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Brevetti per invenzione industriale o modelli di utilità? A scanso di equivoci, premettiamo che si verte sempre in materia di innovazione tecnologica.
Il brevetto, come noto (introduciamo l’argomento qui e abbiamo approfondito in quest’altro contributo) è lo strumento giuridico attraverso il quale l’imprenditore tutela la propria invenzione. Esso protegge l’invenzione tecnologica tramite la costituzione di uno speciale titolo di proprietà sulla propria invenzione. Questa proprietà genera un diritto esclusivo di utilizzo sull’invenzione stessa. Tale diritto vieta a chiunque altro (non autorizzato) lo sfruttamento del prodotto o procedimento brevettato, per un certo periodo di tempo (fino a un massimo di 20 anni).
Per potere essere brevettate, le invenzioni devono sempre essere:
Non si tratta, tuttavia, dell’unico modo attraverso cui l’ordinamento italiano consente di tutelare l’innovazione tecnologica.
Questo articolo si propone di analizzare la disciplina dei modelli di utilità, in particolare:
Nell’ordinamento italiano, le innovazioni atte a conferire una particolare efficacia o comodità non sono tutelate come brevetti di invenzione, ma come semplici “modelli di utilità“.
Altrimenti detto, tali innovazioni non hanno il medesimo gradiente inventivo proprio delle cc.dd. “invenzioni industriali”, ma apportano un incremento di efficacia o maggior comodità d’uso a un prodotto già esistente nello stato della tecnica.
Il grado di invenzione, infatti, è ciò che maggiormente distingue i modelli di utilità dai brevetti di invenzione.
Proprio il fatto che l’inventiva richiesta ai fini della registrazione sia minore, se non nulla, porta molti a definirli come “brevettini” o “piccoli brevetti”.
Anche la protezione del modello di utilità genera un diritto esclusivo temporaneo, che vieta ai non autorizzati di sfruttare tale modello. Questo diritto di esclusiva ha però una durata massima di 10 anni.
Il design, invece, è quel titolo di proprietà industriale che protegge l’aspetto estetico di un prodotto, cioè quello che risulta dalle linee, dai contorni, dai colori, dal suo ornamento.
Viene tutelata quindi l’estetica di un oggetto, mai la sua funzionalità.
Il design registrato è protetto per 5 anni, prorogabili di successivi quinquenni fino a un massimo di 25 anni.
Pensiamo all’ombrello. L’ombrello è un’invenzione antichissima, di cui non si conoscono origine e inventore.
Negli ultimi anni è stato inventato un particolare modello di ombrello differente, un ombrello “inverso”, che non si rovescia quando c’è molto vento e che non ci sgocciola addosso quando lo chiudiamo. Questa tipologia di ombrello – innovando l’ombrello originale – ha apportato efficacia e comodità al modello “classico”.
I cavatappi sono un altro buon esempio di modelli di utilità. I cavatappi che apportano comodità e maneggevolezza aggiuntive possono senz’altro rientrare nella disciplina dei modelli di utilità.
Per ottenere la tutela esclusiva di un modello di utilità è necessario presentare una domanda all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).
Ai fini della concessione, il modello di utilità dovrà:
L’UIBM decide riguardo alla concessione del brevetto per modello di utilità solamente in esito al pagamento delle tasse di deposito e sulla base della documentazione allegata: non è prevista nessuna concreta verifica di anteriorità. Detta prassi porta alla concessione pressoché automatica di qualsiasi modello richiesto, ragione per cui spesso (quando si ha fra le mani un’innovazione “debole”) si ricorre a questo tipo di deposito per assicurarsi comunque la concessione di un attestato da parte dell’UIBM.
Ottenere questa protezione, infatti, implicherà comunque un duplice, benefico effetto:
– da un lato, gli attestati di deposito/registrazione garantiscono sempre al titolare un certo appeal commerciale;
– dall’altro lato, stante la presunzione di validità dei modelli registrati, saranno i competitor a doversi eventualmente preoccupare di contestare detta validità nelle debite sedi.
I modelli di utilità, purtroppo, non sono tutelati in tutti i Paesi del Mondo. Anzi, solo in pochi Stati vengono concessi (ad esempio Italia, Germania, Francia, Giappone).
La mancanza di una disciplina unitaria (o quantomeno armonizzata) crea dei problemi ogni qualvolta l’imprenditore voglia estendere la tutela del suo modello di utilità in un Paese diverso da quelli che lo prevedono.
Nei Paesi che non li riconoscono, infatti, l’estensione del modello di utilità potrà essere tentata solo seguendo la strada della richiesta di brevetto per vera e propria invenzione industriale, ma il riconoscimento del necessario step inventivo sarà tutto fuorché automatico.
Lo Studio Canella Camaiora si occupa quotidianamente di invenzioni, brevetti e modelli di utilità. Se hai bisogno di una consulenza, contattaci.
Camilla Siola