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Cos’è il marchio collettivo?

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Vito Pugliese
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Esistono diverse tipologie di marchio. Quasi tutti conoscono il ruolo e la funzione del marchio d’impresa individuale. Oggi ci occuperemo invece del marchio collettivo.

Esso ha un ruolo di garanzia. Il marchio collettivo non è proprietà di un un singolo imprenditore. Garantisce l’omogeneità – in termini di qualità e caratteristiche – di prodotti/servizi che recano quello specifico marchio collettivo. Anche per questa ragione questo strumento è molto diffuso nel settore agroalimentare.

Esiste sempre un regolamento depositato (detto disciplinare) presso l’Ufficio Brevetti e Marchi che ne regolamenta accuratamente il diritto di possibile sfruttamento da parte di chiunque.

Normalmente però i soggetti che fruiscono dei marchi collettivi vengono sottoposti a controlli predefiniti da parte degli enti erogatori.

Avendone i requisiti, quindi, qualsiasi imprenditore può ottenere il marchio collettivo.

Cosa si intende per marchio collettivo?

Tra i marchi collettivi e i marchi individuali, la differenza è netta.

Se il marchio individuale è di fatto finalizzato a distinguere un singolo prodotto sul mercato (per chi volesse approfondire, dei marchi d’impresa individuali ci siamo già occupati qui), il marchio collettivo è semplicemente sinonimo di garanzia qualitativa di quel prodotto e quindi può stare contemporaneamente su più prodotti che appartengono a imprenditori distinti.

Differentemente dai marchi individuali, nei marchi collettivi il requisito dell’originalità è attenuato perché essi possono anche consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti. Qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro della associazione di categoria titolare del marchio (Cfr. Art. 11 D. Lgs 10/02/2005, n. 30).

Di fronte alla platea dei consumatori il marchio collettivo garantisce l’origine, le caratteristiche di lavorazione e/o erogazione, le tipicità di filiera.

Il suo preciso scopo in relazione al prodotto/servizio è evitarne lo svilimento e non – al contrario del marchio individuale – agevolarne il riconoscimento in un mercato.

Chi può registrare un marchio collettivo?

Se ci si chiede da chi possono essere rilasciati i marchi collettivi, non si può non parlare della nuova disciplina entrata in vigore con il D. lgs. 20 febbraio 2019 n. 15, in attuazione alla Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale direttiva aveva come obiettivo l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa.

Il nostro legislatore ha modificato parzialmente la precedente normativa, in ossequio a quanto richiesto dai precetti comunitari.

Oggi infatti i soggetti legittimati a ottenere la registrazione del marchio collettivo sono le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti. Si prevede, inoltre, che il richiedente alleghi alla domanda di registrazione il regolamento concernente l’uso del marchio collettivo, i controlli e le relative sanzioni.

La vera novità del D. Lgs. 20 febbraio 2019 n. 15 è che adesso, per quei marchi collettivi consistenti in segni o indicazioni che certificano la provenienza geografica del bene o del servizio, il richiedente ha un duplice diritto. Questo duplice diritto comprende tanto la possibilità di utilizzare il marchio, quanto quella di diventare membro dell’associazione di categoria titolare del marchio.

Tutti possono utilizzare un marchio collettivo (rispettandone il regolamento depositato)

Vi è una fascia sempre crescente di consumatori che vuole garanzie e informazioni sull’origine dei prodotti in commercio. I marchi collettivi danno queste garanzie e informazioni.

Eppure, in svariati settori, capita di frequente che i prodotti contraddistinti da un marchio collettivo siano pochi. Questo capita perché la maggior parte degli imprenditori non conosce l’esistenza di questo importante strumento di garanzia, o ne ignora l’appeal commerciale.

La sua semplicità attuativa, invece, lo renderebbe un versatile e quanto mai potente strumento di marketing. Le aziende non dovrebbero rinunciare, come spesso accade, ad apporre sui propri prodotti il marchio collettivo se il suo disciplinare produttivo è conforme al regolamento depositato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Lo studio Canella Camaiora si occupa di consulenza e assistenza in materia di marchio collettivo. Vi invitiamo quindi a visitare la pagina del nostro sito dedicata alla proprietà intellettuale oppure a contattarci su questo argomento.

© Canella Camaiora Sta. Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 3 Aprile 2019
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023

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