Per ricevere assistenza sull'argomento puoi sempre contattarci. Un primo appuntamento di consulenza può essere effettuato, su prenotazione, anche in videoconferenza
scopri
Quando ci si imbatte in una fotografia sul Web si tende a pensare che appartenga a chiunque, che non abbia un proprietario e quindi che se ne possa disporre a proprio piacimento. Sbagliando. In questo articolo ci occupiamo di:
* * *
Le foto e gli altri contenuti pubblicati sul Web sono tutelati in Italia dalla legge sul diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n.633) sotto diversi profili; non appartengono a chiunque per il solo fatto di essere visibili in rete. Nella maggior parte dei casi occorre rendere conto al rispettivo titolare dei diritti se non si desidera incappare in situazioni spiacevoli.
D’altra parte, invece, chi possiede un blog o un sito Web dove pubblica vari contenuti di sua ideazione – tra cui fotografie – potrebbe volerli proteggere impedendo ad altri di utilizzarli senza riconoscergli la paternità o un equo compenso.
La disciplina delle fotografie è piuttosto articolata. Per capire quali diritti spettano al loro autore occorre distinguere tra diversi tipi di fotografia.
È doveroso partire dalla seguente premessa: non tutte le foto sono uguali. Il nostro sistema giuridico ne individua tre tipologie:
La prima è, secondo la giurisprudenza, l’opera fotografica dotata di carattere creativo, in cui è individuabile l’apporto personale del fotografo; è tutelata per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dalla sua morte.
La seconda è, invece, rappresentata da ogni scatto che, pur non offrendo la specifica visione dell’artista, si limita a riprodurre la realtà (ritratti, paesaggi, foto per cataloghi, etc.). La fotografia semplice è tutelata per 20 anni dal momento della realizzazione. In alcuni casi, il diritto sulla fotografia nasce per legge direttamente in capo al committente.
Infine, le foto meramente documentali, intese come riproduzioni meccaniche di oggetti, sprovviste di tutela.
Esaminiamo più approfonditamente le prime due (la cui distinzione concreta è tutt’altro che immediata).
In entrambi i casi, i diritti riconducibili agli autori nascono con la realizzazione della fotografia. Tali diritti sono, nel caso della fotografia artistica, quello morale (ovvero, ad es., di vedersi riconosciuta la paternità della foto) e i diritti di utilizzazione economica. Nel caso della fotografia semplice spettano al fotografo solamente diritti di tipo patrimoniale.
In particolare, l’autore di un’opera fotografica gode, oltre che del diritto morale sull’opera, dei diritti di pubblicazione, riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico, elaborazione, eccetera (artt. 12 e ss. LA). L’autore di una fotografia semplice, invece, gode solo dei diritti di riproduzione, diffusione e spaccio previsti dall’art. 88 LA.
Esiste tuttavia una corrente giurisprudenziale che riconosce anche agli autori di fotografie semplici un diritto morale d’autore sulle loro produzioni, ma resta una corrente minoritaria.
Nel caso delle foto c.d. semplici, il fotografo che non appone il credito rischia di non poter rivendicare i diritti economici sulla foto.
Il fotografo deve sempre indicare il nome del titolare e la data di realizzazione dello scatto (art. 90 LA). In assenza di tali indicazioni, l’autore non potrà rivalersi contro il soggetto che utilizza la sua foto a scopi economici, a meno che non ne dimostri la malafede.
Tuttavia una moderna giurisprudenza è intervenuta sul tema, consapevole dell’anacronismo di una norma risalente all’epoca della fotografia analogica dove l’accreditamento non poteva che avvenire materialmente sulla foto. Nella sentenza del Tribunale di Roma del 01.06.2015 il collegio ha sancito che quand’anche le informazioni non siano apposte in calce alla foto stessa ma semplicemente accanto alla stessa o comunque siano rinvenibili con l’ordinaria diligenza, allora il contenuto dell’art. 90 deve considerarsi rispettato.
Tale orientamento non esclude comunque che la miglior strategia per tutelarsi, in quanto autori, sia di inserire correttamente i crediti.
Dal punto di vista di chi trova una foto che sarebbe perfetta per quell’articolo sul proprio sito e voglia riprodurla, la questione si pone diversamente. Se la foto ha un contenuto creativo tale da renderla qualificabile come fotografia artistica, dovrà senz’altro mobilitarsi per chiedere al titolare della fotografia di poterla riutilizzare a prescindere dal suo accreditamento.
Se la foto è una fotografia semplice, meglio compiere una breve ricerca per identificarne il titolare. Se non si ritrova un esemplare della stessa corredato dal corretto accreditamento, la foto potrebbe essere riutilizzabile ma non nel caso in cui l’identità del titolare fosse reperibile utilizzando l’ordinaria diligenza. In questo caso, meglio cercare di contattarlo per chiedergli l’autorizzazione alla riproduzione.
Una foto viene considerata accreditata in modo corretto quando in essa è presente la data dello scatto e il nome del fotografo. Un’operazione assai semplice che protegge l’autore in caso di riproduzioni indebite. Inoltre, quando una foto viene rubata da un profilo social, essendo inequivoco il fatto della provenienza e, in alcuni casi, anche quello della datazione, si rischia di venire perseguiti dal titolare dello stesso.
Maria Giulia Carlutti