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Il Tribunale di Firenze riconosce il “diritto d’immagine” delle opere d’arte

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Marina Notarnicola
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Nella sentenza in esame, il Tribunale di Firenze ha condannato una nota casa editrice al risarcimento dei danni per l’uso non autorizzato di una celebre opera d’arte, riconoscendo il “diritto di immagine” dei beni culturali.

I fatti di causa

Lo scorso 20 aprile 2023 il Tribunale di Firenze ha emesso una storica sentenza, condannando la casa editrice Condé Nast per l’uso non autorizzato dell’immagine del David di Michelangelo. In particolare, il Tribunale ha riconosciuto l’esistenza di un vero e proprio diritto all’immagine dell’opera d’arte e ha ordinato a Condé Nast di pagare una somma di euro 50.000 a titolo di risarcimento danni.

Il giudizio contro Condé Nast è stato promosso dal Ministero della Cultura (in nome della Galleria dell’Accademia, il museo di Firenze che ospita il David) che lamentava la riproduzione non autorizzata dell’opera sulla rivista “GQ Italia”.  L’immagine del David era stata riprodotta in copertina, con una tecnica di stampa consistente nella sovrapposizione all’immagine di un famoso modello italiano.

La copertina di GQ Italia, testata maschile di Condé Nast Italia

Non è la prima volta che l’immagine del David viene utilizzata abusivamente per scopi commerciali, né che il Ministero della Cultura adisce il Tribunale per lamentarne l’uso abusivo. Nel corso degli anni, il capolavoro di Michelangelo è stato infatti riprodotto, ad esempio, da un’agenzia di viaggi su volantini pubblicitari, è stato utilizzato come testimonial per promuovere un noto brand di jeans e, addirittura, è stato raffigurato nell’atto di imbracciare un mitra da un’azienda americana che produce armi.

La normativa di riferimento: il Codice di Beni Culturali

La decisione della Corte di Firenze si è basata, in primo luogo, sugli artt. 107 e 108 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio italiano, di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, secondo cui la riproduzione dei beni culturali a scopo commerciale è subordinata all’autorizzazione dell’Amministrazione che ha il bene in custodia.

L’Ente responsabile ha il potere discrezionale di autorizzare/concedere la riproduzione dell’immagine del bene e di quantificare i rispettivi canoni di concessione, tenendo conto:

– della natura delle attività cui si riferisce la concessione;

– dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;

– del tipo e del tempo di utilizzazione dei beni;

– dell’uso e della destinazione del materiale riprodotto;

– del profitto economico che deriva al richiedente.

Utilizzare un’opera d’arte a fini commerciali senza autorizzazione e senza pagare i rispettivi canoni di concessione all’autorità competente espone a ingenti sanzioni e, nella peggiore delle ipotesi, a pretese risarcitorie, come accaduto nel caso di specie a Condé Nast.

Prima di procedere con qualsiasi attività di sfruttamento commerciale, è sempre bene farsi assistere da un legale al fine di ottenere un preventivo e la necessaria autorizzazione da parte dell’Ente che ha in custodia l’opera.

Il “diritto d’immagine” delle opere d’arte

Il Tribunale di Firenze ha colto l’occasione per spingersi oltre, ricavando dalla lettura interpretativa degli artt. 107 e 108 del Codice dei Beni Culturali l’esistenza di un vero e proprio diritto d’immagine delle opere d’arte, al pari del diritto all’immagine delle persone fisiche, previsto all’art. 10 c.c. 

I giudici di primo grado fiorentini hanno invocato la Costituzione, affermando che “l’immagine dei beni culturali è espressione dell’identità culturale della nazione e della sua memoria storica da tutelare ai sensi dell’articolo 9 della Costituzione” e che “occorre tutelare il diritto all’identità collettiva dei cittadini che si riconoscono come appartenenti alla medesima nazione anche in virtù del patrimonio artistico e culturale che è parte della memoria della comunità nazionale”.

Il Tribunale fiorentino ha concluso stabilendo che, a causa della riproduzione non autorizzata del David, è stata “gravemente lesa l’immagine di un’opera di assoluto pregio artistico, che è assurta a simbolo non solo delle temperie rinascimentali, ma anche del nostro intero patrimonio culturale e in definitiva del genio italico”.

Il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale

Condé Nast è stata condannata dai giudici toscani a pagare una somma di euro 20.000 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, derivante dal mancato pagamento del canone, calcolato secondo le tariffe di concessione standard previste dal regolamento interno della Galleria dell’Accademia per l’uso di opere d’arte di particolare pregio artistico come il David. 

Ma non è tutto. Condé Nast è stata altresì condannata a pagare l’ulteriore importo di euro 30.000 per i danni non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto di immagine del David, poiché la sua condotta “ha insidiosamente e maliziosamente accostato l’immagine del David a quella di un modello, così svilendo, offuscando, mortificando, umiliando l’alto valore simbolico ed identitario dell’opera d’arte e asservendo la stessa a finalità pubblicitarie e di promozione editoriale”.

La sentenza non è definitiva ma crea senza dubbio un precedente storico, che amplia e rafforza incredibilmente il raggio di tutela dei beni culturali e del patrimonio artistico italiano.

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 4 Luglio 2023
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023

Marina Notarnicola

Laureata a pieni voti presso l'Università degli Studi di Pavia, Avvocato appassionata di Diritto Civile e Commerciale.
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