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Ogni turista, qualora abbia visto rovinare le proprie meritate vacanze, ha diritto di agire per ottenere un congruo risarcimento. In questo articolo:
La Convenzione internazionale inerente ai contratti di viaggio, firmata a Bruxelles nel 1970, ha chiarito una gamma di diritti su cui ogni turista può sempre contare.
Recepita in Italia con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (e applicabile a qualunque contratto di viaggio concluso da un organizzatore di viaggi o da un intermediario) la convenzione afferma che l’organizzatore di viaggi (c.d. tour operator) risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi.
Poi, la Corte di Giustizia Europea, nel 2002, con la pronuncia C-168/00, interpretando una direttiva del Consiglio inerente le vacanze e circuiti “tutto compreso”, ha affermato che al turista, va riconosciuto, oltre al risarcimento del danno “corporale”, anche i danni morali derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione del contratto turistico.
Quindi, l’elaborazione della possibilità di ottenere un risarcimento per questa fattispecie di danno, da vacanza rovinata, si è poi cristallizzata a livello nazionale italiano nel Codice del Turismo.
La disciplina del danno da vacanza rovinata trova oggi il suo perno nel Codice del Turismo, introdotto con il Decreto legislativo n.79 del 23 maggio 2011. Nonostante molti dei suoi articoli siano stati ritenuti e dichiarati incostituzionali, il Codice ha stabilizzato una serie di principi che le corti, affrontando casi di “vacanze rovinate”, avevano già elaborato.
Con l’art. 46 del Codice è stato quindi introdotto il tema del risarcimento del danno da vacanza rovinata. Quando il tour operator non rispetta le promesse contenute nel pacchetto turistico, il consumatore può agire per ottenere un risarcimento economico. Ovviamente, l’inadempimento del tour operator non può essere di scarsa importanza (cfr. art. 1455 del Codice civile).
Quindi se ci si trova di fronte a disagi di consistente gravità, riconducibili ad una condotta manchevole di chi ha organizzato il viaggio o del responsabile del pacchetto, il turista può chiedere:
In effetti, poiché non si può tornare indietro nel tempo, il danno da vacanza rovinata punta a risarcire le ferie sprecate e il tempo inutilmente trascorso. Del resto, il turista non ha potuto rigenerarsi per colpa del tour operator, della struttura ricettiva e di coloro che erano coinvolti nel servizio.
Tuttavia, occorre porre particolare attenzione perché il termine prescrizionale è piuttosto breve. Occorre determinarsi ad agire entro un tempo ragionevolmente breve poiché il diritto al risarcimento va attivato entro 3 anni decorrente dal giorno di rientro del turista.
La situazione di stress e di disagio per non aver potuto godere delle vacanze diventa effettivamente risarcibile quando i servizi offerti non corrispondono a quelli promessi e pattuiti. Si tratta, quindi, di un danno contrattuale (tra il turista e il soggetto professionale che offre il pacchetto) di natura non patrimoniale (ossia morale e “quasi” biologico). Si crea così una situazione di mancato o inesatto adempimento rispetto al viaggio o pacchetto turistico venduto dal tour operator o dall’agenzia.
In prima battuta, è sempre consigliabile sporgere un reclamo stragiudiziale nei confronti dell’agenzia e degli altri soggetti coinvolti, e in caso questo non venisse preso in considerazione ai fini di un rimborso, si potrà quindi procedere a far valere il proprio diritto al risarcimento del danno morale con il supporto di un legale. Se in passato vi era un termine di dieci giorni dal rientro per sporgere reclamo, oggi tale vincolo temporale non esiste più ed è sufficiente agire in modo ragionevolmente tempestivo (fermo il termine prescrizionale di cui al paragrafo precedente). Per agire per il risarcimento, è necessario il superamento di una certa soglia di gravità tale da impedire il pieno il godimento della vacanza.
In merito alla gravità, la Corte di Cassazione si è espressa a riguardo nella sentenza n. 06/07/2018, n. 17724, nella quale ha affermato che spetta al giudice di merito valutare la domanda risarcitoria sulla base prove disponibili, alla luce dei principi della buona fede e della correttezza nel contratto.
