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Nell’area della proprietà intellettuale, la cessione del marchio richiede un contratto ben strutturato e una pianificazione accurata per gestire tutti gli aspetti civilistici e fiscali coinvolti.
L’azienda è un complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’attività d’impresa. Comprende non solo beni materiali come immobili, macchinari e scorte, ma anche beni immateriali come brevetti, know-how e, soprattutto, marchi. Il marchio non rappresenta più solo un mezzo per la promozione della propria attività, ma può raggiungere, da solo, un valore economico elevatissimo, diventando l’asset principale dell’impresa.
Sì, oggi è possibile cedere il marchio separatamente dall’azienda. Il titolare del marchio, sia esso una società o una persona fisica, ha quindi il potere di sfruttarlo e di cederne la proprietà a titolo definitivo attraverso appositi contratti di cessione di marchio. Ciò rappresenta una possibilità per l’imprenditore di monetizzare tutto il lavoro svolto negli anni e trasformare la notorietà acquisita in un ulteriore guadagno.
Storicamente, in Italia, non era possibile farlo senza la cessione dell’azienda, come affermato dall’art. 2573 del codice civile, che stabiliva la possibilità di trasferire il marchio solo insieme al trasferimento dell’azienda o di un suo ramo. La svolta arriva con il decreto legislativo del 4 dicembre 1992 n. 480, in attuazione della Direttiva 89/104/CEE, che ha eliminato il divieto di cedere il marchio senza l’azienda o un suo ramo. Questo cambiamento è stato recepito anche dal Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005), che dedica un intero articolo alla cessione del marchio (e alla licenza). L’art. 23 CPI dispone infatti che il marchio può essere trasferito per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, con le cautele del caso.
Questo ha segnato una svolta, stabilendo la possibilità di trasferire il marchio separatamente rispetto all’azienda e ponendo più attenzione sulla libertà di disporre dei titolari di marchi.
Raggiunto l’apice della libertà negoziale anche nella proprietà industriale, e potendo ora disporre liberamente dei propri diritti di proprietà industriale, il marchio non fa eccezione in tema di contrattualistica, né nella minuziosità e precisione con cui la scrittura di trasferimento deve essere redatta. Tuttavia, il contratto di cessione del marchio non esaurisce il trasferimento, motivo per cui questa operazione è spesso affidata a studi legali specializzati in proprietà intellettuale.
Un contratto di cessione di marchio deve contenere alcuni elementi fondamentali come:
Ovviamente, è pur sempre un contratto, e se ben redatto conterrà le clausole “classiche” di riservatezza, risoluzione, legge applicabile e foro competente, e infine le sottoscrizioni. Preme precisare che, in merito all’indicazione delle classi e dei servizi, questa è fondamentale nel caso in cui il titolare del marchio voglia cedere parzialmente la proprietà del marchio, riferito solo ad alcune classi merceologiche. Tale opzione è possibile, ma va regolata attentamente.
Il marchio, in molti casi, è uno degli asset più preziosi dell’azienda e la sua cessione fa parte di operazioni complesse, non prive di impatto fiscale. Per questo motivo, la cessione del marchio richiede un’attenta pianificazione e una consulenza legale specializzata per garantire che tutte le implicazioni fiscali e contrattuali siano adeguatamente gestite.
Determinare il prezzo di cessione di un marchio è un passo fondamentale nel processo di trasferimento. Il marchio rappresenta spesso uno degli asset più preziosi di un’azienda e il suo valore può variare significativamente in base a diversi fattori. È assolutamente necessario far valutare il marchio nei seguenti casi:
Esistono vari metodi per la valutazione del marchio, come quelli basati sulla redditività, sul costo storico e sul mercato. Per approfondire, si rimanda alla sezione dedicata alla valutazione del marchio sul sito dello Studio Canella Camaiora.
Una volta affidata la redazione di un contratto a un avvocato specializzato e concordato il trasferimento dei diritti sul marchio, la questione “cessione” non è ancora chiusa. La cessione del marchio comporta una serie di adempimenti successivi, legati alla regolarizzazione in Agenzia delle Entrate e al cambio di titolarità presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).
Per il cambio effettivo di titolarità del marchio, il contratto di cessione deve essere prima registrato in Agenzia delle Entrate. La procedura richiede:
La mancata registrazione entro 30 giorni dalla stipula comporta sanzioni pecuniarie per il ritardo. Una volta registrato il contratto presso l’Agenzia delle Entrate, si passa alla trascrizione all’UIBM, che sancisce il passaggio di titolarità e l’iscrizione nei pubblici registri.
La trascrizione è l’attività che attesta il passaggio di proprietà del marchio e la sua opponibilità nei confronti dei terzi. L’istanza di trascrizione deve contenere:
Alla trascrizione va allegato il contratto di cessione registrato in Agenzia delle Entrate, o una dichiarazione firmata da cedente e cessionario con l’elenco dei diritti di proprietà industriale oggetto di trasferimento.
Il trasferimento di diritti di proprietà industriale è un’operazione complessa, che prevede adempimenti cadenzati e inderogabili. La redazione del contratto di cessione è solo l’inizio. È essenziale affidarsi a uno studio specializzato in Proprietà Intellettuale per la gestione contrattuale e fiscale e per gli adempimenti presso l’UIBM.
Pablo Lo Monaco