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La recente delibera AGCOM n. 95/24/CONS rappresenta un punto di svolta nel panorama normativo italiano per la gestione dei diritti d’autore, introducendo nuovi obblighi di trasparenza e offrendo maggiori tutele per gli autori. In questo articolo, esploriamo le principali novità del regolamento attuativo, le conseguenze per gli editori in caso di non conformità e come autori ed editori possono proteggere i rispettivi interessi.
Con la delibera n. 95/24/CONS del 17 aprile 2024, pubblicata sul sito dell’AGCOM il 15 maggio 2024, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato il Regolamento attuativo degli articoli 18-bis, 46-bis, 80, 84, 110-ter, 110-quater, 110-quinquies, 110-sexies e 180-ter della legge italiana sul diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633), come modificata dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177. Questo decreto ha implementato in Italia la Direttiva UE 2019/790, meglio nota come “Direttiva Copyright” (ne avevo già parlato in un articolo dell’ottobre 2021 “Cosa possiamo aspettarci dall’attuazione italiana della direttiva UE 2019/790 sul Copyright?”).
Ecco un riepilogo delle delibere AGCOM approvate nell’ultimo anno, associate alla “Direttiva Copyright”:
Il regolamento di attuazione allegato alla delibera AGCOM entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione sul sito di AGCOM, esattamente il 14 giugno 2024.
Poiché la normativa mira a bilanciare gli interessi di autori, editori e utilizzatori, garantendo una remunerazione equa per i creatori di contenuti, una delle novità più importanti riguarda gli obblighi di trasparenza e rendicontazione. Ne avevo già parlato a dicembre 2021: “Il nuovo obbligo di rendiconto agli autori ai sensi della direttiva sul Copyright”.
La delibera impone agli editori nuovi obblighi di trasparenza, incluso l’obbligo di rendiconto, specificando che le informazioni devono essere fornite agli autori almeno ogni sei mesi. Tali oneri informativi devono includere:
Per esempio, nel settore dell’editoria, ogni editore che prima forniva solo rapporti di vendita annuali generici (o nei casi peggiori, nessun rendiconto) dovrà ora implementare un sistema di gestione per raccogliere e trasmettere un rendiconto dettagliato semestrale. Il rendiconto deve includere il numero di copie vendute, i ricavi generati dalle vendite, gli introiti derivanti da accordi di sublicenza e i dati sugli utilizzatori secondari.
In caso di non conformità, gli editori che non rispettano gli obblighi di trasparenza e rendicontazione rischiano di incorrere in sanzioni amministrative fino all’1% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso. In caso di violazioni gravi, l’AGCOM può anche sospendere o cessare l’attività degli editori.
Per completezza, si segnala che la delibera AGCOM n. 95/24/CONS si focalizza su diverse aree chiave:
In sintesi, la delibera AGCOM n. 95/24/CONS chiude il cerchio ed aumenta la trasparenza nel settore editoriale, promuovendo un ambiente in cui i diritti degli autori siano meglio protetti e valorizzati. Inoltre, come abbiamo visto, la delibera completa l’iter regolamentare dell’implementazione italiana della Direttiva UE 2019/790, nota come “Direttiva Copyright”.
La delibera n. 95/24/CONS introduce significative tutele per gli autori, assicurando una maggiore trasparenza e una giusta remunerazione per lo sfruttamento delle loro opere. Vediamo nel dettaglio come la normativa rafforza questi diritti attraverso specifici articoli del regolamento attuativo.
Uno degli aspetti chiave del regolamento è l’obbligo per gli editori di fornire agli autori informazioni dettagliate e aggiornate sullo sfruttamento delle loro opere.
L’Articolo 5 del regolamento stabilisce che gli autori e gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto di ricevere informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle proprie opere e sulla remunerazione dovuta. Tali informazioni devono essere fornite dai licenziatari o cessionari dei diritti almeno ogni sei mesi, salvo diversi accordi tra le parti, con un limite massimo di un anno.
Le informazioni da fornire includono:
Questi obblighi di trasparenza permettono agli autori di monitorare l’andamento commerciale delle loro opere e garantiscono che le remunerazioni siano adeguate e proporzionate.
