-
Tempo medio di lettura 4'

Esiste una protezione legale per chi non deposita?

Pubblicato in: Arte e Collezionisti
di Arlo Canella
Home > Esiste una protezione legale per chi non deposita?

Ci sono domande che non si ha il coraggio di porgere a nessuno, tantomeno al proprio avvocato.

All’esito di un appuntamento con un legale che ci ha appena finito di illustrare i vantaggi dati dal richiedere la protezione presso gli Uffici preposti di un marchio, di un brevetto o di qualcosa di creativo, non si ha proprio il coraggio di chiedere…

Se non deposito, cosa succede?

Banalizzando, ecco a voi la risposta sulla base della normativa italiana e comunitaria, a seconda dell’istituto giuridico coinvolto.

Per quanto riguarda i marchi, le conseguenze non sono poi così gravi… Un marchio è un segno distintivo, si tratta di quel nome o di quella figura che serve a riconoscere l’impresa sul mercato.

La legge garantisce anche al marchio non registrato una certa forma di protezione. La protezione del c.d. marchio di fatto. Sarebbe una protezione in tutto e per tutto equipollente a quella del marchio registrato, se non fosse che prima di poterla azionare (contro altri utilizzatori abusivi di marchi uguali o simili successivi oppure contro registranti successivi) saremmo tenuti a provare al Giudice con precisione da quale data abbiamo cominciato ad utilizzare il marchio oltre che l’intensità dell’uso del marchio, anche in termini territoriali.

Infatti, ad esempio, se qualcuno dovesse depositare lo stesso marchio presso l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti, in una data successiva al mio marchio di fatto, egli avrebbe il diritto di continuare ad utilizzare il marchio in tutto il territorio nazionale, mentre io dovrei accontentarmi dei limiti del mio preuso (locale) territoriale. E’ vero che un marchio di fatto può – in astratto – raggiungere un’intensità di utilizzo con rilevanza nazionale in poco tempo… è altresì vero però che – più concretamente – tale intensità di utilizzo non è poi così scontata.

Non sarebbe più semplice portare al Giudice un certificato di deposito piuttosto che darsi la pena di raccogliere tutte queste prove sulla datazione e l’intensità dell’uso?

Inoltre, un marchio depositato/registrato (come è opportuno fare) è più facilmente commerciabile. Mi riferisco in particolare all’ipotesi di cessione, di licenza oppure (per utilizzare terminologia da startupper) di exit

Registrare un marchio costa troppo? Beh, dipende dal professionista cui ci si rivolge e chiedere un preventivo non costa nulla. Se vogliamo ottenere un inattaccabile diritto di monopolio sull’uso di un segno, quel segno che abbiamo eletto a sintesi e simbolo della nostra attività imprenditoriale, è una buona idea darsi da fare per seguire la prassi normativa.

* * *

Venendo al caso dei brevetti per invenzione, l’ignoranza si fa imperdonabile. Ecco il perché.

Un brevetto per invenzione, sempre semplificando all’osso, è una soluzione nuova ad un problema tecnico. Secondo la Legge oltre alla suscettibilità di… applicazione industriale, i requisiti per ottenere un brevetto per invenzione sono due: 1) altezza inventiva e 2) novitàAltezza inventiva vuol dire che la soluzione adottata non deve risultare banale ad un tecnico del settore. Insomma la soluzione deve rappresentare un “sufficiente” passo in avanti rispetto allo stato della tecnica.

La novità invece significa che l’invenzione non deve essere nota. E qui viene il bello, l’invenzione deve essere “nuova”, nel senso di “non nota” a chiunque, a livello mondiale.

Insomma, raccontare (divulgare) il brevetto prima del deposito distrugge la novità e lo rende nullo. Fine. 

The End.

Se si vuole ottenere un valido brevetto, il segreto deve essere mantenuto sino al deposito. E’ consentito raccontare/mostrare l’invenzione (e le carte che la illustrano) sotto un adeguato (e scritto) vincolo di riservatezza quindi è necessario fare molta attenzione.

* * *

Cambiando istituto, cari designer, parliamo di Design.

