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Il nuovo obbligo di “rendiconto agli autori” ai sensi del D.Lgs. 177/2021 (attuazione italiana della direttiva UE sul Copyright)

Pubblicato in: Autori e Copyright
di Arlo Canella
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Dal 12 dicembre 2021 chiunque sfrutti l’opera di un autore sarà tenuto a comunicargli, almeno ogni sei mesi, una serie di dati rilevanti sulla performance commerciale delle opere trasferite o concesse in licenza (“rendiconto”). Dalla maggiore trasparenza discende anche il diritto per gli autori di richiedere una “remunerazione ulteriore, adeguata ed equa”.

Lo prevede il D.Lgs. 177/2021, attuazione italiana della direttiva UE sul Copyright. In questo articolo vedremo specificamente:

  1. Cosa significa “rendiconto” nel settore del diritto d’autore?
  2. Cosa prevede sul rendiconto il D.Lgs. 177/2021 in vigore dal 12 dicembre 2021?
  3. Quali informazioni dovranno essere fornite agli autori?
  4. Perché la riforma sulla trasparenza è così importante per gli autori?
  5. Quali sono le sanzioni per chi non trasmette il rendiconto?

1.- Cosa significa “rendiconto” nel settore del diritto d’autore?

Il rendiconto è il documento periodico, previsto da molti contratti in materia di diritto d’autore, trasmesso all’autore da parte di chi sfrutta commercialmente le sue opere.

Il rendiconto è molto importante soprattutto quando le parti hanno previsto che l’autore avrà diritto ad un compenso proporzionale allo sfruttamento effettivo delle opere (cioè al numero di pezzi venduti, al numero di visualizzazioni, etc.)

Il caso del rendiconto royalties si contrappone a quello per cui l’autore abbia sottoscritto un contratto in cui il suo diritto è stato trasferito a forfait. Nel caso di compenso a forfait, purtroppo, non dovendosi calcolare un compenso proporzionale alla performance commerciale, le informazioni normalmente contenute in un rendiconto periodico restavano ignote all’autore.

2.- Cosa prevede sul rendiconto il D.Lgs. 177/2021 in vigore dal 12 dicembre 2021?

Sembra che il nuovo art. 110-quater della Legge sul Diritto d’Autore, introdotto dal Decreto legislativo 08/11/2021, n. 177, non lasci spazio a molti dubbi.

Chiunque sfrutti l’opera di un autore sarà tenuto a comunicargli, almeno ogni sei mesi, una serie di dati rilevanti sulla performance commerciale delle opere trasferite o concesse in licenza.

Lo dice testualmente il nuovo testo della norma italiana: “i soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti e i loro aventi causa hanno l’obbligo di fornire agli autori […] con cadenza almeno semestrale, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle opere e prestazioni artistiche, e la remunerazione dovuta”.

Si sottolinea, però che il comma 7 dell’articolo 110-quater prevede che l’obbligo di rendiconto si applicherà dal 7 giugno 2022.

3.- Quali informazioni dovranno essere fornite agli autori?

Ebbene, d’ora in avanti i licenziatari dovranno essere trasparenti e dovranno fornire agli autori tutte le informazioni utili a comprendere in che modo vengono sfruttate le opere e con quali risultati.

In particolare, la legge impone ai licenziatari/cessionari di trasmettere un rendiconto semestrale che informi gli autori circa:
a) l’identità di tutti soggetti interessati dalle cessioni o licenze, ivi inclusi gli utilizzatori secondari di opere e prestazioni che abbiano stipulato accordi con i contraenti diretti di autori e artisti interpreti o esecutori;
b) le modalità di sfruttamento delle opere e delle prestazioni artistiche;
c) i ricavi generati da tali sfruttamenti, ivi inclusi introiti pubblicitari e di merchandising, e la remunerazione contrattualmente dovuta, secondo quanto stabilito negli accordi di concessione di licenza o trasferimento dei diritti;
d) con riferimento specifico ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari, i numeri di acquisti, visualizzazioni, abbonati.

Particolarmente interessante è anche il fatto che “Quando il cessionario o il licenziatario dei diritti di cui al comma 1 concede i medesimi diritti in licenza a terzi, gli autori e gli artisti interpreti o esecutori hanno diritto di ricevere […] informazioni supplementari direttamente da parte dei sublicenziatari, se la loro prima controparte contrattuale non detiene tutte le informazioni necessarie. A tale fine la prima controparte contrattuale fornisce informazioni sull’identità dei sublicenziatari.

4.- Perché la riforma sulla trasparenza è così importante per gli autori?

Si tratta di una vera e propria rivoluzione poiché la riforma del Copyright oltre a prevedere maggiore trasparenza introduce a favore degli autori e degli artisti interpreti o esecutori (che sono normalmente la parte debole del rapporto) il diritto di ottenere una “remunerazione ulteriore, adeguata ed equa”.

Mi sembra, quindi, che il concetto di remunerazione “adeguata ed equa” non possa essere rapportato se non al principio del rendiconto.

Se in astratto, resta possibile l’esistenza di un contratto che non preveda l’esistenza di una clausola con obbligo di rendiconto, sulla base della Legge ogni autore potrà concretamente pretendere il rendiconto ogni sei mesi.

Dal nostro punto di vista, l’autore potrà chiedere il rendiconto anche qualora sia stato inizialmente pattuito un compenso a forfait proprio al fine di verificarne l’effettiva equità/adeguatezza nel tempo.

Il diritto di ottenere tali informazioni anche dai sublicenziatari, oltretutto, consente di operare controlli incrociati a tutto vantaggio degli autori.

5.- Quali sono le sanzioni per chi non trasmette il rendiconto?

Vale infine la pena di rammentare che il comma 4 del nuovo art. 110-quater, prevede conseguenze gravi per i cessionari che si sottraggano dall’obbligo di rendiconto.

Ci sembra rilevante soprattutto la previsione di “una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente fino all’1 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio”.

Inoltre, la norma prevede che “in ogni caso, la mancata comunicazione delle informazioni […] costituisce una presunzione legale di inadeguatezza del compenso in favore dei titolari dei diritti”.

Resta inteso che, proprio a fronte dell’inadeguatezza del compenso, potrà essere attribuito all’autore quella “remunerazione ulteriore, adeguata ed equa, dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti o dai suoi aventi causa, se la remunerazione concordata si rivela sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi originati nel tempo dallo sfruttamento delle loro opere o prestazioni artistiche, considerate tutte le possibili tipologie di proventi derivanti dallo sfruttamento dell’opera o prestazione artistica, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma” (cfr. nuovo art. 105-quinquies, Legge Autore).

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 9 Dicembre 2021
Ultimo aggiornamento: 25 Gennaio 2024
Avv. Arlo Cannela

Avvocato Arlo Canella

Managing Partner dello studio legale Canella Camaiora, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano, appassionato di Branding, Comunicazione e Design.
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