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Lo strano caso di Banksy contro il MUDEC di Milano

Pubblicato in: Autori e Copyright
di Daniele Camaiora
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Il marchio può rivelarsi uno strumento potentissimo anche per proteggere il diritto d’autore. lo sanno bene alla Pest Control Office Ltd., la società di gestione di uno degli artisti più famosi e misteriosi al Mondo: Banksy.

Nonostante Banksy abbia sempre dichiarato di voler prendere le distanze dal copyright e dal sistema capitalistico in generale, ha deciso di affidarsi proprio a una fiduciaria che gestisce con perizia i suoi diritti di proprietà intellettuale.

Per spiegare meglio il pensiero di Banksy sui diritti di proprietà intellettuale, ecco le sue parole:

“Marchi, proprietà intellettuale e copyright permettono ai pubblicitari di dire ciò che vogliono, dovunque, con impunità assoluta
’Fanculo.
Qualsiasi messaggio pubblicitario in un luogo pubblico non ti lascia scegliere se guardarlo o meno, quindi è tuo.
È tuo da prendere, modificare e riutilizzare.
Ci puoi fare quello che vuoi.
Chiedere il permesso sarebbe come domandare di poter conservare un sasso che ti hanno appena tirato in testa

– BANKSY

Nonostante ciò, Banksy ha deciso di fare causa al MUDEC per la mostra “A VISUAL PROTEST. The art of Banksy.”. Vediamo perchè.

La causa “contro il MUDEC”

E’ accaduto quindi che la società fiduciaria di Banksy ha deciso di instaurare un giudizio cautelare e d’urgenza avanti il Tribunale di Milano (RG nr. 52442/2018) nei confronti del Museo delle Culture di Milano. Il motivo dell’azione cautelare è “A VISUAL PROTEST. The art of Banksy.”, una mostra organizzata da 24 Ore Cultura Srl presso il MUDEC.

Gli organizzatori della mostra non hanno mai fatto mistero della circostanza che la stessa fosse una mostra non autorizzata dall’artista. Del resto, a fronte dell’ideologia abdicativa del copyright da sempre professata da Banksy, perché avrebbero dovuto preoccuparsi?

La Pest ha dedotto di essere titolare di vari marchi (registrati anche per il merchandising), fra cui il segno denominativo “Banksy” e numerosi marchi figurativi, corrispondenti ad alcune delle opere più celebri dell’artista (“Flower Thrower” e “Balloon Girlin primis).

Le doglianze dei fiduciari dell’artista riguardavano il fatto che il titolo della mostra e il relativo materiale promo-pubblicitario, così come gli oggetti di merchandising commercializzati, riproducessero i marchi registrati con evidente preponderanza sull’aspetto artistico.

Gli organizzatori della mostra, dal canto loro, si sono difesi sostenendo che la rassegna presentava al pubblico esemplari realizzati e posti in commercio dallo stesso Banksy. Inoltre, secondo 24 ore Cultura l’attività dell’artista è caratterizzata dalla rinuncia al copyright. E ciò non solo per la permanente ubicazione in luoghi pubblici della maggior parte delle opere, ma anche per espressa presa di posizione dell’artista di Bristol.

La decisione del Giudice Delegato, Dott. Claudio Marangoni

Ebbene, con ordinanza del 15 gennaio 2019, il Tribunale di Milano (Sezione specializzata in materia d’Impresa) ha dato in gran parte ragione al MUDEC.

In particolare, il Dott. Marangoni ha:

  • rigettato le domande di Pest Control Office Ltd. concernenti l’inibitoria e il sequestro del materiale di comunicazione recante il marchio “Banksy” e i marchi raffiguranti le opere “bambina con il palloncino” e “lanciatore di fiori”;
  • respinto le domande di sequestro e inibitoria concernenti il catalogo della mostra;
  • accolto invece la domanda di inibitoria relativa a cinque articoli di merchandising (una agendina, un segnalibro, due cartoline e una gomma per cancellare).

