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Rendiconto semestrale, adeguamento dei compensi e tutela degli Autori (la delibera AGCOM 95/2024)

Pubblicato in: Autori e Copyright
di Arlo Canella
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La recente delibera AGCOM n. 95/24/CONS rappresenta un punto di svolta nel panorama normativo italiano per la gestione dei diritti d’autore, introducendo nuovi obblighi di trasparenza e offrendo maggiori tutele per gli autori. In questo articolo, esploriamo le principali novità del regolamento attuativo, le conseguenze per gli editori in caso di non conformità e come autori ed editori possono proteggere i rispettivi interessi.

Quali sono le novità introdotte con la delibera n. 95/2024 dell’AGCOM?

Con la delibera n. 95/24/CONS del 17 aprile 2024, pubblicata sul sito dell’AGCOM il 15 maggio 2024, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato il Regolamento attuativo degli articoli 18-bis, 46-bis, 80, 84, 110-ter, 110-quater, 110-quinquies, 110-sexies e 180-ter della legge italiana sul diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633), come modificata dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177. Questo decreto ha implementato in Italia la Direttiva UE 2019/790, meglio nota come “Direttiva Copyright” (ne avevo già parlato in un articolo dell’ottobre 2021 “Cosa possiamo aspettarci dall’attuazione italiana della direttiva UE 2019/790 sul Copyright?”).

Ecco un riepilogo delle delibere AGCOM approvate nell’ultimo anno, associate alla “Direttiva Copyright”:

  1. Delibera 3/23/CONS: Approvata il 18 gennaio 2023, implementa l’adeguamento del sistema di equo compenso per autori e artisti e le modalità di negoziazione dei contratti di licenza.
  2. Delibera 115/23/CONS: Approvata il 17 maggio 2023, si focalizza sulle modalità di concessione delle licenze collettive estese e sui criteri di rappresentatività degli organismi di gestione collettiva.
  3. Delibera 95/24/CONS: Approvata il 17 aprile 2024, definisce il regolamento per il calcolo della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva e fornisce indicazioni operative per l’attuazione delle norme.

Il regolamento di attuazione allegato alla delibera AGCOM entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione sul sito di AGCOM, esattamente il 14 giugno 2024.

Poiché la normativa mira a bilanciare gli interessi di autori, editori e utilizzatori, garantendo una remunerazione equa per i creatori di contenuti, una delle novità più importanti riguarda gli obblighi di trasparenza e rendicontazione. Ne avevo già parlato a dicembre 2021: “Il nuovo obbligo di rendiconto agli autori ai sensi della direttiva sul Copyright”.

La delibera impone agli editori nuovi obblighi di trasparenza, incluso l’obbligo di rendiconto, specificando che le informazioni devono essere fornite agli autori almeno ogni sei mesi. Tali oneri informativi devono includere:

  • Identità dei soggetti coinvolti nello sfruttamento.
  • Modalità di sfruttamento delle opere.
  • Ricavi generati dallo sfruttamento delle opere.
  • Dati specifici per i servizi di media audiovisivi non lineari (numeri relativi ad acquisti, visualizzazioni e abbonati).

Per esempio, nel settore dell’editoria, ogni editore che prima forniva solo rapporti di vendita annuali generici (o nei casi peggiori, nessun rendiconto) dovrà ora implementare un sistema di gestione per raccogliere e trasmettere un rendiconto dettagliato semestrale. Il rendiconto deve includere il numero di copie vendute, i ricavi generati dalle vendite, gli introiti derivanti da accordi di sublicenza e i dati sugli utilizzatori secondari.

In caso di non conformità, gli editori che non rispettano gli obblighi di trasparenza e rendicontazione rischiano di incorrere in sanzioni amministrative fino all’1% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso. In caso di violazioni gravi, l’AGCOM può anche sospendere o cessare l’attività degli editori.

