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Cosa possiamo aspettarci dall’attuazione italiana della direttiva UE 2019/790 sul Copyright?

Pubblicato in: Autori e Copyright
di Arlo Canella
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In questo contributo vedremo i principi di base in materia di diritto d’autore e, soprattutto, cosa possiamo aspettarci dall’attuazione italiana della direttiva UE 2019/790 sul Copyright. Tratteremo, nell’ordine:

  1. A cosa serve in generale la legge sul diritto d’autore?
  2. Come funziona il diritto d’autore in Europa e all’estero?
  3. Cosa prevede la direttiva UE 2019/790 sul Copyright?
  4. Come verrà attuata la direttiva sul Copyright in Italia?

[Il presente contributo è una sintesi dell’intervento dell’Avv. Arlo Canella dal titolo “La tutela autoriale nelle professioni creative: tra legislazione italiana ed europea” nell’ambito dell’evento “Futuro Freelance” del 21/10/2021 organizzato da Acta, Autori di Immagini, Fond. Innovazione Urbana]

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Da quando le Leggi garantiscono il diritto degli autori di poter godere e disporre in via esclusiva dei frutti del proprio lavoro creativo, gli autori e gli artisti non hanno più bisogno di rifugiarsi presso le corti di re e regine per ottenere protezione e sostentamento economico. Sono passati ormai più di trecento anni dalle prime leggi sul Copyright ma, con l’avvento di Internet, il mondo è cambiato ancora più radicalmente.

Controllare il numero di copie presenti on-line e il loro effettivo sfruttamento è divenuto un affare sempre più complesso. Le piattaforme Web (come i social media o i motori di ricerca), pur fondando i loro modelli di business sulla pubblicazione e sulla condivisione  di contenuti creativi, sia pure ad opera degli utenti, non corrispondono alcun compenso ai titolari dei diritti. Il comparto creativo-editoriale ha subito un grave danno dall’avvento di queste piattaforme e, con esso, ne ha sofferto anche il popolo delle professioni creative. Dopo lunghi anni di dibattiti, ci troviamo ormai ad un passo dall’attuazione italiana della direttiva sul Copyright che affronta proprio questo tema assai spinoso, ma procediamo con ordine.

1.- A cosa serve in generale la legge sul diritto d’autore?

La Legge sul diritto d’autore ha lo scopo di riconoscere agli autori – ovvero a coloro che svolgono professioni di tipo creativo – un riconoscimento per i propri sforzi creativo-intellettuali. È proprio per questo motivo, infatti, che la Legge attribuisce agli autori diritti sia di natura morale che patrimoniale. 

Secondo un approccio di analisi economica del diritto, in mancanza di tali diritti (ovvero se le opere cadessero immediatamente in pubblico dominio) ogni incentivo alla creazione di nuove opere andrebbe irrimediabilmente perduto. Il che avrebbe ripercussioni dannose per la collettività nel suo complesso.

In particolare, per diritto morale d’autore si intende il diritto a vedersi riconosciuti autori dell’opera, di rivendicarne la paternità, di decidere se e quando pubblicarla e, eventualmente, di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione. 

Per diritto patrimoniale d’autore si intende, invece, il diritto esclusivo dell’autore di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo originale, o derivato (art. 12 L. 633/1941) per un certo periodo di tempo definito dalla Legge. Secondo l’art. 25 della L. 633/1941 i diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.

2.- Come funziona il diritto d’autore in Europa e all’estero?

In Europa chi crea un’opera letteraria, scientifica o artistica è automaticamente protetto dal diritto d’autore. Infatti, il diritto d’autore nasce nel momento della creazione dell’opera senza che risulti necessario mettere in atto alcuna procedura particolare (c.d. principio della “tutela automatica).

Al fine di rendere noto chi sia effettivamente l’autore dell’opera è sempre consigliabile, tuttavia, apporre il simbolo © o la dicitura “tutti i diritti riservati”  accanto al nome dell’autore e all’anno di nascita dell’opera. In alcuni casi, tale indicazione è addirittura obbligatoria per Legge.

In ambito internazionale, la Convenzione di Berna del 1886 si occupa di regolare la protezione delle opere e dei diritti degli autori. Si tratta di un accordo internazionale che, in effetti, coinvolge ben 175 Paesi su circa 192 Paesi al mondo. I principi enunciati nel paragrafo precedente discendono dalla Convenzione di Berna e oggi coinvolgono, ovviamente, anche i Paesi europei. Basti pensare che nei singoli Paesi del mondo che hanno firmato la Convenzione la durata dei diritti di sfruttamento economico può variare ma è sempre di almeno 50 anni dalla morte dell’autore.

Le istituzioni europee hanno il compito di armonizzare la legislazione sul diritto d’autore all’interno dell’Unione Europea. Questo compito viene di prassi svolto attraverso direttive (ovvero indicazioni normative) che i singoli Paesi membri dell’UE sono poi tenuti a recepire nei loro ordinamenti nazionali entro un termine che viene loro assegnato dalle istituzioni comunitarie.

