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Le immagini nei libri: orientamento legale

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Martina Di Molfetta
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Nel mondo editoriale, l’uso delle immagini è tutt’altro che neutro. Ogni fotografia, disegno o illustrazione può essere protetta dal diritto d’autore, e inserirla in un libro senza autorizzazione espone a rischi concreti: rimozioni, risarcimenti, procedimenti giudiziari. Questo articolo chiarisce con taglio pratico e rigore giuridico quando l’uso di immagini online è illecito, cosa comporta citare un autore ignoto e quali sono le eccezioni previste dalla legge. Spieghiamo anche la distinzione normativa tra opere fotografiche e immagini semplici, e l’importanza dei crediti iconografici. Una guida essenziale per autori, editori e professionisti dell’editoria.

Posso usare immagini trovate online nel mio libro?

La risposta breve è no, non è possibile usare liberamente immagini trovate su internet, nemmeno se sono facilmente reperibili attraverso un motore di ricerca o appaiono su siti pubblici. Ogni immagine che abbia un minimo di creatività è automaticamente protetta dal diritto d’autore, come stabilito dall’art. 12 della Legge 22 aprile 1941, n. 633. Questo significa che l’autore ha il diritto esclusivo di decidere se e come quell’immagine può essere riprodotta o pubblicata.

C’è un malinteso diffuso secondo cui ciò che è disponibile online sia automaticamente riutilizzabile. Ma pubblicare un contenuto online non equivale a rinunciare ai diritti su quel contenuto. Anche le immagini caricate senza watermark, o prive di attribuzione, restano tutelate. Non importa se l’immagine è “vecchia”, se è stata condivisa da altri, o se chi l’ha pubblicata non ha specificato termini d’uso: la legge protegge l’opera dalla sua creazione.

Usare immagini nel proprio libro — anche solo come “abbellimento grafico” — comporta un’azione di riproduzione e una messa in commercio, entrambe rilevanti ai fini legali. Senza autorizzazione, si rischia una violazione del diritto patrimoniale d’autore, che può comportare richieste di rimozione, risarcimento danni o addirittura procedimenti giudiziari.

È importante anche sottolineare che l’editore del libro può essere ritenuto corresponsabile in caso di contestazioni. Pubblicare un libro non è mai un atto neutro: è un’attività commerciale a tutti gli effetti, e le responsabilità sono concrete.

Cosa succede se non conosco l'autore dell'immagine?

Una delle domande più frequenti tra autori e piccoli editori è se si possa “mettere le mani avanti” dichiarando che l’autore dell’immagine è sconosciuto. La speranza è che una formula di esonero del tipo “immagine tratta dal web – autore ignoto” possa bastare per evitare problemi. Ma purtroppo, non è così.

La legge sul diritto d’autore non prevede esenzioni in caso di autore sconosciuto. L’assenza di attribuzione, anzi, aumenta il rischio di responsabilità, perché si configura come un’omissione grave. L’art. 70 della L. 633/1941, che disciplina le eccezioni per uso a scopo di critica o discussione, richiede esplicitamente la menzione del nome dell’autore, della fonte e dell’editore, se noti. E se non sono noti, è necessario fare uno sforzo diligente per reperirli.

Nel linguaggio giuridico, questo si chiama ricerca diligente: non basta dire “non lo sapevo”, ma è necessario dimostrare di aver fatto tutto il possibile per rintracciare il titolare dei diritti. In ambito europeo, è un principio riconosciuto anche dalla Direttiva 2012/28/UE sulle opere orfane, che stabilisce condizioni molto stringenti per l’utilizzo di materiali senza autore identificato, e solo in contesti specifici (archivi, biblioteche, istituzioni pubbliche).

Quando si tratta di una pubblicazione commerciale (un libro venduto), la giurisprudenza è piuttosto severa: scrivere una formula generica non esonera dalle responsabilità legali, né è considerato un atto di buona fede. Al contrario, può essere visto come una consapevole elusione delle regole.

