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Nuovo Patent box: 110% per i beni immateriali

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Margherita Manca
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La nuova agevolazione prevede una maggiorazione , nella misura del 110%, dei costi relativi ai beni immateriali ai fini della determinazione del reddito imponibile, consentendo il cumulo con il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

In questo articolo:

Differenze principali tra “vecchio regime” e il nuovo Patent box

Nella sua precedente configurazione il Patent box prevedeva la detassazione del 50% del contributo economico apportato dai beni immateriali creati o utilizzati dall’impresa. Esso riguardava, in particolare, l’utilizzo diretto (vale a dire l’impiego del bene immateriale ai fini della produzione e commercializzazione di beni e/o della fornitura di servizi), l’utilizzo indiretto (vale a dire la concessione a terzi di una licenza per l’utilizzo del bene immateriale agevolabile) e le plusvalenze di cessione (vale a dire quanto ottenuto dalla vendita del bene immateriale agevolabile). Per un’analisi più dettagliata del precedente regime si rimanda all’articolo “Il Patent box: guida all’agevolazione fiscale

L’art. 6 del Decreto Legge 2021/146 ha sostituito il precedente regime Patent box, introducendo una super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ad alcuni beni immateriali, utilizzati direttamente o indirettamente nel corso dell’attività imprenditoriale. 

Tale regime è stato soggetto a modifiche rilevanti attuate dall’art. 1, comma 10 della Legge 2021/324. Se da un lato le modifiche hanno aumentato gli effetti positivi dell’incentivo (che è stato portato dal 90% al 110%), dall’altro è stato limitato il perimetro applicativo del nuovo regime (è riservato solo ad alcuni beni immateriali). L’opzione fiscale, e quindi il beneficio derivante dal Patent box, ha una durata di cinque periodi d’imposta, risulta irrevocabile e rinnovabile.

Chi può beneficiare dell’agevolazione?

L’opzione può essere esercitata dal soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale. 

L’agevolazione può essere esercitata da: 

  • imprenditori individuali, ossia le persone fisiche che esercitano imprese commerciali (art. 55 TUIR); 
  • società di persone residenti, ad eccezione delle società semplici (art. 5, comma 1, TUIR); 
  • società di capitali, società cooperative e di mutua assicurazione, società europee di cui al Regolamento CE 2157/2001 e la società cooperative europee di cui al Regolamento CE 1435/2003, residenti nel territorio italiano (art. 73, comma 1, lett.a) TUIR); 
  • enti pubblici e privati diversi dalle società e i trust residenti, purché esercitino, anche in maniera non esclusiva, un’attività commerciale, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio (art. 73, comma 1, lett. b) e c) TUIR). 

Quali sono i beni oggetto di agevolazione?

Una delle novità più rilevanti nel nuovo Patent box, è l’esclusione del know-how tra i beni considerati nella misura. Restano invece oggetto di agevolazione i seguenti beni immateriali: 

  • software tutelato dal diritto d’autore (vale a dire il software che sia originale in quanto risultato della creazione intellettuale dell’autore);
  • brevetti industriali (inclusi brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione);
  • brevetti per modelli di utilità
  • brevetti e certificati per varietà vegetali
  • topografie di prodotti a semiconduttori (disegni correlati, comunque fissati o codificati rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori, nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione); 
  • disegni e modelli giuridicamente tutelati (vale a dire le domande di registrazione di disegni e modelli, i disegni e modelli registrati, i disegni e modelli comunitari non registrati che possiedono i requisiti di registrabilità e il disegno industriale che presenti di per sé carattere creativo e valore artistico);
  • due o più beni immateriali tra quelli precedenti legati da un vincolo di complementarietà (ciò significa che la realizzazione di uno o più prodotti sia subordinata all’uso congiunto degli stessi). 

L’utilizzo di tali beni può avvenire tanto in maniera diretta (vale a dire l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività aziendale che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso) quanto in maniera indiretta (concessione in uso del diritto all’utilizzo di tali beni). 

Rispetto all’art. 6 del Decreto Legge 2021/146, si può notare l’esclusione dei marchi di impresa e del know-how relativo al procedimento specifico in ambito chimico, industriale e scientifico, dall’ambito dei beni agevolabili. 

Quali sono le attività rilevanti ai fini dell’agevolazione?

Ai fini dell’agevolazione, occorre fare riferimento alle seguenti attività

  • le attività classificabili come ricerca industriale (vale a dire attività che consentono l’individuazione dei possibili utilizzi o applicazione di nuove conoscenze o permettono di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo predeterminato) e sviluppo sperimentale (vale a dire attività intraprese allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere informazioni tecniche necessarie per realizzare nuovi prodotti o nuovi processi di produzione, o migliorare processi di produzione già esistenti); 
  • le attività classificabili come innovazione tecnologica (vale a dire le attività  finalizzate alla realizzazione o all’introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa); 
  • le attività classificabili come design e ideazione estetica (vale a dire le attività finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali);
  • le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali

Quali sono le spese agevolabili?

Ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare la maggiorazione del 110%, sono rilevanti le seguenti spese: 

  • spese per il personale impiegato nello svolgimento delle attività di cui al punto 4;
  • quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività rilevanti; 
  • spese per servizi di consulenza inerenti le attività rilevanti; 
  • spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività rilevanti; 
  • spese connesse al mantenimento dei diritti sui beni immateriali agevolati, nonché le spese sostenuta per prevenire la contraffazione e quelle per i contenziosi finalizzati alla protezione dei diritti. 

Come accedere al Patent box?

L’opzione del nuovo Patent box deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce. 

Al fine di evitare le sanzioni in caso di futuro contraddittorio, i richiedenti devono produrre un apposito set documentale, che mette al riparo il contribuente da sanzioni per infedele dichiarazione in caso di rettifica dell’agevolazione. 

In particolare, è necessario predisporre il documento in due sezioni: 

  • Sezione A: comprende la descrizione completa dell’impresa, del modello organizzativo, delle attività rilevanti svolte dalla stessa, nonché una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati di tali attività; 
  • Sezione B: comprende le informazioni necessarie a quantificare la base di calcolo su cui applicare la maggiorazione.

Tale documento deve essere predisposto per ciascun periodo di imposta per cui si chiede l’agevolazione e la sua detenzione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia della maggiorazione.

Le micro-imprese e le piccole e medie imprese possono predisporre la documentazione di cui sopra in forma semplificata, fornendo informazioni equipollenti.  

© Canella Camaiora Sta. Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 4 Agosto 2022
Ultimo aggiornamento: 5 Marzo 2024

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Margherita Manca

Avvocato presso lo Studio Legale Canella Camaiora, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano, si occupa di diritto industriale
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