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Mercati saturi e validità del design: il punto di vista del Tribunale UE

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Margherita Manca
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Con una recente sentenza (T-545/23), il Tribunale dell’Unione Europea ha respinto il ricorso di una società che contestava la dichiarazione di nullità del proprio design registrato. Il caso riguardava un prodotto del settore automobilistico e offre un’interessante analisi dei requisiti fondamentali per la protezione del design. La decisione ha toccato temi centrali come il carattere individuale, l’affollamento dello stato dell’arte e il ruolo dell’utilizzatore informato.

Cosa significa “carattere individuale” del design?

Nel diritto dell’Unione Europea, la protezione del design industriale si basa su due criteri fondamentali: novità e carattere individuale. Quest’ultimo, disciplinato dall’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 6/2002, richiede che un design susciti un’impressione generale diversa rispetto a design già esistenti. Questo requisito garantisce che la tutela legale sia riservata solo a quei modelli che si distinguono significativamente nel loro contesto di mercato.

Ma cosa significa concretamente “carattere individuale“? Non si tratta di un confronto puramente analitico tra differenze specifiche, bensì di una valutazione complessiva dell’impressione che il design genera nell’utilizzatore informato (un concetto che approfondiremo nei paragrafi successivi).

Da sinistra: Design contestato 008147201-0001, Design anteriore registrato 006645644-0003

 

Un caso recente del Tribunale dell’UE ha chiarito il punto: nonostante alcune differenze tra un design contestato e uno anteriore registrato, come variazioni nel raggio di spessore e nei fori centrali, l’impressione generale è stata giudicata quasi identica. Le modifiche erano così minimali che non riuscivano a influire in modo significativo sull’aspetto complessivo del design. In effetti, l’affollamento di prodotti con design analoghi potrebbe complicare la valutazione del giudice: vediamo l’impatto di questo argomento impatta nel caso in esame.

Cosa succede al design quando il mercato è saturo?

Uno dei principali argomenti difensivi avanzati dalla società ricorrente è stato il cosiddetto affollamento dello stato dell’arte. Basi pensare, ad esempio, al settore dei gioielli dove l’arte orafa risale addirittura alla Mesopotamia (approfondisci: Dai diademi sumeri ai serpenti di Bulgari: la storia dell’umanità attraverso il design dei gioielli – Canella Camaiora).

Secondo questa tesi, il settore dei cerchioni per veicoli sarebbe caratterizzato da una vasta gamma di design simili, rendendo difficile per un nuovo progetto distinguersi come realmente innovativo.

Ma cosa significa “affollamento dello stato dell’arte“? Si tratta di una situazione in cui nel mercato coesistono numerosi design che condividono caratteristiche comuni, il che potrebbe rendere più complessa la distinzione tra un nuovo modello e quelli preesistenti. In scenari di questo tipo, si sostiene che l’utilizzatore informato possa percepire anche le differenze minime, attribuendo a ogni piccola variazione un valore innovativo, soprattutto in settori ad alta competizione.

Tuttavia, il Tribunale dell’Unione Europea ha respinto questa argomentazione come insufficiente. La saturazione del mercato non implica che la libertà creativa sia annullata. La giurisprudenza comunitaria conferma che, anche in mercati saturi, i designer mantengono un ampio margine per creare progetti originali e distintivi. Saturazione, quindi, non significa assenza di opportunità.

Nel caso specifico, il Tribunale ha stabilito che l’autore del design contestato disponeva di un margine sufficiente per introdurre variazioni significative. Tuttavia, queste non sono state giudicate abbastanza marcate da generare un’impressione generale diversa rispetto al design anteriore. Di conseguenza, il cosiddetto “affollamento dello stato dell’arte” si è dimostrato un argomento debole, incapace di giustificare l’assenza di carattere individuale.

Nel prossimo paragrafo analizzeremo il ruolo centrale dell’utilizzatore informato e la sua influenza nella valutazione del design.

