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La nuova agevolazione prevede una maggiorazione , nella misura del 110%, dei costi relativi ai beni immateriali ai fini della determinazione del reddito imponibile, consentendo il cumulo con il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.
In questo articolo:
Nella sua precedente configurazione il Patent box prevedeva la detassazione del 50% del contributo economico apportato dai beni immateriali creati o utilizzati dall’impresa. Esso riguardava, in particolare, l’utilizzo diretto (vale a dire l’impiego del bene immateriale ai fini della produzione e commercializzazione di beni e/o della fornitura di servizi), l’utilizzo indiretto (vale a dire la concessione a terzi di una licenza per l’utilizzo del bene immateriale agevolabile) e le plusvalenze di cessione (vale a dire quanto ottenuto dalla vendita del bene immateriale agevolabile). Per un’analisi più dettagliata del precedente regime si rimanda all’articolo “Il Patent box: guida all’agevolazione fiscale”
L’art. 6 del Decreto Legge 2021/146 ha sostituito il precedente regime Patent box, introducendo una super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ad alcuni beni immateriali, utilizzati direttamente o indirettamente nel corso dell’attività imprenditoriale.
Tale regime è stato soggetto a modifiche rilevanti attuate dall’art. 1, comma 10 della Legge 2021/324. Se da un lato le modifiche hanno aumentato gli effetti positivi dell’incentivo (che è stato portato dal 90% al 110%), dall’altro è stato limitato il perimetro applicativo del nuovo regime (è riservato solo ad alcuni beni immateriali). L’opzione fiscale, e quindi il beneficio derivante dal Patent box, ha una durata di cinque periodi d’imposta, risulta irrevocabile e rinnovabile.
L’opzione può essere esercitata dal soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale.
L’agevolazione può essere esercitata da:
Una delle novità più rilevanti nel nuovo Patent box, è l’esclusione del know-how tra i beni considerati nella misura. Restano invece oggetto di agevolazione i seguenti beni immateriali:
L’utilizzo di tali beni può avvenire tanto in maniera diretta (vale a dire l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività aziendale che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso) quanto in maniera indiretta (concessione in uso del diritto all’utilizzo di tali beni).
Rispetto all’art. 6 del Decreto Legge 2021/146, si può notare l’esclusione dei marchi di impresa e del know-how relativo al procedimento specifico in ambito chimico, industriale e scientifico, dall’ambito dei beni agevolabili.
Ai fini dell’agevolazione, occorre fare riferimento alle seguenti attività:
Ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare la maggiorazione del 110%, sono rilevanti le seguenti spese:
L’opzione del nuovo Patent box deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce.
Al fine di evitare le sanzioni in caso di futuro contraddittorio, i richiedenti devono produrre un apposito set documentale, che mette al riparo il contribuente da sanzioni per infedele dichiarazione in caso di rettifica dell’agevolazione.
In particolare, è necessario predisporre il documento in due sezioni:
Tale documento deve essere predisposto per ciascun periodo di imposta per cui si chiede l’agevolazione e la sua detenzione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia della maggiorazione.
Le micro-imprese e le piccole e medie imprese possono predisporre la documentazione di cui sopra in forma semplificata, fornendo informazioni equipollenti.
Margherita Manca