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Incidente stradale: perfino il concepito, non nato, ha diritto al risarcimento

Pubblicato in: Contenziosi e Risarcimenti
di Pablo Lo Monaco
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La controversia trattata dalla Corte di Cassazione (ord. n. 4571 del 14/02/2023) riguarda un meccanico, vittima di un grave incidente stradale, che ha subìto lesioni gravi con conseguenze permanenti. La tragedia ha avuto ripercussioni profonde non solo sulla sua vita ma anche su quella della sua famiglia, inclusi i suoi due figli, uno dei quali non ancora nato al momento dell’incidente.

Il danno “indiretto” che colpisce i figli

Il danno da perdita del rapporto parentale è una forma di danno non patrimoniale che è oramai riconosciuta nel nostro ordinamento. Questo tipo di danno si verifica quando un bambino subisce una perdita o un’alterazione significativa nel rapporto con uno o entrambi i genitori, a causa di un evento improvviso che colpisce il genitore. Si definisce quindi “danno da perdita del rapporto parentale” quel danno che colpisce la sfera emotiva e psicologica del bambino, a causa dell’impossibilità di stabilire o mantenere un normale rapporto affettivo con il genitore.

Fra le varie ipotesi, potrebbe essere il caso della morte, di gravi lesioni o altre circostanze provenienti dall’esterno, che colpiscono un genitore e impediscono quindi il normale rapporto parentale. Nel caso del danno parentale, è l’impatto sullo sviluppo emotivo e psicologico del bambino che è oggetto di studio. Questa situazione improvvisa, infatti, può portare a problemi comportamentali e difficoltà nelle relazioni interpersonali in tenera età, così come stati d’ansia, e depressione per i soggetti più “adulti”.

A differenza dei danni patrimoniali, che sono quantificabili economicamente (ad esempio la perdita di reddito), i danni non patrimoniali, come la lesione o direttamente la perdita del rapporto parentale, riguardano aspetti interiori. Va da sé che la quantificazione in termini monetari diventa meno agevole in sede giudiziale.

Il caso al centro dell’ordinanza: una famiglia colpita da incidente stradale.

In Italia, diverse decisioni giurisprudenziali hanno avuto a oggetto proprio il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione o perdita del rapporto parentale. 

In particolare, la Corte di Cassazione ha giocato un ruolo chiave nel cristallizzare i criteri di determinazione di questo tipo di danno. Ma non solo, alcune di queste decisioni hanno riconosciuto in toto il diritto al risarcimento del danno anche in capo ad alcuni soggetti, come il concepito non nato al momento del danno diretto al genitore.

Tra queste decisioni, una delle più importanti è l’ordinanza n.4571 del 14 febbraio del 2023, dove la Corte si è pronunciata sul tema.

I fatti: un meccanico di trentasette anni viene colpito da un’auto durante una trasferta di lavoro effettuato in moto, riportando gravissime ferite e danni permanenti. Nonostante numerosi ricoveri e ben sette operazioni chirurgiche, anni dopo fu necessaria l’amputazione del piede e successivamente, l’utilizzo forzato di oppiacei per tentare di alleviare il dolore. Il meccanico si vide infine costretto a chiudere l’officina meccanica di sua proprietà, non riuscendo più a lavorare proprio a causa dei dolori derivanti dall’incidente e dalle operazioni.

L’uomo, insieme alla moglie, decise quindi di fare causa al conducente dell’auto che aveva provocato il sinistro e alla sua compagnia assicurativa, chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti, sia diretti che indiretti, anche in favore della moglie e dei due figli, uno di quattro anni e l’altro ancora nel grembo materno.

Nonostante degli accoglimenti parziali nei primi gradi di giudizio, la famiglia non era riuscita a veder riconosciuto il diritto dei propri figli al risarcimento del danno indiretto ed aveva deciso, quindi, di presentare ricorso in Cassazione,  basato su cinque motivi. 

Solo l’ultimo di questi motivi è stato accolto, ma è proprio quello che ha cristallizzato il riconoscimento del danno da perdita di rapporto parentale anche per i concepiti non nati.

Il cambio di rotta della Cassazione sulla prova del “danno indiretto”

La sentenza impugnata, emessa dalla Corte d’appello di Trieste, aveva a suo tempo preteso delle specifiche prove e voci di danno per i figli del meccanico, solo in ragione della loro età, e del fatto che uno dei due fosse ancora nel grembo materno al momento dell’incidente, richiedendo quindi un effort spropositato  sul piano probatorio in capo alla famiglia.

Tuttavia la Cassazione, con l’ordinanza n. 4571, afferma che il danno parentale si configura con la perdita del rapporto genitoriale, ma anche con qualsiasi danno che porti a uno “sconvolgimento dell’esistenza”, da rilevarsi non solo nei cambiamenti dello stile di vita dei figli dei coniugi e dei parenti, ma tenendo conto anche della sofferenza interiore e del cambiamento brusco nello sviluppo naturale del rapporto con i genitori. 

Inoltre, la Corte prosegue affermando che questo tipo di danno può essere sempre dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, o al fatto notorio, dato che l’esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare, anche dei figli giovanissimi o non ancora nati.

Gli Ermellini chiariscono quindi il regime probatorio per il riconoscimento del danno da lesione o perdita di rapporto parentale, ben diverso da quello imposto dalla Corte d’appello di Trieste.

Questa ordinanza della Cassazione segna una svolta rispetto alle precedenti interpretazioni giuridiche relative al danno indiretto. In passato, la necessità di prove concrete e dettagliate rendeva arduo per i membri della famiglia ottenere un giusto risarcimento, specialmente in casi complessi come quello dei bambini non ancora nati. La nuova interpretazione allarga la definizione di danno parentale, riconoscendo come le ripercussioni psicologiche e emotive di un trauma possano estendersi ben oltre il danno fisico immediato.

Si giunge così al principio per il quale questo tipo di danno può, pertanto, essere riconosciuto anche ai figli, qualunque sia l’età al momento del verificarsi del danno al genitore, e da cui scaturisce il danno indiretto.

© Canella Camaiora Sta. Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 2 Febbraio 2024

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Pablo Lo Monaco

Laureato presso l’Università di Milano-Bicocca, praticante Avvocato appassionato di litigation e risarcimento del danno.
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