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Essendo ormai entrati nell’uso corrente, gli NFT non rappresentano più una novità nel mondo della proprietà intellettuale. Artisti e creator si dilettano nella creazione di NFT e nella loro commercializzazione, sfruttando le potenzialità di questa nuova via di monetizzazione commerciale. Resta tuttavia necessario fare chiarezza su questo fenomeno che richiede competenze multidisciplinari
Il fenomeno degli NFT applicati all’arte è letteralmente esploso con il caso di Beeple, l’artista digitale che l’11 marzo 2021 ha venduto un’opera NFT intitolata “Everydays: The First 5000 Days” per 69 milioni di dollari attraverso la casa d’aste Christie’s.
Ebbene, un Non-Fungible Token (NFT) è un tipo di strumento tecnologico in grado di dimostrare l’unicità e la proprietà esclusiva di un bene digitale. Si distingue dalle criptovalute come, ad esempio, Bitcoin o Ethereum, perché queste sono fungibili ossia scambiabili.
Il termine “non fungibile” indica invece che ogni token è unico, non replicabile né sostituibile con un altro NFT. Quindi, mentre le criptovalute possono essere scambiate fra loro perché sono identiche in termini di valore – ad esempio, un Bitcoin è sempre equivalente a un altro Bitcoin – ogni NFT è unico esattamente come lo è un’opera d’arte.
Questa unicità è assicurata dalla blockchain, una tecnologia che rientra nella famiglia dei registri distribuiti e che documenta la proprietà e la provenienza dell’asset in modo trasparente e sicuro.
In questo senso, come abbiamo visto poco sopra con il caso Beeple, gli NFT hanno rivoluzionato il mercato dell’arte permettendo agli artisti di vendere “opere digitali uniche” o “in tiratura limitata”, esattamente come accade nella realtà con i pezzi d’arte tradizionali.
Gli NFT hanno acquistato rilevanza anche nel mondo della musica, dello sport e dello spettacolo. Infatti, gli NFT permettono ai personaggi del mondo dello spettacolo di monetizzare la loro notorietà e quindi la loro immagine in modo innovativo, ad esempio, vendendo ai fan gadget esclusivi, tracce musicali o collezioni speciali in modo diretto, bypassando l’approccio tradizionale del settore cui appartengono.
Nel settore dei videogiochi, inoltre, gli NFT permettono ai giocatori di possedere accessori unici o addirittura terreni in mondi virtuali, che possono essere commercializzati anche indipendentemente dai giochi stessi, offrendo nuove forme di investimento.
Nonostante il trend degli NFT abbia perso parte del suo slancio iniziale dopo il picco di interesse corrispondente al rebranding di Facebook in Meta annunciato da Zuckerberg il 28 ottobre del 2021 (ispirato appunto dal concetto di Metaverso), il fenomeno degli NFT resta uno dei più interessanti e discussi dell’epoca contemporanea, soprattutto in associazione al tema della proprietà intellettuale.
Gli NFT hanno generato molta confusione tra coloro che non si occupano professionalmente di proprietà intellettuale. Essendo spesso associati a rappresentazioni digitali di opere d’arte, a merchandising, prodotti di marca e, perfino, a scatti fotografici di momenti sportivi memorabili, gli NFT hanno sollevato un grande dibattito in merito ai diritti associati al possesso degli NFT e al loro trasferimento mediante trading online.
Quando si acquista un NFT, come abbiamo visto, si acquista la prova della proprietà del token su una blockchain, ma ciò non implica automaticamente il possesso dei diritti di proprietà intellettuale sull’opera digitale associata ad esso. Tali diritti, salvo prova contraria, rimangono in capo all’autore dell’opera o al titolare dei diritti di marchio, d’autore o d’immagine, a meno che non vengano esplicitamente trasferiti mediante un contratto associato alla cessione del token.
Per esempio, un artista può vendere un NFT di un’opera digitale mantenendo per sé i diritti d’autore, permettendo al compratore di possedere un pezzo unico o una tiratura limitata provvista di una sorta di “certificato digitale” relativo all’autenticità dell’opera, ma non il diritto di riprodurla o distribuirla.
Si può dire che la situazione sia totalmente giuridicamente identica a ciò che avviene con l’acquisto di un’opera d’arte materiale: acquistando l’originale, o una tiratura limitata, non si acquista il diritto di… farci una collezione di t-shirt e di commercializzarle!
Insomma, l’acquisto di un NFT conferisce al possessore diversi diritti specifici, delineati nel smart contract associato al token. Questi possono includere il diritto di rivendere l’NFT, di esporlo in ambienti digitali (come gallerie virtuali o giochi), o di utilizzarlo come avatar in piattaforme digitali. Tuttavia, a meno che non sia specificato diversamente, l’acquisto non include diritti di modificare, copiare o sfruttare commercialmente l’opera originale associata all’NFT.
La distinzione tra il possesso di un NFT e il possesso dei diritti di proprietà intellettuale sul bene IP correlato è fondamentale: possedere un NFT significa detenere un token che prova la proprietà di un collegamento digitale all’opera, ma non necessariamente i diritti per utilizzare, creare opere derivate, o distribuire il bene immateriale (Per approfondire: NFT, marchi e football club: la prima ordinanza italiana in materia). Questi diritti IP restano tipicamente in capo all’autore o al titolare dei diritti, a meno che un accordo esplicito (che dovrebbe essere parte del contratto di cessione dell’NFT) non disponga diversamente.
L’ascesa del fenomeno ha portato allo sviluppo di numerose piattaforme online che facilitano la loro creazione e vendita di NFT. Strumenti come OpenSea, Rarible e Mintable permettono agli artisti e ai creator di digitalizzare le proprie opere d’arte e di trasformarle in Non-Fungible Tokens.
Questi servizi offrono un’interfaccia utente intuitiva che consente di associare un’opera d’arte ad un NFT su blockchain, garantendo così autenticità e tracciabilità. Tuttavia, oltre alla componente tecnologica, è importante, come abbiamo visto, curare gli aspetti legali e contrattuali collegati alla creazione e alle transazioni che riguardano gli NFT.
Un buon contratto è importante per stabilire chiaramente i diritti del creatore e dell’acquirente dell’NFT, prevenendo controversie e garantendo che tutte le parti siano consapevoli dei loro diritti e obblighi. Un contratto ben strutturato elimina le ambiguità e protegge sia l’autore, che i successivi possessori dell’opera.
Il contratto che accompagna un NFT dovrebbe includere almeno:
In considerazione del valore che talora riescono a raggiungere questi collectibles, il trasferimento o l’acquisto degli stessi deve essere gestito attentamente, soprattutto in termini di verifiche preliminari e, poi, in termini contrattuali. Vi è l’uso di far periziare i pezzi d’arte di grande valore, prima dell’acquisto, pertanto non vi è motivo di adottare accortezze analoghe muovendosi nel c.d. metaverso.
Avvocato Arlo Canella