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Chi è l’amministratore di sostegno e come nominarlo

Pubblicato in: Famiglia
di Maria Alessandra Monanni
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Quando in famiglia si devono gestire figli disabili o genitori anziani, la nomina di un Amministratore di sostegno diventa di fondamentale importanza.

L’amministratore di sostegno è una figura legale che, se nominata, può intervenire in molte situazioni: l’acquisto o la vendita di un immobile, la gestione del patrimonio o quando l’amministrato desidera fare testamento o ne è lui stesso il beneficiario.

In questo articolo:

Chi è l’amministratore di sostegno?

Secondo la Legge, l’amministratore di sostegno è una figura istituita con il compito di assistere e sostenere quei soggetti deboli che per patologie fisiche e/o psichiche non sono in grado di provvedere – in maniera temporanea o permanente – ai propri interessi economici, patrimoniali e di cura della persona (cfr. Legge n. 6 del 09/01/2004 e artt. 404 e ss. Codice Civile).

Può trattarsi di una persona sia interna che esterna al nucleo familiare.

L’attività svolta dall’amministratore di sostegno è normalmente a titolo gratuito. Tuttavia, il Giudice tutelare può decidere di attribuirgli un’indennità come rimborso spese.

L’incarico ha una durata temporanea (con eventuale proroga prima della scadenza) o a tempo indeterminato (qualora l’amministratore di sostegno sia un coniuge o un convivente).

Chi può beneficiarne?

Tra i beneficiari del presente istituto si contano anziani, disabili fisici e/o psichici, malati gravi, pazienti oncologici terminali, ciechi, persone colpite da ictus, tossicodipendenti e alcolizzati.

E’ necessario che gli amministrati siano però in grado in qualche modo di comunicare le proprie necessità e aspettative.

Chi può fare richiesta dell’amministratore di sostegno?

La domanda, che assume la forma del ricorso, può essere presentata direttamente dal beneficiario anche se minore, interdetto o inabilitato (art. 406 Codice Civile) nel momento in cui si rende conto di non essere più in grado di gestire autonomamente tutti gli aspetti della propria vita.

Più frequentemente la richiesta viene presentata dai suoi familiari con l’assistenza di un avvocato ovvero dai parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, dal coniuge, o dalla persona stabilmente convivente, o dal tutore o curatore o Pubblico ministero (art. 417 Codice Civile).

La domanda va presentata al Giudice tutelare nel luogo di residenza/domicilio del soggetto beneficiario. Il Giudice avrà tempo 60 giorni per emettere un decreto motivato immediatamente esecutivo (art. 405 Codice Civile).

Il richiedente nel ricorso deve evidenziare in dettaglio le motivazioni della richiesta. Occorre specificare, ad esempio, ciò che il beneficiario è ancora in grado di compiere autonomamente e in cosa invece necessita di assistenza.

Inoltre, nella fase di verifica, il Giudice tutelare potrà parlare direttamente con il potenziale beneficiario, facendo richiesta di tutti i referti medici del caso.

Chi può essere nominato come amministratore di sostegno?

Il compito di nomina è affidato al Giudice tutelare. E’ diritto dell’interessato proporre un nominativo. In mancanza, la scelta dovrà andare verso i parenti più vicini, quali il coniuge, il padre o la madre del congiunto invalido, tra i figli o i fratelli/sorelle, o la persona convivente, o, in ultimo, tra i parenti di 4°grado (art. 408 Codice Civile).

Qualora non ci siano i presupposti per scegliere una persona del nucleo familiare, sarà possibile nominare anche un soggetto esterno.

Dopo la nomina, l’amministratore di sostegno dovrà:

  • Prestare giuramento, al fine di svolgere le mansioni assegnate nel decreto con fedeltà e diligenza (art. 349 Codice Civile), sempre con grande attenzione per gli interessi e per la cura del beneficiario;
  • tenere al corrente il beneficiario di qualsiasi decisione ritenga opportuno adottare;
  • informare il Giudice tutelare in caso di disaccordo con l’amministrato;
  • presentare periodicamente al Giudice tutelare un rendiconto, in cui relaziona l’attività svolta, le condizioni del beneficiario e la gestione economico-patrimoniale.

Cosa deve fare l’amministratore di sostegno?

L’amministratore di sostegno è nominato per agire in nome e per conto del beneficiario con:

  • Poteri di assistenza, affiancandolo senza sostituirsi ad esso;
  • poteri di rappresentanza, svolgendo tutte le attività previste dal decreto in sostituzione del beneficiario.

Il decreto di nomina pronunciato dal Giudice contiene normalmente i confini dell’attività dell’amministratore di sostegno ovvero ciò che quest’ultimo può fare in concreto.

Per gli atti di straordinaria amministrazione come l’acquisto di una casa o di un’auto, l’accettazione di un’eredità o per effettuare un investimento è sempre necessaria l’autorizzazione del Giudice tutelare.

Il beneficiario conserva la sua capacità di agire in tutte quelle attività non precisate nel decreto.

© Canella Camaiora Sta. Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 13 Marzo 2019
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023

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Maria Alessandra Monanni

Copywriter appassionata di diritto, laureata in Scienze Politiche a ciclo unico e laurea triennale in giurisprudenza, Master in Proprietà Intellettuale de IlSole24Ore. Blogger per passione: sandyeilweb.com
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