Il dipartimento di diritto di famiglia dello studio legale Canella Camaiora si occupa di ricorsi per la nomina dell'amministratore di sostegno.
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Quando in famiglia si devono gestire figli disabili o genitori anziani, la nomina di un Amministratore di sostegno diventa di fondamentale importanza.
L’amministratore di sostegno è una figura legale che, se nominata, può intervenire in molte situazioni: l’acquisto o la vendita di un immobile, la gestione del patrimonio o quando l’amministrato desidera fare testamento o ne è lui stesso il beneficiario.
In questo articolo:
Secondo la Legge, l’amministratore di sostegno è una figura istituita con il compito di assistere e sostenere quei soggetti deboli che per patologie fisiche e/o psichiche non sono in grado di provvedere – in maniera temporanea o permanente – ai propri interessi economici, patrimoniali e di cura della persona (cfr. Legge n. 6 del 09/01/2004 e artt. 404 e ss. Codice Civile).
Può trattarsi di una persona sia interna che esterna al nucleo familiare.
L’attività svolta dall’amministratore di sostegno è normalmente a titolo gratuito. Tuttavia, il Giudice tutelare può decidere di attribuirgli un’indennità come rimborso spese.
L’incarico ha una durata temporanea (con eventuale proroga prima della scadenza) o a tempo indeterminato (qualora l’amministratore di sostegno sia un coniuge o un convivente).
Tra i beneficiari del presente istituto si contano anziani, disabili fisici e/o psichici, malati gravi, pazienti oncologici terminali, ciechi, persone colpite da ictus, tossicodipendenti e alcolizzati.
E’ necessario che gli amministrati siano però in grado in qualche modo di comunicare le proprie necessità e aspettative.
La domanda, che assume la forma del ricorso, può essere presentata direttamente dal beneficiario anche se minore, interdetto o inabilitato (art. 406 Codice Civile) nel momento in cui si rende conto di non essere più in grado di gestire autonomamente tutti gli aspetti della propria vita.
Più frequentemente la richiesta viene presentata dai suoi familiari con l’assistenza di un avvocato ovvero dai parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, dal coniuge, o dalla persona stabilmente convivente, o dal tutore o curatore o Pubblico ministero (art. 417 Codice Civile).
La domanda va presentata al Giudice tutelare nel luogo di residenza/domicilio del soggetto beneficiario. Il Giudice avrà tempo 60 giorni per emettere un decreto motivato immediatamente esecutivo (art. 405 Codice Civile).
Il richiedente nel ricorso deve evidenziare in dettaglio le motivazioni della richiesta. Occorre specificare, ad esempio, ciò che il beneficiario è ancora in grado di compiere autonomamente e in cosa invece necessita di assistenza.
Inoltre, nella fase di verifica, il Giudice tutelare potrà parlare direttamente con il potenziale beneficiario, facendo richiesta di tutti i referti medici del caso.
Il compito di nomina è affidato al Giudice tutelare. E’ diritto dell’interessato proporre un nominativo. In mancanza, la scelta dovrà andare verso i parenti più vicini, quali il coniuge, il padre o la madre del congiunto invalido, tra i figli o i fratelli/sorelle, o la persona convivente, o, in ultimo, tra i parenti di 4°grado (art. 408 Codice Civile).
Qualora non ci siano i presupposti per scegliere una persona del nucleo familiare, sarà possibile nominare anche un soggetto esterno.
Dopo la nomina, l’amministratore di sostegno dovrà:
L’amministratore di sostegno è nominato per agire in nome e per conto del beneficiario con:
Il decreto di nomina pronunciato dal Giudice contiene normalmente i confini dell’attività dell’amministratore di sostegno ovvero ciò che quest’ultimo può fare in concreto.
Per gli atti di straordinaria amministrazione come l’acquisto di una casa o di un’auto, l’accettazione di un’eredità o per effettuare un investimento è sempre necessaria l’autorizzazione del Giudice tutelare.
Il beneficiario conserva la sua capacità di agire in tutte quelle attività non precisate nel decreto.
Maria Alessandra Monanni