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Alla Milano Design Week ogni anno vengono presentati prodotti di design che avranno una protezione legale piuttosto breve, se non brevissima.
La colpa purtroppo è degli imprenditori e dei designer che non conoscono la disciplina rilevante italiana e comunitaria.
In questo contributo vedremo:
Il Regolamento CE n. 6/2002 ha previsto che anche il “design non registrato” ha diritto ad una protezione. Ma in che termini?
Dalla prima presentazione al pubblico (ad esempio al Salone del Mobile) le aziende avranno diritto di sfruttamento in esclusiva dei modelli presentati per una durata di soli 3 anni. Una volta scaduto il triennio, il Design diverrà di dominio pubblico, il che significa che chiunque potrà riprodurlo e beneficiarne liberamente.
Il Salone è sicuramente una vetrina importante per pubblicizzare i propri prodotti. In mancanza di registrazione, gli imprenditori (o i designer) potranno contare su un diritto di esclusiva molto breve. Scaduti 3 anni, infatti, i prodotti “pubblicati” diverranno patrimonio collettivo.
Ricordiamo che la protezione garantita invece ai modelli registrati è di ben 25 anni. Esiste comunque un modo per salvarsi in extremis, passando da “modello non registrato” a “modello registrato”. Ne parlere tramo poco.
Se non è ancora trascorso un anno dalla prima presentazione al pubblico è comunque possibile presentare domanda di registrazione ufficiale. In buona sostanza, la legge prevede una specie di “grazia papale”.
La legge “perdona” chi ha presentato al pubblico i prodotti senza registrare, a condizione che “corregga il tiro“, registrandoli entro un anno dalla presentazione.
Si considera presentazione/pubblicazione al pubblico anche una semplice condivisione sui social o un’esposizione nella vetrina di un negozio.
Qualora non ci si attivi entro il termine annuale, ci si dovrà accontentare della protezione triennale accordata del regolamento comunitario. I 3 anni si contano dalla data di prima presentazione al pubblico. In ipotesi di contraffazione del modello sarà comunque a carico del titolare l’onere di provare di essere i veri e legittimi autori del design.
In caso di modello registrato, l’affare è più semplice.
Basta mostrare semplicemente al Giudice il certificato di registrazione per godere delle presunzioni di Legge (connesse alla validità e titolarità del modello).
La risposta più immediata al quesito sarebbe… “sempre”.
Tuttavia, se consideriamo che anche la registrazione ha un costo, il nostro consiglio è quello di depositare soprattutto quei modelli che non verranno presentati per la prima volta in contesti ufficiali. Insomma, è obbligatorio depositare tutti quei modelli di cui potrebbe essere controversa la data di prima pubblicazione.
Inoltre, se si vuole avere una protezione più lunga di tre anni, il deposito dovrebbe essere sempre un imperativo categorico.
È anche vero che, per alcune tipologie di prodotto, i trend e il gusto del pubblico potrebbero suggerire di accontentarsi della protezione triennale. Tuttavia, abbiamo già accennato al fatto che il certificato di registrazione è esso stesso un vantaggio strategico molto importante per proteggersi efficacemente in caso di contraffazione.
Inoltre, il deposito di un modello italiano costa meno di quanto immaginate. Vedremo tra poco anche il profilo dei costi richiesti per il deposito.
Non tutti sanno che L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi consente di proteggere sino a 100 modelli di prodotto appartenenti alla stessa categoria con una sola domanda di modello multiplo (sedie, tavoli e mobili vari appartengono tutti alla stessa classe).
In ipotesi di deposito telematico le tasse sono pari a 100 Euro.
I nostri onorari per il deposito della collezione (modello multiplo) ammontano a Euro 390 oltre oneri di Legge (C.P.A. 4%, C.I. 15%, I.V.A. 22%).
Con la registrazione i vostri prodotti godranno di una protezione legale effettiva e rinnovabile fino a un massimo di 25 anni.
Si tratta di un investimento piuttosto contenuto se paragonato agli investimenti sostenuti per la progettazione e la prototipazione dei nuovi prodotti.
Entro sei mesi dal primo deposito italiano, poi, sarà possibile estendere anche in altri paesi esteri (ad esempio l’Unione Europea) solo quei modelli di prodotto (appartenenti alla collezione registrata) che saranno risultati i più apprezzati dal pubblico.
In Europa, “quasi tutto” può essere protetto come disegno e modello registrato:
Quando si crea un prodotto o si investe nella progettazione di un design accattivante, occorre anche accertarsi di essere gli unici a poterlo sfruttare.
Del resto, per quanto concerne il design, è errato supporre di poter puntare sul Copyright. Ecco perché.
Molti designer si illudono di poter contare sulla protezione standard data dal diritto d’autore. Quella che, per intenderci, dura sino a settantanni dopo la morte dell’autore. Beh, essi commettono un errore grossolano.
La legge sul diritto d’autore vincola la protezione alla verifica del requisito del c.d. “valore artistico” del modello di design (art. 2, n. 10 L. 633/1941) e i Giudici accordano conseguentemente la protezione “lunga” data dal diritto d’autore soltanto ai c.d. Classici del Design.
Il Design deve quindi aver già ricevuto da parte di ambienti culturali ed istituzionali il riconoscimento come “opera d’arte“. Sono indizi di questo riconoscimento ad esempio: l’esposizione nei musei, citazioni dell’opera in edizioni enciclopediche, premi, rassegne, recensioni critiche di esperti dell’arte.
Basti pensare, ad esempio, alla lampada “Arco” di Achille & Pier Giacomo Castiglioni del 1962, alla Lounge Chair & Ottoman di Charles e Ray Eames del 1956, allo spremiagrumi “Juicy salif” di Philippe Starck del 1988.
Lo studio Canella Camaiora si occupa quotidianamente di consulenza e assistenza in materia di Design.
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Avvocato Arlo Canella