È in questa prospettiva tecnico-legale, quindi, che deve essere analizzata la direttiva UE 2019/790 sul Copyright. Vediamo quali sono i principi che essa impone agli stati membri dell’Unione.

3.- Cosa prevede la direttiva UE 2019/790 sul Copyright?

Sebbene i principi generali in materia di diritto d’autore rimangono sostanzialmente validi e invariati, con la direttiva UE 2019/790 sul Copyright la istituzioni europee sono intervenute per adeguare e completare l’impianto normativo, bilanciando diversi interessi in gioco.

In particolare, come accennato sopra, gli interessi da bilanciare sono stati:

  • i diritti degli autori e dei titolari di diritti connessi a ottenere una remunerazione per il proprio lavoro;
  • quello degli utenti alla libertà di espressione e all’accesso ai contenuti;
  • la libertà delle piattaforme Web e di altri operatori economici a poter operare (c.d. libertà di impresa). 

Al considerando n. 3 della Direttiva 2019/790 si legge infatti che “i rapidi sviluppi tecnologici continuano a trasformare il modo in cui le opere e altri materiali sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati È necessario che la legislazione in materia sia adeguata alle esigenze future, in modo da non limitare l’evoluzione tecnologica” e, sempre al considerando n. 3,  si constata come vi sia ancora “incertezza giuridica quanto a taluni utilizzi, anche transfrontalieri, delle opere e altri materiali in ambiente digitale, sia per i titolari dei diritti che per gli utilizzatori.”

Il dibattito si è concentrato, in particolare, intorno a due articoli della Direttiva 2019/790 ovvero:

  • La Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online (art. 15);
  • L’Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online (art. 17).

Con l’art. 15 si è inteso creare un diritto specifico a favore degli editori di “giornali, riconoscendo a tali soggetti il diritto di vietare la pubblicazione e/o la messa a disposizione del pubblico non autorizzata dei loro “articoli”. Tale diritto dura indicativamente due anni. Gli editori dovranno oltretutto riconoscere, a loro volta, una quota adeguata dei proventi ai “giornalisti-autori”.

Per altro verso, l’art. 17 obbliga i prestatori di servizi online (come i social, ad es. Facebook, Google) ad ottenere un’autorizzazione dai titolari dei diritti (d’autore e/o di altri diritti connessi) al fine di poter rendere disponibili i contenuti sulle proprie piattaforme. Le piattaforme, inoltre, dovranno aver compiuto “massimi sforzi” tanto nella negoziazione delle licenze con gli autori, quanto nell’intervento in caso di segnalazioni di violazione e/o per impedire nuovi caricamenti illeciti.

Più precisamente, nonostante la direttiva non preveda alcun obbligo generale di sorveglianza in capo ai prestatori, l’art. 17 prevede che questi ultimi saranno responsabili per “violazione del copyright” a meno che non dimostrino di: 

“a) aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un’autorizzazione, e

b) aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; e in ogni caso,

c) aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l’accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro conformemente alla lettera b).”

La direttiva inoltre introduce norme permeate ad una maggiore equità e trasparenza, tanto nei rapporti tra Piattaforme e Autori/Editori, quanto nei rapporti tra gli Editori e gli Autori/Artisti.

In particolare, viene trattato il tema della:

  • trasparenza dei contratti per autori e artisti (es. obbligo di rendiconto, art. 19),
  • remunerazione di autori e artisti (adeguamento dei compensi ove eccessivamente bassi in proporzione all’esito commerciale, art. 20), 
  • revoca dei diritti per il caso del mancato sfruttamento da parte del licenziatario esclusivo (art. 22).

Ad avviso di chi scrive questo intervento era ormai inevitabile al fine di poter garantire la sopravvivenza di un intero comparto oltre che per garantire maggiore equità del mercato (condannato a dover patire l’abuso di posizione dominante di alcuni operatori). Sembra inoltre correlato al tema della protezione autoriale anche la salvaguardia di un certo tipo di contenuti giornalistici di rango professionale/qualificato.

Per quanto attiene l’Italia, ritardataria perenne, abbiamo analizzato per il momento lo schema attuativo n. 295, sottoposto a parere parlamentare, lo scorso 6 agosto 2021. Vediamo esattamente cosa contiene.

4.- Come verrà attuata la direttiva sul Copyright in Italia?

Il 5 agosto 2021 un comunicato stampa del Ministero della Cultura aveva dichiarato che l’attuazione italiana della direttiva, sposando i principi, avrebbe dato …..