Per completezza, si segnala che la delibera AGCOM n. 95/24/CONS si focalizza su diverse aree chiave:

  • Supporto nel raggiungimento di accordi contrattuali per le licenze di opere audiovisive su piattaforme di video on demand.
  • Implementazione di obblighi di informazione almeno semestrali.
  • Meccanismi per assicurare compensi equi e adeguati, con la possibilità per gli autori di richiedere l’adeguamento degli stessi.
  • Criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi autorizzati a stipulare licenze collettive estese.
  • Procedure per la risoluzione delle controversie in ambito contrattuale.
  • Definizione dei criteri per l’equa remunerazione degli autori e degli artisti per la cessione del diritto di noleggio.

In sintesi, la delibera AGCOM n. 95/24/CONS chiude il cerchio ed aumenta la trasparenza nel settore editoriale, promuovendo un ambiente in cui i diritti degli autori siano meglio protetti e valorizzati. Inoltre, come abbiamo visto, la delibera completa l’iter regolamentare dell’implementazione italiana della Direttiva UE 2019/790, nota come “Direttiva Copyright”.

Quali sono i nuovi diritti degli autori derivanti dal regolamento?

La delibera n. 95/24/CONS introduce significative tutele per gli autori, assicurando una maggiore trasparenza e una giusta remunerazione per lo sfruttamento delle loro opere. Vediamo nel dettaglio come la normativa rafforza questi diritti attraverso specifici articoli del regolamento attuativo.

Uno degli aspetti chiave del regolamento è l’obbligo per gli editori di fornire agli autori informazioni dettagliate e aggiornate sullo sfruttamento delle loro opere

L’Articolo 5 del regolamento stabilisce che gli autori e gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto di ricevere informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle proprie opere e sulla remunerazione dovuta. Tali informazioni devono essere fornite dai licenziatari o cessionari dei diritti almeno ogni sei mesi, salvo diversi accordi tra le parti, con un limite massimo di un anno.

Le informazioni da fornire includono:

  • Identità dei soggetti coinvolti: dettagli su tutti i soggetti interessati dalle cessioni o licenze, inclusi gli utilizzatori secondari (Art. 5, comma 2a).
  • Modalità di sfruttamento delle opere: descrizione delle modalità di utilizzo commerciale delle opere (Art. 5, comma 2b).
  • Ricavi generati: dati sui proventi derivanti dallo sfruttamento delle opere, inclusi gli introiti pubblicitari e di merchandising (Art. 5, comma 2c).
  • Dati specifici per i servizi di media audiovisivi non lineari: numeri relativi ad acquisti, visualizzazioni e abbonati (Art. 5, comma 2d).

Questi obblighi di trasparenza permettono agli autori di monitorare l’andamento commerciale delle loro opere e garantiscono che le remunerazioni siano adeguate e proporzionate.

Un’altra tutela fondamentale, già introdotta dall’Articolo 110-quater della legge sul diritto d’autore, il quale stabilisce che: “In ogni caso, la mancata comunicazione delle informazioni […] costituisce una presunzione legale di inadeguatezza del compenso in favore dei titolari dei diritti.” Questo significa che se un editore non fornisce le informazioni richieste – i.e. il rendiconto – il compenso si presume inadeguato e, pertanto, l’autore ha il diritto di richiedere una remunerazione ulteriore.

Avevo già approfondito il tema nel dicembre 2021 (“Il nuovo obbligo di rendiconto ai sensi dell’attuazione italiana della direttiva sul Copyright”) e sono onorato di segnalare che lo studio legale Canella Camaiora lavora da anni al fianco dell’Associazione Autori di Immagini, già Associazione Illustratori, garantendo il supporto legale necessario per affrontare le nuove sfide normative.

