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Le fiere, epicentro degli affari sin dai tempi antichi, vedono innovazioni e proprietà intellettuale come protagonisti indiscussi. In questo articolo:
Imprenditori e professionisti sono sempre più consapevoli dell’importanza dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, ed è al contempo risaputo come fiere ed esibizioni possano essere vetrine fondamentali per farsi vanto presso il pubblico delle proprie innovazioni/creazioni e promuoverle commercialmente.
Si tratta tuttavia di un crocevia critico perché, se da un lato è vero che in queste occasioni ci si può far conoscere e guadagnare promettenti opportunità commerciali, dall’altro lato non deve essere sottovalutato il rischio che – proprio in occasione di fiere ed esibizioni – competitor attuali e/o potenziali cerchino di “imparare l’arte e metterla da parte”, ovverosia tentino di appropriarsi illecitamente degli sforzi inventivi altrui.
Con le modifiche al Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (c.d. “Codice della Proprietà Industriale”, “CPI”) entrate in vigore in data 23 agosto 2023, sono state introdotte due novità che riguardano proprio quanto avviene durante questo tipo di eventi promozionali.
La prima novella riguarda i disegni e modelli, che adesso possono ottenere una vera e propria “protezione temporanea” quando esposti in occasione di mostre ufficiali o ufficialmente riconosciute che si svolgono in Italia o in altri stati esteri per i quali vige il principio di reciprocità.
Questa protezione è diversa dal c.d. “termine di grazia”, e per ottenerla è necessario presentare una domanda al Ministero delle Imprese e del Made in Italy entro sei mesi dalla data dell’esposizione. Una volta accettata, questa tutela conferisce al richiedente una vera e propria priorità per la domanda di registrazione, a partire dal giorno dell’esposizione (art. 34-bis CPI, testo novellato).
Il termine di grazia, invece, permette semplicemente al titolare di un design di depositare la domanda di registrazione fino a un anno dopo la prima disclosure pubblica, ma la data del deposito sarà quella effettiva.
La seconda novità riguarda invece tutti i diritti di proprietà industriale ed è costituita dall’abrogazione del 3° comma dell’art. 129 CPI (che conteneva il divieto di sequestro “civilistico” dei prodotti contraffattori esposti in fiera, salva comunque la possibilità di ricorrere al sequestro penale nei casi in cui la sospetta contraffazione costituisse anche reato).
In costanza della precedente formulazione, il divieto di sequestro valeva solo per le merci esposte (o dirette) alle esposizioni riconosciute dal BIE-Bureau International des Expositions (trovate l’elenco qui: https://www.bie-paris.org/site/en/expo-index); vi era invece incertezza in ordine al divieto di sequestro in tutte le altre fiere ed esposizioni, che poi sono la maggioranza.
La novella normativa, se non altro, elimina gli elementi di ambiguità e rende chiaro che – ricorrendone i presupposti di Legge – il ricorso alla domanda di sequestro è sempre esperibile, anche per i meri illeciti civili.
Le recenti modifiche al Codice della Proprietà Industriale, con le sue nuove disposizioni in materia di priorità per il design e sequestro in fiera, pongono gli avvocati di fronte a nuove sfide. La figura legale, già fondamentale nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale, vede ora ampliato il suo campo d’azione e acquisisce strumenti aggiuntivi per intervenire con tempestività in contesti come le fiere.
Gli avvocati, specializzati in diritto della proprietà intellettuale, saranno chiamati ad offrire consulenza strategica anche durante l’esposizione di un prodotto in fiera, al fine di garantire una protezione tempestiva. L’opportunità di sfruttare la nuova “protezione temporanea” per il design richiederà una preparazione accurata e una presentazione tempestiva delle domande al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Inoltre, con l’abrogazione del divieto di sequestro “civilistico”, gli avvocati possono ora intervenire in modo più deciso contro eventuali contraffazioni, anche in ambito fieristico. Ciò potrebbe portare a un aumento delle azioni legali avviate in occasione di eventi espositivi e, di conseguenza, richiedere una presenza legale più marcata e specializzata in tali contesti.
Ecco, quindi, come la norma italiana si è evoluta, adattandosi alle esigenze di un mercato in fermento, consolidando la fiducia di chi vede nelle fiere non solo un’opportunità commerciale, ma anche un luogo dove l’innovazione e la proprietà intellettuale possono essere al sicuro.
Avvocato Daniele Camaiora