Un’altra tutela fondamentale, già introdotta dall’Articolo 110-quater della legge sul diritto d’autore, il quale stabilisce che: “In ogni caso, la mancata comunicazione delle informazioni […] costituisce una presunzione legale di inadeguatezza del compenso in favore dei titolari dei diritti.” Questo significa che se un editore non fornisce le informazioni richieste – i.e. il rendiconto – il compenso si presume inadeguato e, pertanto, l’autore ha il diritto di richiedere una remunerazione ulteriore.
Avevo già approfondito il tema nel dicembre 2021 (“Il nuovo obbligo di rendiconto ai sensi dell’attuazione italiana della direttiva sul Copyright”) e sono onorato di segnalare che lo studio legale Canella Camaiora lavora da anni al fianco dell’Associazione Autori di Immagini, già Associazione Illustratori, garantendo il supporto legale necessario per affrontare le nuove sfide normative.
L’Articolo 6 del regolamento introduce un meccanismo di adeguamento contrattuale per garantire che gli autori e gli artisti ricevano una remunerazione equa e adeguata. Specificamente, l’articolo prevede che, fatto salvo quanto stabilito in materia dagli accordi collettivi e tenendo conto delle specificità di ciascun caso e delle specificità e prassi retributive dei diversi settori, gli autori e gli artisti, interpreti o esecutori, direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti, hanno diritto a ricevere dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti o dai suoi aventi causa una remunerazione adeguata ed equa, ulteriore rispetto a quella inizialmente concordata, se questa si rivela sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi originati nel tempo dallo sfruttamento delle loro opere o prestazioni artistiche, considerate tutte le possibili tipologie di proventi derivanti dallo sfruttamento dell’opera o prestazione artistica, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, ivi inclusa la messa a disposizione dei fonogrammi online.
Per determinare se la remunerazione sia sproporzionatamente bassa, vengono considerati tutti i pertinenti proventi derivanti dallo sfruttamento dell’opera a partire dal 7 giugno 2021, inclusi quelli derivanti dal merchandising e dallo sfruttamento dell’opera in ogni forma. Si tiene conto anche dei costi sostenuti per la realizzazione e sfruttamento dell’opera, del contributo dell’autore o dell’artista, delle specificità e prassi retributive dei diversi settori di contenuti, delle circostanze specifiche di ciascun caso, nonché di ogni altro elemento utile.
Questo diritto si applica principalmente nei casi di compensi forfettari, come specificato dal comma 4: “Il meccanismo di adeguamento contrattuale di cui al comma 1 si applica solo nei casi in cui l’autore o l’artista, interprete o esecutore, percepisce una remunerazione forfettaria: “Se la remunerazione inizialmente concordata è sproporzionata rispetto ai proventi generati dall’opera, gli autori possono richiedere un adeguamento”.
In caso di controversie relative agli obblighi di informazione e al meccanismo di adeguamento contrattuale, l’Articolo 14 del regolamento prevede che le parti possano rivolgersi all’AGCOM per la risoluzione delle stesse: “Le istanze di definizione delle controversie devono essere trasmesse utilizzando i modelli disponibili sul sito dell’AGCOM e corredate di documentazione utile. La Direzione dell’AGCOM fissa una sessione di discussione entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.“
Questo offre agli autori una via ufficiale e regolamentata per risolvere eventuali dispute con gli editori, garantendo che i loro diritti siano adeguatamente tutelati.
In aggiunta, ricordiamo che l’Articolo 110-septies della legge sul diritto d’autore conferisce agli autori il diritto di risolvere il contratto e riprendersi i diritti sulle loro opere in caso di mancato sfruttamento:
Questo è un diritto essenziale per gli autori, che permette loro di tornare in possesso delle loro opere, per metterle altrimenti a frutto, se queste non vengono adeguatamente utilizzate dagli editori.
La delibera n. 95/24/CONS introduce sanzioni significative per gli editori che non rispettano i nuovi obblighi di trasparenza e rendicontazione. Le conseguenze economiche e legali possono essere gravi, riflettendo l’importanza di una corretta gestione dei diritti d’autore. Analizziamo nel dettaglio le principali conseguenze per gli editori in caso di non conformità.
Gli editori che non forniscono i rendiconti dettagliati agli autori possono incorrere in sanzioni pecuniarie. L’Articolo 23 (sanzioni) del regolamento specifica che “In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e informazione di cui all’articolo 5, l’Autorità applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 110-quater, comma 4, LDA. Restano ferme le previsioni di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35”.