L’Articolo 6 del regolamento introduce un meccanismo di adeguamento contrattuale per garantire che gli autori e gli artisti ricevano una remunerazione equa e adeguata. Specificamente, l’articolo prevede che, fatto salvo quanto stabilito in materia dagli accordi collettivi e tenendo conto delle specificità di ciascun caso e delle specificità e prassi retributive dei diversi settori, gli autori e gli artisti, interpreti o esecutori, direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti, hanno diritto a ricevere dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti o dai suoi aventi causa una remunerazione adeguata ed equa, ulteriore rispetto a quella inizialmente concordata, se questa si rivela sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi originati nel tempo dallo sfruttamento delle loro opere o prestazioni artistiche, considerate tutte le possibili tipologie di proventi derivanti dallo sfruttamento dell’opera o prestazione artistica, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, ivi inclusa la messa a disposizione dei fonogrammi online.

Per determinare se la remunerazione sia sproporzionatamente bassa, vengono considerati tutti i pertinenti proventi derivanti dallo sfruttamento dell’opera a partire dal 7 giugno 2021, inclusi quelli derivanti dal merchandising e dallo sfruttamento dell’opera in ogni forma. Si tiene conto anche dei costi sostenuti per la realizzazione e sfruttamento dell’opera, del contributo dell’autore o dell’artista, delle specificità e prassi retributive dei diversi settori di contenuti, delle circostanze specifiche di ciascun caso, nonché di ogni altro elemento utile.

Questo diritto si applica principalmente nei casi di compensi forfettari, come specificato dal comma 4: “Il meccanismo di adeguamento contrattuale di cui al comma 1 si applica solo nei casi in cui l’autore o l’artista, interprete o esecutore, percepisce una remunerazione forfettaria: “Se la remunerazione inizialmente concordata è sproporzionata rispetto ai proventi generati dall’opera, gli autori possono richiedere un adeguamento”.

In caso di controversie relative agli obblighi di informazione e al meccanismo di adeguamento contrattuale, l’Articolo 14 del regolamento prevede che le parti possano rivolgersi all’AGCOM per la risoluzione delle stesse: “Le istanze di definizione delle controversie devono essere trasmesse utilizzando i modelli disponibili sul sito dell’AGCOM e corredate di documentazione utile. La Direzione dell’AGCOM fissa una sessione di discussione entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.

Questo offre agli autori una via ufficiale e regolamentata per risolvere eventuali dispute con gli editori, garantendo che i loro diritti siano adeguatamente tutelati.

In aggiunta, ricordiamo che l’Articolo 110-septies della legge sul diritto d’autore conferisce agli autori il diritto di risolvere il contratto e riprendersi i diritti sulle loro opere in caso di mancato sfruttamento: 

  1. L’autore o l’artista interprete o esecutore che ha concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti relativi ad un’opera o ad altri materiali, in caso di mancato sfruttamento può agire per la risoluzione, anche parziale, del contratto di licenza o di trasferimento dei diritti dell’opera o degli altri materiali protetti, oppure revocare l’esclusiva del contratto. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione contrattuale.
  2. Il comma 1 non si applica quando il mancato sfruttamento è dovuto a circostanze alle quali l’autore, l’artista interprete o esecutore può ragionevolmente porre rimedio.
  3. Nel caso di opera collettiva la risoluzione di cui al comma 1 deve essere chiesta da tutti gli autori ed artisti interpreti o esecutori con il maggior rilievo nel contributo all’opera o all’esecuzione.
  4. Salvo diversa previsione contrattuale o diversa disposizione di legge, lo sfruttamento dell’opera o della prestazione artistica deve avvenire nel termine stabilito dal contratto, comunque non superiore a cinque anni o a due anni successivi alla disponibilità dell’opera da parte dell’editore o del produttore. In mancanza, l’autore o artista interprete o esecutore assegna un termine congruo per lo sfruttamento dei diritti concessi in licenza o trasferiti. Decorso il termine, l’autore o l’artista interprete o esecutore può revocare l’esclusiva del contratto o risolvere il contratto, ai sensi del comma 1. Nel caso di opera collettiva, per l’assegnazione del termine e la risoluzione del contratto o la revoca dell’esclusiva si applica il comma 3.
  5. Qualsiasi disposizione contrattuale in deroga al diritto di agire per la risoluzione o per la revoca di cui al comma 1 è nulla salvo che sia prevista da un accordo collettivo

Questo è un diritto essenziale per gli autori, che permette loro di tornare in possesso delle loro opere, per metterle altrimenti a frutto, se queste non vengono adeguatamente utilizzate dagli editori.

