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Il DDL italiano sull’IA e la tutelabilità della “creatività artificiale”

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Pablo Lo Monaco
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Anche l’Italia si sta adoperando per regolare molti degli aspetti legati all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. In questo articolo percorriamo i punti salienti del nuovo Disegno Di Legge, con un focus sul diritto d’autore:

Gli obiettivi del DDL: promozione ma anche protezione dall’IA.

Dopo l’IA Act (Regolamento Europeo sull’Intelligenza artificiale), il DDL italiano varato il 23 aprile 2024 (v. Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.78) interviene per disciplinare l’intelligenza artificiale. Sono cinque i grandi ambiti in cui l’intelligenza artificiale inizia ad avere un ruolo rilevante come la strategia nazionale, l’attività delle autorità nazionali, le azioni di promozione, la tutela del diritto di autore, le sanzioni penali, entrando poi nello specifico con disposizioni di settore dedicate.

Si tratta quindi di una legge che, se approvata, non andrebbe in nessun caso a sovrapporsi con il regolamento approvato a marzo dal Parlamento Europeo, ma andrebbe ad affiancarsi, con l’obiettivo di massimizzare le opportunità legate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale da un lato, e dall’altro normare eventuali utilizzi illeciti.

Ma come bilanciare rischi e opportunità? Il nostro parlamento ha sottolineato che l’utilizzo dell’IA, debba svolgersi nel rispetto di alcuni principi fondamentali, come la sicurezza (intesa anche come cybersicurezza), la proporzionalità, la trasparenza nell’utilizzo, valorizzazione anche economica dei dataset sfruttati dall’IA, ma anche la riservatezza e protezione dei dati personali, il tutto sempre e comunque nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà stabilite dal nostro ordinamento.

È proprio la tutela di questi principi che evidenziano la trasversalità dell’intelligenza artificiale, capace di apportare tantissimo, ma anche di colpire e ledere in modo significativo molti aspetti della nostra vita quotidiana.

Le possibili novità in ambito di diritto d’autore

Per quanto riguarda le opere dell’ingegno, l’articolo 24 del Disegno Di Legge prevede delle importanti modifiche alla Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941).

Si tratta di modifiche che ampliano notevolmente lo spettro d’azione della tutela della creatività, inglobando le opere create con l’ausilio dell’IA.

La modifica sicuramente più rilevante riguarda l’articolo 1 della Legge, dedicato appunto ai tipi di opere su cui si estende la tutela, e recita che “sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. Il DDL prevede la modifica di questo primo comma dell’art. 1 aggiungendo “umano” dopo opere dell’ingegno, e successivamente, dopo le parole “forma di espressione”, aggiungendo “anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché il contributo umano sia creativo, rilevante e dimostrabile”.

Anche in questo caso si ha un antropocentrismo, che si estrinseca nell’esaltare la creatività umana, in modo rilevante, ma soprattutto dimostrabile rispetto al contributo dell’IA, proprio al fine di rientrare in quelle opere tutelate dalla LdA.

Nonostante il rapportoIA – diritto d’autore” sia stato inquadrato inizialmente come un problema di sfruttamento di opere tutelate, dovuto proprio al funzionamento di “inghiottimento dei dati” delle intelligenze artificiali (v. “Intelligenza Artificiale: il silenzioso sfruttamento delle opere degli autori” di Arlo Canella) e che ovviamente persiste, ora il Legislatore inquadra questo rapporto da un’altra prospettiva, concentrandosi su una relazione di collaborazione dell’IA, e accertandosi che le opere in cui l’ingegno dell’uomo è preponderante nonostante l’utilizzo di sistemi di intelligenza alternativa, venga in ogni caso protette dal diritto d’autore!

Questo disegno di legge rappresenta quindi un passo significativo verso un’adozione responsabile dell’intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni, equilibrando innovazione e protezione legale in diversi settori, tra cui quello della proprietà intellettuale.

La struttura del “IA Act italiano” e gli altri campi d’azione

Il nuovo disegno di legge volto a regolare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in Italia si dilunga in ben sei capitoli, per un totale di 25 articoli. Come detto, interviene in diversi ambiti fondamentali, nei quali l’IA interviene sempre di più, o potrebbe in futuro farlo:

Sanità: in ambito sanitario è fondamentale che l’intelligenza artificiale non sia impiegata per discriminare o limitare l’accesso alle cure. È essenziale garantire il diritto all’informazione sulle tecnologie utilizzate e promuovere l’uso dell’IA per migliorare l’inclusione e l’accessibilità alle cure delle persone con disabilità (Art. 7). In ogni caso, e nonostante l’utilizzo di intelligenza artificiale, la decisione finale in materia di trattamenti sanitari deve sempre rimanere nelle mani dei professionisti del settore (Art. 7, comma 5). Anche in ambito di ricerca e sperimentazione scientifica per la creazione o implementazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario, i dati raccolti, inclusi quelli personali, sono considerati di interesse pubblico (Art. 8). Questo supporta l’innovazione responsabile nel settore sanitario, prevedendo anche l’istituzione di una “piattaforma di intelligenza artificiale”, dedicata esclusivamente all’assistenza territoriale in ambito sanitario (Art. 9, comma 2).

Lavoro: nel contesto lavorativo, l’intelligenza artificiale va utilizzata per migliorare le condizioni di lavoro, proteggere l’integrità dei lavoratori e aumentare la produttività, sempre in conformità con i principi di equità e non discriminazione dell’Unione Europea (Art. 10). Questa precisazione viene fatta per richiamare il focus del DDL, l’antropocentrismo, e cioè l’utilizzo dell’IA con fini migliorativi, ma sempre mantenendo saldo in capo alla persona i processi decisionali. Come per la sanità, anche nel rapporto lavoro-IA è stato istituito un Osservatorio del Ministero, assicurando il pensiero critico dell’essere umano che utilizza l’intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali (Art. 11), e prevedendo che nei rapporti di fiducia tra professionisti e clienti, viga la trasparenza in merito all’utilizzo dell’IA da parte del professionista (Art. 12).

Pubblica Amministrazione, Attività giudiziaria e Cybersicurezza: anche nella pubblica amministrazione, l’uso dell’IA viene regolato per assicurare il buon andamento e l’efficienza amministrativa, dando sempre priorità all’autodeterminazione umana, nonché all’uso responsabile (Art. 13). Per quanto riguarda invece l’amministrazione della giustizia, l’IA è ammessa solo per funzioni ausiliarie, con il magistrato che mantiene il controllo finale su tutte le decisioni giuridiche (Art. 14).

Va sottolineato che, in ambito giudiziario, il DDL prevede la modifica dell’art. 9 del codice di procedura civile, aggiungendo che tutte le vertenze inerenti il funzionamento di un’intelligenza artificiale, diventano di competenza esclusiva del tribunale civile (Art. 15).

Per quanto riguarda la cybersecurity il DDL, in concerto con l’attività dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), ha come obiettivo quello di promuovere l’utilizzo dell’IA per implementare il controllo sulle reti e sulla sicurezza della conservazione dei dati.

© Canella Camaiora Sta. Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 10 Maggio 2024

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Pablo Lo Monaco

Laureato presso l’Università di Milano-Bicocca, praticante Avvocato appassionato di litigation e risarcimento del danno.
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