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Marchio contrario all’ordine pubblico: una sentenza NON stupefacente

Pubblicato in: Contenziosi e Risarcimenti
di Daniele Camaiora
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Già in passato ebbi modo di occuparmi della fattispecie del marchio contrario all’ordine pubblico.

In quel caso, l’Italia fu protagonista nel presentare l’opposizione che portò alla declaratoria di nullità del marchio grafico con elementi verbali: “LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA” (la Mafia si siede a tavola), domanda nr. 5510921.

Nel caso di cui ci occupiamo oggi, invece, il Tribunale dell’Unione Europea – nella causa T-683/18 – ha sentenziato la nullità per contrarietà all’ordine pubblico di un altro marchio grafico con elementi verbali: “CANNABIS STORE AMSTERDAM”, domanda nr. 16176968.

Il marchio contestato

In data 19/12/2016, una intraprendente cittadina italiana aveva presentato all’EUIPO una domanda di registrazione per il marchio appresso riprodotto:

 

La domanda di registrazione aveva a oggetto i seguenti beni e servizi della Classificazione Internazionale di Nizza:

  • classe 30: «Prodotti da forno, pasticceria, cioccolato e dolci; sale, spezie, aromi e condimenti; ghiaccio, gelati, yogurt gelati e sorbetti; pasticceria salata»;
  • classe 32: «Bevande non alcoliche; birre e prodotti derivati; preparati per fare bevande»;
  • classe 43: «Fornitura di alimenti e bevande».

L’Esaminatore EUIPO aveva respinto la domanda in data 07/09/2017 e la registrante aveva conseguentemente presentato un primo ricorso; anche la Commissione di ricorso, tuttavia, in data 31/08/2018 aveva respinto la domanda di registrazione.

La depositante, lungi dal darsi per vinta, decideva quindi di adire il Tribunale dell’Unione Europea.

La decisione del Tribunale sul marchio contestato

Il Tribunale ha confermato la decisione dell’EUIPO e dato torto alla ricorrente.

Per i Giudici, infatti, anche se sotto una certa soglia di tetraidrocannabinolo (THC) la canapa non è considerata sostanza stupefacente, un segno che evochi la marijuana può comunque essere considerato contrario all’ordine pubblico.

Tanto più che il segno prescelto conteneva pure il riferimento alla città di Amsterdam, dove sono effettivamente presenti dei punti vendita di tale sostanza stupefacente (in ragione della tolleranza, a certe condizioni, della sua commercializzazione nei coffee shop dei Paesi Bassi).

L’aggiunta del termine “store” (negozio) non faceva altro che indurre il pubblico di riferimento ad aspettarsi un negozio “specializzato”.

Il pubblico di riferimento e le riflessioni legislative degli Stati membri

Nella sentenza, il Tribunale chiarisce che: «è pacifico che i prodotti e i servizi indicati nella domanda di marchio siano destinati ai consumatori, cosicché il pubblico di riferimento è costituito dal pubblico generale dell’Unione […] non è necessariamente in possesso di conoscenze scientifiche o tecniche precise sugli stupefacenti in generale, e su quello derivato dalla cannabis in particolare, anche se tale situazione può variare a seconda degli Stati membri nel cui territorio si trova il pubblico in questione».

Le riflessioni dei Giudici proseguono sottolineando che: «è vero che sono attualmente in corso numerose riflessioni sia sull’uso di prodotti derivati dalla cannabis aventi tenore di THC che non li rende stupefacenti, sia sul loro uso, quando sono stupefacenti, a fini terapeutici o anche ricreativi. Sotto tale profilo, in effetti, la legislazione di alcuni Stati membri si è già evoluta o è in fase di evoluzione».

Le conclusioni del Tribunale in diritto (sull’ordine pubblico)

Per il Tribunale, rimane tuttavia il fatto – come evidenziato dalla Commissione di ricorso – che «in numerosi paesi dell’Unione Europea (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Bulgaria, Finlandia, Francia, Ungheria, Irlanda, Polonia, Slovacchia, Svezia e Regno Unito), i prodotti derivati dalla cannabis aventi tenore di THC superiore allo 0,2% sono considerati sostanze stupefacenti illegali».

Non ravvisandosi nell’Unione Europea alcuna tendenza unanimemente accettata, e neppure predominante, in merito alla liceità dell’uso o del consumo di prodotti derivati dalla cannabis con un tenore di THC superiore allo 0,2%, tanto basta per considerare contrario all’ordine pubblico il marchio contestato.

A prescindere da quelle che possono essere le opinioni personali dello scrivente in merito alla liceità (o meno) dell’uso dei cannabinoidi, trovo ragionevoli le argomentazioni in diritto dei Giudici comunitari.

Il caso in questione ci offre un fulgido esempio di come i depositi di marchio comunitario possano ancora nascondere delle insidie, in virtù di differenze culturali (e conseguenti diverse percezioni da parte dei consumatori) che ancora esistono nell’Unione Europea.

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 20 Dicembre 2019
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023
Avv. Daniele Camaiora

Avvocato Daniele Camaiora

Senior Partner dello studio legale Canella Camaiora, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano e Cassazionista, appassionato di Nuove Tecnologie, Cinema e Street Art.
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