La verità è che se non si riesce a identificare l’autore, l’unica opzione sicura è non usare quell’immagine. Meglio cercare una valida alternativa con licenza chiara e attribuzione esplicita.

Quando è lecito usare immagini coperte da copyright?

In alcuni casi, l’uso di immagini protette da diritto d’autore è ammesso senza autorizzazione, ma solo se si rispettano condizioni ben precise. L’articolo 70 della Legge sul diritto d’autore consente la riproduzione di opere a fini di critica, discussione o insegnamento, purché l’uso sia giustificato dal contenuto e venga attribuito correttamente l’autore.

Tuttavia, l’uso di elementi protetti da diritto d’autore in un’opera nuova, come un collage, richiede attenzione. Anche se l’opera finale è originale, l’utilizzo di “pezzi” altrui può comportare violazioni se non si rispettano i diritti dei titolari. La legge distingue tra diverse tipologie di fotografie, ognuna con livelli di tutela differenti, e l’uso non autorizzato può comportare responsabilità legali (approfondisci: Collage di immagini e diritto d’autore, ecco come funziona. Vedi anche Che differenza c’è tra opera fotografica e immagine semplice?).

In ambito editoriale, è fondamentale assicurarsi che l’uso di immagini sia funzionale al testo, non meramente decorativo, e che venga sempre indicato l’autore e la fonte. In caso contrario, si rischia di incorrere in violazioni del diritto d’autore, anche se l’immagine è stata modificata o inserita in un contesto diverso.

Il principio sottostante è che la funzione critica o didattica deve prevalere sull’interesse commerciale. Se l’immagine serve a rafforzare un argomento, spiegare un concetto o stimolare un’analisi, il suo utilizzo può essere legittimo. Ma se serve solo ad “abbellire” il layout, non è consentito.

In ambito editoriale, questo discrimine è essenziale: molte contestazioni nascono proprio da un uso improprio dell’eccezione dell’art. 70, spesso confusa con una sorta di “libero uso” delle immagini. In realtà, si tratta di un uso mirato, giustificato, attribuito e contestualizzato.

Il credito delle immagini all’interno dei libri

Nel caso di una pubblicazione editoriale che contenga immagini protette da diritto d’autore, l’attribuzione corretta dei crediti è parte essenziale del rispetto della normativa vigente. Non si tratta di un semplice vezzo editoriale, ma di un adempimento richiesto dalla legge. In particolare, l’articolo 70 della Legge sul diritto d’autore consente l’uso di immagini a fini di critica o discussione soltanto se l’autore, la fonte e l’editore sono indicati, ove noti.

In opere cartacee o digitali, l’attribuzione può essere collocata in più modi: nella didascalia sotto l’immagine, in nota a piè di pagina, oppure raccolta in una sezione specifica alla fine del volume. L’importante è che sia sempre accessibile e chiaramente riferibile all’immagine cui si riferisce. In mancanza di attribuzione, anche un uso altrimenti legittimo potrebbe essere ritenuto illecito.

Non è sufficiente inserire un elenco generico o una formula di tipo “tutti i diritti sono dei rispettivi proprietari”. Né è efficace invocare l’impossibilità di risalire all’autore: l’onere di una ricerca diligente è in capo a chi pubblica. Solo nel caso in cui l’autore risulti effettivamente irreperibile, e l’uso sia fondato su finalità legittime (ad esempio critica o insegnamento), può essere prudente includere una dichiarazione aperta alla rettifica.

Nel caso ipotetico di una ristampa, la revisione dei crediti iconografici rappresenta un passaggio obbligato. Qualora l’attribuzione manchi, sia incompleta o errata, la ristampa offre l’occasione per sanare le omissioni. In mancanza di correzione, la responsabilità rimane intatta, anche se l’opera è stata pubblicata anni prima. La corretta attribuzione, quindi, è sia un obbligo normativo sia una misura di tutela concreta per evitare contestazioni.

© Canella Camaiora Sta. Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 6 Giugno 2025

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Martina Di Molfetta

Laurenda in Comunicazione, Innovazione e Multimedialità presso l'Università degli studi di Pavia
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