Il design è la “scocca esteriore” dei prodotti, consiste nella loro valenza estetica. Prodotti, Packaging, Parti di Prodotto e Prodotti componibili, Interfacce grafiche (quelle dei siti Internet, ad esempio), icone (ed altri materiali grafici per il Web prodotti dai designer), font (set di caratteri), mappe… tutto quello che di un prodotto può essere sensorialmente percepito dall’utente può essere protetto come design, attraverso una domanda di disegno/modello.

Secondo il regolamento comunitario, anche il design che non è stato oggetto di deposito ha una sua specifica protezione… che dura 3 anni (diconsi, tre) dalla prima divulgazione al pubblico. Per farla semplice, un elemento d’arredo presentato al Salone del Mobile di Milano avrà una protezione della durata di 3 anni (solo tre) che si contano dalla prima presentazione al pubblico.

Ebbene, il design registrato invece ha una protezione che dura sino a 25 anni (dal deposito). Al termine della protezione (per Legge) chiunque potrà riprodurre il design protetto. Meglio depositare, no? Forse l’unica eccezione all’opportunità di depositare è data da quei prodotti di design che presentano una valenza strettamente stagionale (inferiore ai 3 anni). Oltretutto, incredibile ma vero, in Italia le tasse di deposito di un prodotto di design ammontano a 50 Euro (esatti) mentre quelle richieste per un’intera collezione di prodotti (fino a 100 elementi) appartenenti alla medesima categoria merceologica, ammontano solo a 100 Euro.

Nel caso del Design, inoltre, la Legge prevede 12 mesi di periodo di grazia.  Se avete già divulgato il vostro progetto di design… ed ora temete di dovervi accontentare di tre anni di protezione… niente paura, la Legge vi consente di depositare il Vostro prodotto entro 12 mesi dalla sua prima presentazione al pubblico, in questo modo passerete dai 3 ai 25 anni di protezione (salvandovi in corner).

Se poi siete sempre stati convinti che per il Design bastasse mettere la (c) di Copyright vi siete sempre sbagliati di grosso. La legge sul diritto di autore italiana prevede che per i prodotti del design industriale…  il carattere creativo non basti (cfr. art. 2 n. 10 della L. 633/1941). I Giudici verificheranno anche la sussistenza del c.d. valore artistico (immedesimandosi nella collettività), sulla base di parametri per quanto possibile oggettivi. Sino ad oggi  questa protezione è stata accordata solo ai Classici del Design (Panton, Castiglioni, Le Corbusier…), quindi se siete progettisti esordienti l’unica soluzione affidabile prevista dall’ordinamento è il deposito del design (che come si è visto, comunque, è piuttosto a buon mercato).

* * *

Infine, cari creativi, veniamo al Diritto di Autore.

Il diritto di Autore non richiede la registrazione, ai fini della tutela legale. Basta essere creativi e creare… la protezione nasce automaticamente con la creazione: “sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Non ci sono limiti. Non ci sono elenchi e categorie tassative… quindi astrattamente tutto può rientrare nella protezione del diritto di autore (ad eccezione di regole speciali e di dettaglio).

Nell’ottica di questo breve contributo, volevo soltanto sottolineare come sia fondamentale però conservare la prova della creazione. Davanti ad un Giudice può diventare difficilissimo provare la data in cui ho creato… l’opera. Molte cause in materia di diritto d’autore ruotano intorno a questo elemento: la data.

Chi è in grado di provare di avere creato per primo, verosimilmente è colui che ha creato davvero.

Per questo motivo è diventata leggendaria… la raccomandata a sé stessi.  Oggi esistono sistemi maggiormente avanzati (certificati, digitali ed on-line) che danno questo genere di risultati in modo più rapido, economico ed efficace.

Insomma, è davvero difficile fare a meno della “registrazione” perché essa rappresenta un momento strategico essenziale.

Infatti, c’è chi si limita ad essere “un creativo” e chi invece preferisce impegnarsi a trasmutare i sogni in realtà.


Arlo Canella, avvocato in Milano, esperto in diritto dell’innovazione e della comunicazione d’impresa, managing director dello studio Canella Camaiora.

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 23 Gennaio 2017
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023
Avv. Arlo Cannela

Avvocato Arlo Canella

Managing Partner dello studio legale Canella Camaiora, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano, appassionato di Branding, Comunicazione e Design.
Leggi la bio
error: Content is protected !!