Le sanzioni per gli editori in caso di mancato rendiconto semestrale

La delibera n. 95/24/CONS introduce sanzioni significative per gli editori che non rispettano i nuovi obblighi di trasparenza e rendicontazione. Le conseguenze economiche e legali possono essere gravi, riflettendo l’importanza di una corretta gestione dei diritti d’autore. Analizziamo nel dettaglio le principali conseguenze per gli editori in caso di non conformità.

Gli editori che non forniscono i rendiconti dettagliati agli autori possono incorrere in sanzioni pecuniarie. L’Articolo 23 (sanzioni) del regolamento specifica che “In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e informazione di cui all’articolo 5, l’Autorità applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 110-quater, comma 4, LDA. Restano ferme le previsioni di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35”.

Queste sanzioni possono raggiungere fino all’1% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Questo, insieme alla possibile sospensione/cessazione dell’attività nei casi più gravi, rappresenta un forte deterrente contro l’inosservanza delle disposizioni.

Secondo l’Articolo 110-quater della LDA, come detto sopra, la mancata comunicazione delle informazioni costituisce una presunzione legale di inadeguatezza del compenso in favore degli autori. Questo implica che il compenso concordato possa essere contestato e ritenuto insufficiente, dando agli autori il diritto di richiedere un’integrazione.

Immaginiamo il caso ipotetico di un editore che non fornisce le informazioni richieste. 

L’autore, non ricevendo i rendiconti dettagliati sui ricavi e lo sfruttamento della propria opera, decide di rivolgersi all’AGCOM. Dopo una verifica, l’AGCOM può constatare l’inadempienza e imporre una sanzione amministrativa sino all’1% del fatturato dell’editore. Inoltre, l’AGCOM può decidere di sospendere l’attività dell’editore per un periodo di sei mesi, causando un notevole impatto economico e operativo sull’azienda. 

Ovviamente, a fronte della presunzione di inadeguatezza del compenso, spetteranno direttamente all’autore/i le royalties integrative e il risarcimento dei danni, anche non patrimoniali.

Autori vs. Editori: cosa cambierà con l’entrata in vigore del regolamento

Il regolamento di attuazione di cui stiamo parlando rappresenta un cambiamento significativo del paradigma di settore. Nonostante la sfiducia degli autori, la nostra esperienza ci suggerisce che gli autori hanno ora a disposizione un set di norme che gli consentirà di reagire in modo concreto in ipotesi di scorrettezza degli editori. Vediamo, quindi, come autori ed editori possono prepararsi al meglio per garantire la conformità e tutelare i propri interessi.

Gli autori devono essere consapevoli dei loro diritti e delle nuove disposizioni introdotte dalla delibera AGCOM e dal regolamento di attuazione della Direttiva Copyright.

  • È fondamentale che gli autori richiedano rendiconti dettagliati almeno ogni sei mesi, come stabilito dall’Art. 5 del regolamento. Questi rendiconti devono includere informazioni complete su ricavi, modalità di sfruttamento e identità dei soggetti coinvolti.
  • Gli autori devono analizzare attentamente i dati ricevuti per verificare che la remunerazione sia adeguata e proporzionata. In caso di discrepanze o sospetti di compensi inadeguati, è possibile attivare il meccanismo di adeguamento contrattuale previsto dall’Art. 6 del regolamento.
  • Se gli editori non rispettano gli obblighi di trasparenza, gli autori possono rivolgersi all’AGCOM per risolvere le controversie, come indicato nell’Art. 14 del regolamento. Inoltre, come già previsto dalla legge, è il caso di ricordare che, in caso di mancato sfruttamento delle opere – ma non solo in quel caso – gli autori possono richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’Art. 110-septies della legge sul diritto d’autore.

