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Intelligenza Artificiale: il silenzioso sfruttamento delle opere degli autori.

Pubblicato in: Autori e Copyright
di Arlo Canella
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Il presente contributo affronta il tema delle intelligenze artificiali (in grado di creare immagini partendo da semplici comandi di testo) e del possibile sfruttamento abusivo, da parte di queste, dei diritti di proprietà intellettuale degli illustratori e di altri autori. In questo articolo:

Creare illustrazioni originali partendo da semplici comandi di testo

I programmi che permettono di creare immagini originali a partire da semplici comandi di testo, come Dall-E e Midjourney, stanno gradualmente crescendo in popolarità e utilizzo da parte del pubblico e non solo. 

Tuttavia, non tutti sanno che, per creare le immagini, questi strumenti si basano su enormi database di opere e immagini di altri autori, indispensabili per far funzionare il programma.

Gli operatori del settore, siano essi giuristi, informatici o anche critici d’arte, essendo concentrati sull’analisi delle potenzialità dello strumento e su quali possano essere i potenziali diritti dell’intelligenza artificiale, perdono di vista uno snodo cruciale. È logico concentrarsi sui “nuovi diritti”, quelli legati all’opera di nuova creazione. Tuttavia, è necessario concentrarsi anche sui diritti calpestati.

Robot, paternità autoriale e opere premiate

Nel febbraio 2022, l’Ufficio statunitense per il diritto d’autore ha infatti respinto la domanda di registrazione dell’opera di Stephen Thaler intitolata “A Recent Entrance to Paradise“. 

Il motivo del rifiuto era che l’immagine, essendo stata creata da un’intelligenza artificiale, era “priva del requisito della paternità umana, essenziale per ottenere il copyright“.

Poche settimane fa, tuttavia, un’altra opera creata da un’intelligenza artificiale è risultata addirittura vincitrice del primo premio di un concorso d’arte. Si tratta di “Théâtre D’opéra Spatial“, opera presentata alla Colorado State Fair e firmata “Jason Allen via MidJourney“. 

In effetti, l’opera ha fatto scalpore perché l’artista Jason Allen ha utilizzato MidJourney per realizzarla: come abbiamo visto un programma basato sull’intelligenza artificiale che è in grado di generare immagini a partire da semplici comandi di testo. Insomma, a Jason Allen non sono state necessarie né competenze tecnologiche né esperienza nel disegno.

Questi episodi sono soltanto alcuni tra quelli che hanno generato polemiche, attirando l’attenzione del pubblico. Sono sorte, peraltro, diverse domande in materia di diritto d’autore e sul futuro professionale degli illustratori. Altrimenti detto, gli illustratori possono opporsi all’avvento dei robot o perderanno il lavoro?

Quali sono le reali capacità di un robot-artista?

Tecnologicamente parlando, i giuristi hanno vissuto problemi simili con l’avvento della fotografia o della grafica digitale, quindi la tentazione di minimizzare il problema è molto forte. Ma io stesso ho fatto una prova con Midjourney e vi assicuro che il risultato è stato davvero sorprendente. Ho dato la seguente stringa di comando “What are the real capabilities of a robot-artist” e ho ottenuto l’illustrazione seguente.

Una volta realizzata l’opera ora nascono però alcune questioni. Secondo la legge sul copyright soltanto l’autore, ovvero la persona umana che ha creato l’opera, ha il diritto di riprodurla e di sfruttarla commercialmente. Ma, avendola creata un robot, il copyright non può esistere e l’opera sarebbe formalmente di pubblico dominio.

Una macchina, per quanto complessa, esegue i comandi di un uomo sotto forma di codice o algoritmo, non è in grado di pensare e, pertanto, non potrebbe soddisfare il requisito di originalità richiesto, ad esempio, dalla Convenzione di Berna (nota anche come convenzione universale sul diritto d’autore)

L’idea che a una macchina possa essere concessa la protezione del copyright è semplicemente assurda e creerebbe più problemi di quanti ne risolverebbe. Tutt’al più si potrebbe pensare di introdurre in futuro una legge per attribuire tale diritto al proprietario del software o a chi impartisce i comandi di testo alla macchina (“prompt”). Al riguardo, il dibattito è ancora aperto.

Il ruolo cruciale svolto dai “dati” nel processo di creazione artificiale

In effetti, i software basati sull’intelligenza artificiale – per poter funzionare – si nutrono di enormi banche dati di immagini. Non sappiamo esattamente quali contenuti vengano dati in pasto a queste mirabolanti creature tecnologiche. Tuttavia, pare innegabile che non possa che trattarsi di “dati” come… fotografie, disegni o illustrazioni di cui sono evidentemente autori altri esseri (umani). 

La necessità e la raccolta di dati indispensabile per far funzionare i software di intelligenza artificiale viene normalmente chiamata “data mining”. 

In Europa, nell’ambito della della direttiva n. 2019/790/UE, si è deciso che i vantaggi derivanti dall’avvento delle intelligenze artificiali rappresentano, comunque, un bene per i cittadini dell’Unione e che, pertanto, sia giusto limitare i diritti degli autori (e non solo quelli) per poter garantire il progresso scientifico-tecnologico.

