero di un credito verso un’impresa.

La ratio è evidente: evitare che la parte debole del contratto sia costretta a sostenere costi e disagi nell’esercizio dei propri diritti. Di conseguenza, ogni clausola contraria che imponga un foro diverso è nulla, salvo derivi da una trattativa individuale reale e documentata. L’obiettivo resta quello di garantire un accesso effettivo e sostenibile alla giustizia per i consumatori.

Ma questa tutela vale sempre? Non esattamente.

La competenza territoriale è un diritto, non un vincolo per il consumatore

La regola dell’inderogabilità del foro del consumatore rappresenta una delle principali tutele previste dal Codice del Consumo. Ma ciò non significa che il consumatore sia vincolato a promuovere l’azione esclusivamente nel proprio foro. Al contrario, egli può scegliere – se lo ritiene più conveniente – un altro foro tra quelli legittimamente disponibili. Questo principio è stato chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, che ha precisato i limiti di applicazione e la natura unilaterale della tutela.

Come ha affermato la Corte di Cassazione:
la competenza prevista dal codice del consumo è inderogabile unicamente ad opera del professionista, attesa la funzione della disposizione, volta alla tutela del consumatore medesimo, al quale quindi non può essere precluso di scegliere uno dei fori alternativi, se egli lo ritenga, nel caso concreto, più rispondente ai propri interessi
(Cass. civ., Sez. II, Ord., 24/05/2023, n. 14275 – ud. 04/05/2023)

A conferma di ciò, la stessa pronuncia evidenzia un ulteriore profilo di tutela: l’obbligo per il giudice di rilevare d’ufficio la violazione della competenza territoriale del consumatore, anche quando quest’ultimo non si costituisce. Inoltre, in queste circostanze, il giudice è tenuto a verificare la presenza di eventuali clausole vessatorie, specie nei procedimenti di recupero crediti promossi da imprese o professionisti (ne ho parlato anche qui: Consumatori: il giudice deve fermare il recupero crediti in presenza di clausole vessatorie).

Il foro del consumatore europeo nel recupero crediti transfrontaliero

Quando il rapporto tra consumatore e professionista ha carattere transfrontaliero – cioè coinvolge soggetti residenti in Stati membri diversi dell’Unione Europea – la competenza territoriale è disciplinata dal Regolamento (UE) n. 1215/2012, conosciuto come Bruxelles I bis. Anche in ambito europeo, il consumatore gode di una protezione rafforzata: il Regolamento stabilisce che il consumatore può agire o essere convenuto esclusivamente davanti ai giudici dello Stato membro in cui ha la residenza.

La normativa comunitaria consolida il principio di tutela del consumatore, ampliandone la portata oltre i confini nazionali. In particolare, l’articolo 18 del Regolamento afferma che il consumatore può promuovere un’azione legale nel proprio Stato, mentre il professionista può citarlo in giudizio solo nel medesimo Stato.

Ne consegue che la regola del foro del consumatore viene ampiamente confermata anche a livello sovranazionale. Ciò significa che un consumatore italiano che acquisti un bene o un servizio da un’impresa estera può rivolgersi al tribunale italiano, senza essere costretto a difendersi all’estero. Allo stesso modo, un’impresa straniera può agire contro un consumatore italiano solo davanti a un giudice italiano.

Questa impostazione costituisce una tutela concreta dell’effettività dei diritti del consumatore anche nei rapporti internazionali, rendendo il foro di residenza una garanzia irrinunciabile sia a livello nazionale che europeo.

In conclusione, individuare correttamente il giudice territorialmente competente è un passaggio essenziale in ogni azione di recupero crediti. Conoscere e applicare le regole in materia di competenza consente di evitare errori strategici e garantisce che il credito venga tutelato in modo efficace e conforme al diritto vigente.

© Canella Camaiora Sta. Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 5 Maggio 2025

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Pablo Lo Monaco

Laureato presso l’Università di Milano-Bicocca, praticante Avvocato appassionato di litigation e risarcimento del danno.
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