  1. responsabilità delle piattaforme per le violazioni di copyright
  2. tutela del diritto d’autore per le pubblicazioni giornalistiche online
  3. maggiore e più concreta tutela degli autori e degli artisti interpreti ed esecutori

Lo schema italiano, sostanzialmente, ricalca il testo della direttiva. Secondo i papabili artt. 102-sexies e seguenti della Legge 633/41, le Piattaforme dovranno operare i massimi sforzi, tanto nella negoziazione con le parti interessate per l’ottenimento di un’autorizzazione e/o licenza preventiva quanto nell’intervento in caso di violazione dei diritti.

L’art. 102-nonies salva i meme… poiché gli utenti quando caricano e mettono a disposizione contenuti da loro generati tramite un prestatore di servizi […] possono valersi delle seguenti eccezioni o limitazioni al diritto d’autore e ai diritti connessi: 

  • citazione, critica, recensione;
  • utilizzo a scopo di caricatura, parodia o pastiche.

In caso di violazione, l’art. 102-decies impone alle Piattaforme, in caso di segnalazione motivata da parte dei titolari, che la verifica sia umana e che debba farvi seguito una comunicazione circa l’avvenuta disabilitazione o rimozione del contenuto illecito. Dovranno altresì essere previsti meccanismi di reclamo efficaci, comunque soggetti a ricorso innanzi all’AGCOM.

Inoltre, il futuro articolo 43-bis Legge autore introduce il diritto connesso degli editori di carattere giornalistico:

  • avrà una durata di due anni che si contano dalla 1° gennaio successivo alla pubblicazione dell’articolo;
  • le piattaforme dovranno riconoscere un equo compenso per lo sfruttamento degli articoli, salvo il caso di utilizzo di link, singole parole o estratti molto brevi;
  • I criteri per la determinazione dell’equo compenso saranno affidati all’AGCOM che dovrà vigilare anche sugli accordi tra piattaforme ed editori e sulla trasparenza nelle informazioni.

Si noti che secondo il comma 13 dell’art. 43-bis, spetterà all’autore-giornalista un compenso compreso tra il 2% e il 5% dell’equo compenso riservato all’editore.

Per quanto infine attiene le disposizioni comuni (Titolo III) viene confermato il principio di trasparenza verso gli autori attraverso l’introduzione di un obbligo di rendiconto in capo ai licenziatari (ovvero chi sfrutta il diritto) con cadenza almeno trimestrale (art. 110-quater). Il rendiconto dovrà indicare:

  1. l’indennità di tutti i soggetti interessati dalle cessioni o licenze, ivi inclusi gli utilizzatori secondari di opere e prestazioni che abbiano stipulato accordi con i contraenti diretti di autori e artisti interpreti o esecutori; 
  2. le modalità di sfruttamento delle opere e delle prestazioni artistiche; 
  3. i ricavi generati da tali sfruttamenti, ivi inclusi introiti pubblicitari e di merchandising, e la remunerazione dovuta; 
  4. con riferimento specifico ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari, i numeri di acquisti, visualizzazioni, abbonati. 

Qualora la norma sulla trasparenza (rendiconto trimestrale) dovesse risultare violata, viene introdotta una presunzione legale di inadeguatezza del compenso pattuito.

Inoltre, gli autori e gli artisti, interpreti ed esecutori, qualora la loro remunerazione si riveli sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi originati dallo sfruttamento delle loro opere avranno diritto ad una remunerazione ulteriore (art. 110-quinquies).

In caso di violazione delle norme sulla trasparenza o sull’adeguamento contrattuale si potrà proporre ricorso all’AGCOM, fermo il diritto di adire l’autorità giudiziaria (art. 110-sexies).

Si noti che le norme sul rendiconto e sulla remunerazione ulteriore, nello schema di Legge, sono rese inopponibili agli autori dall’art. 114-bis.

Anche in caso di mancato sfruttamento delle opere (le c.d. opere “parcheggiate”), gli autori potranno agire per per la risoluzione parziale del contratto e/o per ottenere la revoca dell’esclusiva. In questo ultimo caso tuttavia, lo schema offerto sostanzialmente rappresenta un ausilio interpretativo, poiché il rimedio resta quello dell’azione giudiziale di risoluzione.

Insomma, quanto sopra illustrato in punto di attuazione italiana, rappresenta ancora soltanto una proposta. Il ruolo dell’AGCOM, qualora dovesse essere confermato il presente impianto, risulterà comunque determinante nell’ottica della sua implementazione nel comparto della creatività italiana.

Purtroppo, nonostante le note senz’altro positive contenute nello schema, le parti più deboli (ovvero gli autori, i piccoli editori…) pur garantiti in astratto dalla norma, rischiano in concreto di soccombere per via della mancanza di risorse economiche sufficienti a contrastare il potere sostanziale dei grandi player.

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 21 Ottobre 2021
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023
Avv. Arlo Cannela

Avvocato Arlo Canella

Managing Partner dello studio legale Canella Camaiora, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano, appassionato di Branding, Comunicazione e Design.
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