Il Giudice ha sottolineato come la mostra fosse dedicata a un singolo artista. Il Giudice ha quindi precisato che «l’evidenziazione del nome dell’artista cui la mostra è dedicata è pratica del tutto normale nel settore», servendo «ad evidenziare lo stesso contenuto dell’esposizione e quindi ad orientare il pubblico rispetto all’oggetto della stessa».

Le medesime considerazioni valgono a rendere legittima la pubblicazione e commercializzazione del catalogo.

Di segno contrario, ma pienamente coerente, la decisione del Tribunale meneghino nel ritenere invece che l’apposizione dei segni identici ai marchi sul materiale di merchandising della mostra risultasse eseguita in violazione dei diritti derivanti da tali registrazioni a Pest Control Office Ltd.

Ciò discende dal fatto che «l’apposizione di tale segno a prodotti del tutto generici e di comune consumo senza alcuna specifica attinenza all’ambito dell’esposizione rendono evidente che la sola apposizione del nome in questione ne caratterizza integralmente l’aspetto distintivo». La conseguenza è stata l’inibitoria finalizzata a far cessare immediatamente la vendita di prodotti (diversi dal catalogo) che riproducessero i marchi di Banksy.

Incoerenza di Banksy?

Molti commentatori hanno fatto notare come l’azione giudiziaria intentata dai fiduciari di Banksy sembri denotare una certa “incoerenza”. Banksy non ha mai chiesto il permesso a nessuno per l’utilizzo e la rielaborazione – spesso aspramente satirica – di immagini, marchi e opere altrui. Perché adesso altri non dovrebbero comportarsi allo stesso modo nell’appropriazione e nello sfruttamento delle sue opere?

Ad avviso di chi scrive, la risposta alla domanda sta nel diverso trattamento che l’artista ha riservato alla mostra fiorentina “BANKSY – This is not a photo opportunity.”, allestita al Palazzo Medici Riccardi. Gli organizzatori della mostra di Firenze, infatti, non hanno prodotto merchandising e non hanno pubblicato un catalogo della mostra.

In buona sostanza, sembra che il grande street artist voglia evitare che la sua arte venga trasformata in qualcosa di commerciale. Banksy vuole impedire che venga incatenata a quei meccanismi capitalistici che ha sempre detestato e continua a detestare.

A voler scavare nel tecnicismo giuridico, ci sembra che Banksy seguiti a prendere le distanze dagli aspetti patrimoniali del Diritto d’Autore (ovvero il copyright) per lanciarsi invece nella difesa a spada tratta della paternità autoriale, ovvero quell’aspetto morale del Diritto d’Autore così tipico dei paesi di civil law, ma ignoto alla common law; quel diritto per cui l’opera deve restare integra, dedicata alla destinazione per cui l’artista l’ha creata.

Per combattere questa battaglia, Banksy non ha instaurato una causa basata sul Diritto d’Autore, ma ha scelto l’arma del marchio d’impresa. Fra l’altro, questa strategia gli ha permesso di non rivelare il suo vero nome, consentendogli di preservare l’alone di mistero che lo circonda.

Ciò che è curioso, e che fa sorridere, è che c’è un altro soggetto ben noto agli esperti del settore per l’utilizzo difensivo dei marchi in luogo del Diritto d’Autore, e si tratta proprio di uno dei principali bersagli della satira di Banksy. Da tempo, infatti, The Walt Disney Company – stante l’avvicinarsi dello spirare del copyright in molte giurisdizioni – ha cominciato a registrare come marchi i suoi beniamini!

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 3 Luglio 2019
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023
Avv. Daniele Camaiora

Avvocato Daniele Camaiora

Senior Partner dello studio legale Canella Camaiora, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano e Cassazionista, appassionato di Nuove Tecnologie, Cinema e Street Art.
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