Gli editori devono adottare misure concrete per adeguarsi alle nuove disposizioni normative. La nostra esperienza ci ha insegnato che una gestione proattiva e trasparente è essenziale per evitare controversie. Ecco alcune raccomandazioni pratiche per evitare sanzioni:

  • Gli editori devono installare software di gestione che permettano la raccolta e l’elaborazione dei dati necessari per i rendiconti semestrali, soprattutto in presenza di contratti forfettari (non più consentiti). Questi sistemi devono essere in grado di generare report dettagliati che soddisfino i requisiti di trasparenza imposti dalla delibera.
  • È molto importante che il personale degli editori sia adeguatamente formato sulle nuove normative e sui requisiti di trasparenza e che vengano definite procedure interne per la raccolta, verifica e trasmissione dei dati agli autori. Le procedure devono essere chiare, ben documentate e facilmente accessibili per garantire l’accessibilità ai dati da parte del garante o su richiesta del giudice in caso di controversie.
  • Collaborare con studi legali qualificati può semplificare il processo di conformità alle nuove disposizioni e risolvere sul nascere eventuali dubbi o possibili controversie. Il nostro studio legale offre consulenza sulla revisione contrattuale, gestione delle liti e formazione dedicata.

Il nostro studio vanta un’esperienza consolidata nel settore, offrendo supporto sia agli autori che agli editori. Siamo pronti a fornire assistenza mirata per garantire la conformità al regolamento di attuazione di cui alla delibera n. 95/24/CONS, inclusa l’eventuale revisione dei contratti di licenza, adeguando clausole critiche e proponendo modifiche che tutelino gli interessi dei nostri clienti.

Inoltre, in caso di lite, lo studio è capace di assistere ogni cliente, sia esso un autore o un editore, sia in fase stragiudiziale sia giudiziale, che innanzi all’AGCOM.

Cosa rischia un editore che non rispetta gli obblighi di trasparenza e pagamento delle royalties?

È importante sottolineare che gli obblighi di trasparenza e rendicontazione, come stabilito dall’Art. 110-quater della LDA, sono in vigore dal 22 giugno 2022. Pertanto, il tempo per adeguarsi è già scaduto, e grazie al regolamento di attuazione, le sanzioni e i meccanismi di adeguamento sono ora chiaramente definiti.

Un editore che non rispetta gli obblighi di trasparenza e non fornisce i rendiconti dettagliati rischia sanzioni amministrative significative, come previsto dall’Art. 23 del regolamento. Le sanzioni possono arrivare fino all’1% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Inoltre, in caso di violazioni gravi, l’AGCOM ha il potere di sospendere l’attività degli editori fino a sei mesi o, nei casi più estremi, di disporne la cessazione.

La delibera AGCOM n. 95/24/CONS e il regolamento ivi allegato richiedono un impegno non trascurabile da parte degli editori che andrà certamente ad impattare sul loro modello di business. Tuttavia, trasparenza ed equità nella gestione dei diritti d’autore non possono più essere rimandate ed è tempo di adeguarsi. La nostra esperienza nel settore e nella gestione delle controversie legali ci rende il partner ideale per gestire queste nuove sfide.

© Canella Camaiora Sta. Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 1 Giugno 2024
Ultimo aggiornamento: 21 Giugno 2024

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Avv. Arlo Cannela

Avvocato Arlo Canella

Managing Partner dello studio legale Canella Camaiora, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano, appassionato di Branding, Comunicazione e Design.
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