Il legislatore europeo ha affrontato espressamente il tema del data mining agli artt. 3 e 4 della direttiva n. 2019/790/UE. In particolare:

  • l’art. 3 parla di “estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica”, 
  • mentre l’art. 4 “eccezioni o limitazioni ai fini dell’estrazione di testo e di dati”.

Ebbene, l’art. 4 della direttiva non è affatto chiaro perché prevede testualmente che: “L’eccezione o la limitazione [ndr del diritto d’autore e diritti connessi] si applica a condizione che l’utilizzo delle opere e di altri materiali di cui a tale paragrafo non sia stato espressamente riservato dai titolari dei diritti in modo appropriato, ad esempio attraverso strumenti che consentano lettura automatizzata in caso di contenuti resi pubblicamente disponibili online”.

Sembra quindi che gli autori possano stare tranquilli dichiarando semplicemente – in modo tecnologicamente leggibile per le macchine – che i “dati” sono riservati (all rights reserved ©). Così facendo, infatti, il data mining ovvero l’estrazione dei disegni non sarà consentita dalla legge. Ma sarà davvero così? La volontà degli autori verrà rispettata?

Il silenzioso sfruttamento delle creazioni degli autori

Abbiamo visto come il processo di creazione artificiale implichi l’utilizzo di moltissime immagini autoriali. Tuttavia, non essendoci alcuna trasparenza circa le estrazioni operate in con il data mining non si può avere certezza delle violazioni.

Quand’anche un autore avesse propriamente riservato i suoi diritti d’autore – come previsto dall’art. 4 – allo stato dei fatti non vi sarebbe alcun modo di avere accesso legale ai database per controllare che i robot rispettino la volontà degli autori.

Oltretutto, i robot sono regolati in modo da utilizzare solo piccoli frammenti di opere e, comunque, in modo da rendere irriconoscibili gli apporti dei singoli autori. Non essendo riconoscibile il singolo apporto o la singola opera difficilmente l’autore avrà contezza della violazione e si attiverà per controllare. Lo sfruttamento abusivo del suo lavoro creativo avrà luogo silenziosamente e in modo massivo.

Detta impostazione non può quindi escludere la violazione del diritto d’autore. Il diritto, infatti, risulterà comunque violato per il semplice fatto che la macchina ha “riprodotto” (nei propri database) l’opera: il diritto di riproduzione dell’opera è un diritto esclusivo riservato per legge al solo autore. L’unica apparente limitazione legale rilevante ai nostri fini sembrerebbe l’eccezione descritta nel paragrafo precedente (quella prevista per il data mining, cfr. artt. 3 e 4 direttiva n. 2019/790/UE così come adottati dai singoli ordinamenti nazionali).

Il risultato netto del ragionamento è che attualmente potrebbero essere in corso sfruttamenti abusivi di tipo massivo in danno degli autori.

Spiderman e il caso dello sfruttamento abusivo dei personaggi di fantasia

Abbiamo quindi visto come l’opera originaria e il suo autore, sembrino scomparire del tutto una volta “masticati e digeriti” dall’intelligenza artificiale. 

Eppure non è sempre così. Ad esempio, un personaggio come Spiderman è un’opera tutelata dal diritto d’autore a tutti gli effetti. Ho chiesto, sia a Craiyon (ex Dall-E) sia a Midjourney, di disegnare per me “Spiderman in New York”.

Ebbene, se Midjourney sembra essersi premurato di rendere poco riconoscibile il personaggio (i cui diritti oggi sono di Marvel-Sony), non si può dire lo stesso di Craiyon.

Finché la creatività si basa sull’intelletto umano e sulle sue capacità mnemoniche, è possibile parlare di plagio-contraffazione solo nel caso in cui il lavoro precedente venga effettivamente riconosciuto in quello successivo. Parlando invece di intelligenza artificiale, si deve escludere radicalmente l’ipotesi della mera “ispirazione”, potenzialmente legittima. 

Francamente un software che crea e vende (o fa vendere agli altri) illustrazioni sfruttando altre illustrazioni o fotografie, anche se dopo averle smembrate (e opportunamente riassemblate) non sembra poter essere lecito. Neppure in ottica di Fair Use americano o Three step test europeo.

Per quanto riguarda gli illustratori e altri titolari dei diritti, in conclusione, non posso che ricordare loro uno dei principi più importanti (riconducibili addirittura alla Convenzione di Berna), ovvero di rivendicare chiaramente il loro diritto d’autore sulla propria opera, in ogni singola pubblicazione e riproduzione online, se possibile applicando anche opportuni strumenti tecnologici di protezione come richiesto dagli artt. 3 e 4 sopra richiamati.

 

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 11 Ottobre 2022
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023
Avv. Arlo Cannela

Avvocato Arlo Canella

Managing Partner dello studio legale Canella Camaiora, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano, appassionato di Branding, Comunicazione e Design.
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