Il ruolo centrale del c.d. “utilizzatore informato”

Nel contesto della protezione del design industriale, la figura dell’utilizzatore informato è centrale nella determinazione del carattere individuale, come previsto dall’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 6/2002. Questa figura non è semplicemente teorica: il giudice, nel valutare un design, deve immedesimarsi nell’utilizzatore informato, assumendo il suo punto di vista per giudicare l’impressione generale del prodotto.

Ma chi è, esattamente, questo osservatore speciale? Secondo la giurisprudenza comunitaria, l’utilizzatore informato si colloca a metà strada tra il consumatore medio e l’esperto tecnico:

  • non è un esperto tecnico, non possedendo competenze specialistiche e non essendo in grado di analizzare i dettagli tecnici più fini di un design;
  • non è un consumatore medio, poiché rispetto al consumatore comune dimostra un livello di attenzione superiore e una maggiore consapevolezza delle caratteristiche del prodotto, maturata attraverso l’uso del prodotto o la conoscenza del settore;
  • è un osservatore attento, che presta particolare attenzione agli elementi estetici e visibili, senza concentrarsi su dettagli marginali o puramente funzionali.

Il giudice, assumendo questa prospettiva, valuta:

  1. Gli elementi dominanti del design.
  2. Le caratteristiche visibili durante l’uso normale.
  3. L’impressione generale che il design suscita.

Questa valutazione globale esclude dettagli tecnici o marginali che non influenzano l’aspetto complessivo del design.

Nel caso in questione, il Tribunale, ponendosi dal punto di vista dell’utilizzatore informato, ha rilevato che gli elementi principali del design contestato – come la configurazione dei raggi e i fori centrali – non si differenziavano significativamente rispetto al modello anteriore. Di conseguenza, l’impressione generale dei due design è stata giudicata praticamente identica.

Ma come si può creare un design che lasci un’impressione duratura e si distingua davvero in un mercato competitivo?

La figura del designer e la capacità di lasciare il segno

La sentenza evidenzia un principio chiave: per ottenere protezione legale, un design deve distinguersi chiaramente dai modelli già esistenti. Piccole variazioni o modifiche superficiali non bastano. L’impressione generale deve essere inequivocabilmente diversa, un risultato che richiede uno sforzo creativo autentico, capace di sfruttare il margine di libertà disponibile nel settore.

Ma da dove nasce questa creatività? È corretto presupporre che un vero designer inizi il proprio lavoro con una ricerca approfondita dello stato dell’arte, utilizzando ciò che già esiste come base di partenza. A questa conoscenza, il designer aggiunge il proprio talento, ispirazione ed esperienza, per creare qualcosa di unico e riconoscibile. Non è forse questa capacità a distinguere un buon designer?

Quando parliamo di carattere individuale, stiamo riconoscendo proprio questa unicità: il tratto distintivo che si associa a un designer, il suo stile personale che prende forma nel prodotto. Ogni elemento visibile, ogni scelta progettuale, riflette una visione, una capacità di declinare la propria identità artistica in un progetto che cattura l’attenzione e si distingue dal resto.

Anche in un mercato saturo, l’affollamento dello stato dell’arte non può essere usato come giustificazione per l’assenza di carattere. La libertà creativa, anche nei settori più saturi, offre sempre spazio per un’espressione personale capace di lasciare il segno. Questo significa che non basta essere innovativi; è fondamentale che il design racconti qualcosa di individuale e rispecchi quel tratto riconoscibile che appartiene al designer.

Per chi desidera ottenere una tutela solida, è essenziale non solo verificare che il prodotto sia nuovo, ma anche che incarni un’impronta personale riconoscibile dall’utilizzatore informato. Una consulenza legale di alto livello in diritto del design può aiutare a valutare questi aspetti, evitando il rischio di invalidità o di controversie per contraffazione (si v. Indagine per Design – Canella Camaiora).

Il design che lascia il segno non è solo frutto di ispirazione: è l’equilibrio tra ricerca, talento e stile, che trasforma una visione in un prodotto indimenticabile.

© Canella Camaiora Sta. Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 5 Dicembre 2024

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Margherita Manca

Avvocato presso lo Studio Legale Canella Camaiora, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano, si occupa di diritto industriale
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