Lo studio Canella Camaiora si occupa quotidianamente di registrazione marchi. Una prima consulenza orientativa può essere resa, su prenotazione, anche in videoconferenza.
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Le ONLUS sono esentate per Legge dal pagamento delle tasse di registrazione dei marchi. In questo contributo vedremo perché è importante registrare un marchio (anche per le ONLUS) e soprattutto come accedere a tale esenzione.
Se una delle funzioni del marchio è quella di distiguere imprese, prodotti e/o servizi, allora i marchi sono uno “strumento legale” indispensabile per le ONLUS. Del resto, anche loro operano sul mercato, presentando prodotti e/o servizi e hanno il desiderio di essere ricordate per il rispettivo operato. Per questo è importante che anche le ONLUS registrino il proprio nome/marchio.
In Italia sono presenti molte organizzazioni non lucrative che operano sostanzialmente in concorrenza tra loro. La registrazione del marchio conferisce al suo titolare un diritto di sfruttamento esclusivo (del logo/nome prescelto), impedendo a chiunque altro di avvalersene. In questo senso, anche i consumatori evitano di confondersi, il che è un bene per le ONLUS e per il mercato nel suo complesso.
Insomma, il primo motivo per registrare un marchio è quello di tutelare la propria identità. Valorizzare un marchio attraverso la registrazione significa difendere il proprio operato da indebite ingerenze della concorrenza e proteggere i propri associati e/o clienti, evitando inutili dispersioni. Oltretutto, se il marchio per le imprese commerciali — in termini di tassazione — è oneroso. Per le ONLUS è invece esente da imposte.
Normalmente, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) in sede di registrazione dei marchi, richiede il pagamento tasse rilevanti, ovvero:
– 101,00 € – tassa di registrazione comprensiva di 1 classe;
– 34,00 € per ogni classe aggiuntiva;
– Imposta di bollo deposito marchi – 42,00 € online;
– Tasse per incarico rappresentante 34,00 €
Le ONLUS, invece, hanno diritto a specifiche agevolazioni ed elezioni.
Le ONLUS sono esenti dal pagamento delle tasse per la registrazione del marchio. Citando l’UIBM “Le ONLUS Non pagano la tassa di concessione governativa (art. 18 d.lgs. 460/1997; art 13 bis Tabella allegato B dpr 641/1972) e imposta di bollo (art. 17 d.lgs. 460/1997; art 27 bis Tabella allegato B dpr 642/1972)”.
In particolare questa esenzione vale esclusivamente per:
Le ONLUS non ricomprese nel catalogo soprariportato sono esentati dal pagamento della sola tassa governativa, dovendo quindi affrontare il costo dell’imposta di bollo dal costo di Euro 42,00 €. Si fa riferimento alle:
L’esenzione sulle tasse può essere richiesta solo ed esclusivamente per la registrazione di un marchio sul territorio Nazionale. Per la registrazione internazionale è necessario versare la tassa all’autorità competente, ossia la WIPO (World Intellectual Property Organization).
Affidandosi allo studio Canella Camaiora, le agevolazioni spettanti verranno calcolate dal professionista che si occuperà della consulenza preliminare e della registrazione del marchio della ONLUS.
Alessio Marano