La prova dei disagi può essere data con ogni mezzo, incluse fotografie, video, etc. Inoltre, nel caso in cui per ovviare ai disagi si renda necessario sostenere spese urgenti (ad esempio per pernottamenti urgenti, spostamenti o pasti, è opportuno conservarne le ricevute). Sempre la Corte di Cassazione, sul tema della prova, ha affermato che una volta provato l’inadempimento, questo esaurisce anche la prova del danno. A causa della mancata realizzazione della “finalità turistica” che caratterizza il contratto, il consumatore potrà agire sia per ottenere il ristoro sia del danno patrimoniale emergente sia quello non patrimoniale, ad esempio, di tipo morale per non aver potuto godere della vacanza [Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 11/05/2012, n. 7256].
Il risarcimento del danno da vacanza rovinata, oltre a comprendere una voce di danno risarcibile inerente al pregiudizio economico derivante dal costo del servizio di cui non si è usufruito, o si è usufruito parzialmente, comprende anche quel danno di natura non patrimoniale, di non facile quantificazione, che è il danno morale soggettivo di cui si è parlato.
Anche la liquidazione del danno, così come l’elaborazione in sé della fattispecie, ha subito diverse modifiche nel tempo.
Come anticipato, i fattori che caratterizzano il pregiudizio subito dal turista sono:
Sono questi i fattori, secondo una sentenza della Corte di Appello di Milano [sez. IV, 19/06/2015, n.2624] alla base della liquidazione del danno morale da parte del giudice. La medesima sentenza afferma che la liquidazione del danno morale potrà avvenire in via equitativa, lasciando quindi una certa incertezza sulla somma effettiva.
Nonostante tale incertezza, il Tribunale di Milano aveva già tentato di rendere la liquidazione più oggettiva, legandola a parametri definiti. Il 18/10/2007, infatti, il Tribunale di Milano aveva ipotizzato una formula e un criterio di calcolo facendo riferimento alle tabelle in vigore per il danno biologico.
Insomma, sia pure in via approssimativa, grazie all’approccio del Tribunale di Milano è possibile oggi farsi un’idea di quale potrebbe essere l’entità del danno risarcibile con il supporto di un legale specializzato cui chiedere di applicare detta formula. Nello specifico, il Tribunale utilizza le tabelle per l’inabilità temporanea, a cui si somma il danno morale soggettivo, rappresentato come metà o un quarto del danno biologico.
L’ultima parola, comunque, spetta sempre al giudice che può liquidare il danno in via equitativa sulla base delle prove disponibili.
In primo luogo, è cruciale agire con prontezza e determinazione nel caso in cui una vacanza si riveli un disastro. Non appena si manifestano incongruenze o inadempimenti rispetto a quanto pattuito, è fondamentale documentare ogni aspetto mancante o insoddisfacente del viaggio, attraverso fotografie, video e testimonianze, nonché conservare ogni ricevuta di spesa extra sostenuta. L’azione tempestiva è essenziale, poiché il danno va lamentato in un tempo ragionevole e poi il diritto al risarcimento va attivato entro tre anni dal giorno di rientro del turista.
Una volta rientrati, è consigliabile presentare un reclamo stragiudiziale ai soggetti responsabili, come l’agenzia di viaggio o il tour operator, esponendo dettagliatamente i problemi riscontrati. Qualora il reclamo non dovesse ricevere adeguata considerazione o risposta, è consigliabile cercare il supporto di un legale specializzato in diritto del turismo per far valere i propri diritti e ottenere un equo risarcimento, sia patrimoniale che non patrimoniale, per il danno subito.
Infine, occorre tenere conto che i tempi di attesa potrebbero essere lunghi e le decisioni giudiziarie potrebbero non corrispondere esattamente alle aspettative. Tuttavia, una corretta gestione della pratica e un’adeguata rendicontazione del danno, uniti all’assistenza legale, possono contribuire significativamente a tutelare il consumatore, e a ottenere un rimborso congruo e un ristoro morale per le ferie rovinate.
Pablo Lo Monaco