Queste sanzioni possono raggiungere fino all’1% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Questo, insieme alla possibile sospensione/cessazione dell’attività nei casi più gravi, rappresenta un forte deterrente contro l’inosservanza delle disposizioni.
Secondo l’Articolo 110-quater della LDA, come detto sopra, la mancata comunicazione delle informazioni costituisce una presunzione legale di inadeguatezza del compenso in favore degli autori. Questo implica che il compenso concordato possa essere contestato e ritenuto insufficiente, dando agli autori il diritto di richiedere un’integrazione.
Immaginiamo il caso ipotetico di un editore che non fornisce le informazioni richieste.
L’autore, non ricevendo i rendiconti dettagliati sui ricavi e lo sfruttamento della propria opera, decide di rivolgersi all’AGCOM. Dopo una verifica, l’AGCOM può constatare l’inadempienza e imporre una sanzione amministrativa sino all’1% del fatturato dell’editore. Inoltre, l’AGCOM può decidere di sospendere l’attività dell’editore per un periodo di sei mesi, causando un notevole impatto economico e operativo sull’azienda.
Ovviamente, a fronte della presunzione di inadeguatezza del compenso, spetteranno direttamente all’autore/i le royalties integrative e il risarcimento dei danni, anche non patrimoniali.
Il regolamento di attuazione di cui stiamo parlando rappresenta un cambiamento significativo del paradigma di settore. Nonostante la sfiducia degli autori, la nostra esperienza ci suggerisce che gli autori hanno ora a disposizione un set di norme che gli consentirà di reagire in modo concreto in ipotesi di scorrettezza degli editori. Vediamo, quindi, come autori ed editori possono prepararsi al meglio per garantire la conformità e tutelare i propri interessi.
Gli autori devono essere consapevoli dei loro diritti e delle nuove disposizioni introdotte dalla delibera AGCOM e dal regolamento di attuazione della Direttiva Copyright.
Gli editori devono adottare misure concrete per adeguarsi alle nuove disposizioni normative. La nostra esperienza ci ha insegnato che una gestione proattiva e trasparente è essenziale per evitare controversie. Ecco alcune raccomandazioni pratiche per evitare sanzioni:
Il nostro studio vanta un’esperienza consolidata nel settore, offrendo supporto sia agli autori che agli editori. Siamo pronti a fornire assistenza mirata per garantire la conformità al regolamento di attuazione di cui alla delibera n. 95/24/CONS, inclusa l’eventuale revisione dei contratti di licenza, adeguando clausole critiche e proponendo modifiche che tutelino gli interessi dei nostri clienti.
Inoltre, in caso di lite, lo studio è capace di assistere ogni cliente, sia esso un autore o un editore, sia in fase stragiudiziale sia giudiziale, che innanzi all’AGCOM.
Cosa rischia un editore che non rispetta gli obblighi di trasparenza e pagamento delle royalties?
È importante sottolineare che gli obblighi di trasparenza e rendicontazione, come stabilito dall’Art. 110-quater della LDA, sono in vigore dal 22 giugno 2022. Pertanto, il tempo per adeguarsi è già scaduto, e grazie al regolamento di attuazione, le sanzioni e i meccanismi di adeguamento sono ora chiaramente definiti.
Un editore che non rispetta gli obblighi di trasparenza e non fornisce i rendiconti dettagliati rischia sanzioni amministrative significative, come previsto dall’Art. 23 del regolamento. Le sanzioni possono arrivare fino all’1% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Inoltre, in caso di violazioni gravi, l’AGCOM ha il potere di sospendere l’attività degli editori fino a sei mesi o, nei casi più estremi, di disporne la cessazione.
La delibera AGCOM n. 95/24/CONS e il regolamento ivi allegato richiedono un impegno non trascurabile da parte degli editori che andrà certamente ad impattare sul loro modello di business. Tuttavia, trasparenza ed equità nella gestione dei diritti d’autore non possono più essere rimandate ed è tempo di adeguarsi. La nostra esperienza nel settore e nella gestione delle controversie legali ci rende il partner ideale per gestire queste nuove sfide.
Avvocato Arlo Canella