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Nel presente articolo analizzeremo una recente decisione della Quinta commissione di ricorso dello European Intellectual Property Office (EUIPO) – procedimento R 1364/2022 – in merito ai marchi contrari all’ordine pubblico e al buon costume.
In data 30 settembre 2021, la Escobar Inc. depositava una domanda presso l’EUIPO per la registrazione del marchio “PABLO ESCOBAR”.
All’esame preliminare seguiva il rigetto del marchio perché contrario all’ordine pubblico e al buon costume ai sensi dell’art. 7(1)(f) del Regolamento sui marchi comunitari n. 1001/2017.
Il richiedente replicava, anche se vanamente, al rigetto che veniva così confermato dalla Commissione dei ricorsi, della cui decisione si discute.
A seguito del rigetto iniziale, il richiedente presentava alcune argomentazioni a sostegno della registrazione del marchio. In particolare,quanto sostenuto dal richiedente può essere riassunto come segue:
Tali argomentazioni sono state confutate dalla Commissione dei ricorsi per le motivazioni che illustreremo a seguire.
L’art. 7, para. 1, lett. f) del Regolamento sui marchi comunitari prevede che siano esclusi dalla registrazione “i marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume”.
Il principio alla base di tale norma è quello di impedire lo sfruttamento e la tutela dei segni in contrasto con i valori su cui si fonda l’Unione Europea, ovvero con la dignità umana, la libertà, l’uguaglianza e la solidarietà, nonché con i principi della democrazia e dello Stato di diritto, come proclamato nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
L’offensività di un segno deve essere valutata considerando le circostanze specifiche e la percezione del pubblico. Nell’applicazione dell’art. 7(1)(f) del Regolamento 1001/2017 è necessario considerare i criteri del consumatore medio con una soglia di sensibilità e tolleranza media. Inoltre, è necessario considerare che i segni in contrasto con detta norma possono ledere non solo la sensibilità del pubblico cui i prodotti e servizi sono destinati, ma anche quella di altri soggetti che, senza essere interessati a quei beni e servizi, si imbatteranno incidentalmente in quel segno nella loro vita quotidiana.
Il motivo alla base del rigetto del marchio è che, ovviamente, il marchio viene associato al cartello di Medellin, noto per le sue attività criminali e per il narcotraffico. Infatti, nonostante, a dire del richiedente, possano esistere aspetti positivi associati alla persona di Pablo Escobar (es. azioni di beneficenza, opere di interesse pubblico) la maggior parte dei consumatori dell’Unione Europea lo riconoscerà esclusivamente per i crimini commessi.
Nonostante Pablo Escobar non sia mai stato condannato da alcun tribunale colombiano, americano o europeo, il nome è associato all’immagine di un criminale e trafficante di droga a causa della letteratura e dei film che hanno contribuito a creare tale immagine agli occhi del pubblico. La mancanza di una condanna non impedisce al pubblico generale di associare il marchio richiesto a un criminale.
La Commissione dei ricorsi riconosce che, nella cultura popolare spagnola, l’associazione tra Pablo Escobar e i suoi crimini è diffusa e, per rigettare il marchio, è sufficiente che solo in uno Stato membro il segno venga considerato come lesivo dei principi fondamentali alla base dell’Unione Europea.
Inoltre, a nulla rileva la presenza nei registri ufficiali di altri marchi contenenti nomi di criminali famosi passati alla storia. Infatti, le decisioni nazionali non vincolano gli organi dell’Unione Europea in quanto il regime dei marchi dell’UE è autonomo e soggetto a una legislazione specifica.
Pertanto, proprio perché i crimini associati a Pablo Escobar sono contrari all’ordine pubblico e ai principi morali riconosciuti, il marchio deve essere rigettato in quanto i valori e principi su cui si fonda l’Unione Europea impediscono la protezione legale come marchio e lo sfruttamento commerciale del nome del leader di un noto gruppo conosciuto per i suoi atti terroristici di massa indiscriminati, che ha ucciso e ferito migliaia di persone.
La vicenda del marchio “Pablo Escobar” rappresenta un esempio paradigmatico dell’importanza che il requisito di liceità assume nel processo di registrazione dei marchi. Tale criterio, fondato sulla necessità di garantire l’assenza di contrasti con l’ordine pubblico o il buon costume, deve essere opportunamente ponderato in fase di deposito. Una violazione di tale principio può condurre al rigetto della domanda di registrazione del marchio, con ripercussioni significative dal punto di vista legale ed economico.
La complessità intrinseca del procedimento di registrazione del marchio, che comporta la valutazione di aspetti sia tecnici sia di natura etica e morale, esalta l’importanza di ricorrere a un professionista prima di intraprendere tale iter. Un avvocato specializzato in diritto dei marchi è in grado di offrire un’analisi completa e approfondita della registrabilità del marchio, considerando l’intero panorama di requisiti previsti dalla normativa vigente, inclusa la liceità. Tale approccio può prevenire eventuali rigetti e le relative perdite economiche, garantendo al contempo il rispetto dei principi e dei valori fondamentali dell’Unione Europea.
Pertanto, l’assistenza di un professionista in fase di registrazione di un marchio non rappresenta unicamente una scelta consigliabile, bensì un investimento strategico per la tutela del proprio marchio e la salvaguardia della reputazione del proprio business.
Margherita Manca