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Ironia e libertà di espressione: il marchio “COVIDIOT” e la decisione dell’EUIPO

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Margherita Manca
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L’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), con decisione del 16 maggio 2024, è tornato a esprimersi in merito ai marchi contrari all’ordine pubblico e al buon costume (sul punto si veda anche Considerazioni sulla liceità dei marchi: un’analisi del caso ‘Pablo Escobar’) . Il segno oggetto di esame è stato il marchio “COVIDIOT” che mirava a ironizzare sui comportamenti ritenuti inadeguati durante la pandemia di Covid-19. 

Il deposito del marchio “COVIDIOT” e il suo significato

In data 12 agosto 2020, il Sig. Matthias Zirnsack, depositava presso l’EUIPO la domanda di registrazione del seguente marchio figurativo.

Come si evince dall’immagine, il marchio presentava la parola “COVIDIOT” , accompagnata da tre fascette inclinate in modo da ricordare un cappello da giullare: questi elementi grafici erano stati scelti per accentuare l’aspetto ironico del marchio.

Il marchio era destinato a contraddistinguere i prodotti della classe 6 comprendente graffette metalliche, della classe 9 che include software per giochi e applicazioni per cellulari e della classe 28, comprendente giochi da tavolo e giocattoli. 

L’intento del richiedente era di creare un marchio che ironizzasse sui comportamenti considerati stupidi o irresponsabili nel contesto della pandemia. Il termine “COVIDIOT” è, infatti, la combinazione di “COVID” e “IDIOT”, un termine colloquiale dispregiativo usato per descrivere persone che ignorano o negano l’importanza delle misure di sicurezza sanitaria. Il segno era stato concepito per contraddistinguere giochi che mettono in luce tali comportamenti in modo scherzoso, creando un parallelismo tra i “covidioti” e i personaggi dei videogiochi contro cui i giocatori devono competere e vincere.

Il deposito del marchio “COVIDIOT” ha fatto sì che l’EUIPO si trovasse a dover effettuare un bilanciamento tra ironia, libertà di espressione e rispetto per la sensibilità pubblica nel corso di una crisi sanitaria globale. L’EUIPO, quindi, ha dovuto considerare sia il contesto sociale in cui il marchio sarebbe stato utilizzato, sia le implicazioni morali e legali della sua approvazione.

L’applicazione dell'articolo 7(1)(f) del RMUE nell'analisi del marchio “COVIDIOT”

Ai fini della formulazione della sua decisione, l’EUIPO si è basata sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea (RMUE). Tale articolo vieta la registrazione di marchi che siano contrari al buon costume o all’ordine pubblico. 

Lo scopo della normativa è quello di assicurare che i marchi registrati non violino i valori fondamentali della società né offendano il senso comune di decoro e rispetto. L’offensività di un segno dovrà essere valutata considerando le circostanze specifiche del caso e la percezione del pubblico.

L’articolo 7(1)(f) non solo vieta la registrazione di marchi che possono essere percepiti come offensivi o immorali, ma cerca anche di impedire l’uso commerciale di termini che potrebbero banalizzare eventi gravi o sfruttare situazioni di crisi.

Libertà di espressione e buon costume

Come anticipato, è stato compito dell’EUIPO operare un bilanciamento tra gli interessi in gioco: la libertà di espressione da un lato e il buon costume e l’ordine pubblico dall’altro.

Infatti, a sostegno della domanda di registrazione, il richiedente affermava che il marchio “COVIDIOT” rappresentava una forma di espressione artistica e satirica che avrebbe dovuto essere protetta dalle disposizioni a tutela della libertà di espressione, previste sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea sia dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo

Il caso in esame sollevava, infatti, una questione delicata: fino a che punto la libertà di espressione può essere invocata per giustificare la registrazione di un marchio che utilizza un termine dispregiativo e potenzialmente offensivo?

“COVIDIOT” e buon costume: la decisione dell’EUIPO

La Commissione ha evidenziato come il termine “COVIDIOT” sia un gioco di parole che può risultare offensivo, essendo spesso usato per descrivere in modo dispregiativo persone che negano l’esistenza del virus, rifiutano le misure di sicurezza o diffondono teorie complottiste sulla pandemia. 

La natura fortemente negativa del termine potrebbe essere percepita come offensiva dai cittadini, andando contro i valori morali fondamentali della società. Inoltre, la banalizzazione della pandemia attraverso l’uso di un termine simile per un marchio commerciale potrebbe essere considerata come una minimizzazione della gravità della crisi sanitaria globale e delle misure di protezione adottate per contrastarla.

L’EUIPO ha sottolineato che l’uso di un termine dispregiativo come “COVIDIOT” per fini commerciali potrebbe, inoltre, essere visto come un tentativo di trarre profitto da una situazione di emergenza sanitaria globale. Questo approccio è considerato contrario al buon costume, in quanto sfrutta una tragedia mondiale per scopi di marketing. La registrazione di un marchio di siffatta specie potrebbe essere interpretato come un sostegno implicito a comportamenti irresponsabili e alla diffusione di disinformazione riguardante la pandemia.

Il regolamento RMUE, infatti, non vieta solo i marchi che possono essere percepiti come offensivi o immorali, ma cerca anche di impedire l’uso commerciale di termini che potrebbero banalizzare eventi gravi o sfruttare situazioni di crisi. Questa normativa riflette un impegno a mantenere un alto livello di etica e buon costume nel mercato dell’UE, proteggendo il pubblico da messaggi che potrebbero essere dannosi o offensivi.

“COVIDIOT” e libertà di espressione: la decisione dell’EUIPO

Per quanto attiene il bilanciamento con la libertà di espressione, la Commissione ha riconosciuto che, sebbene l’ironia e la satira siano forme legittime di espressione artistica, esse devono essere esercitate in un contesto che rispetti i valori fondamentali della società. Un marchio che offende il senso comune di decoro e rispetto potrebbe compromettere questi valori.

La decisione della Commissione si basa anche sulla giurisprudenza precedente, che ha stabilito che la libertà di espressione deve essere considerata nel contesto delle norme relative ai marchi, ma non può prevalere quando un marchio è chiaramente contrario al buon costume o all’ordine pubblico. Ad esempio, nella decisione relativa al marchio “Fack Ju Göhte”, la Corte di giustizia dell’UE ha ribadito che la protezione dei diritti fondamentali deve essere bilanciata con la necessità di mantenere un livello di decoro nei marchi registrati.

In sintesi, la protezione dei diritti fondamentali come la libertà di espressione è essenziale, ma deve essere bilanciata con la necessità di mantenere standard di decoro e rispetto nella società. 

La decisione dell’EUIPO di respingere la registrazione del marchio “COVIDIOT” riflette questo delicato equilibrio, sottolineando che l’ironia e la satira, sebbene importanti, non possono giustificare l’offesa ai valori morali fondamentali della comunità.

© Canella Camaiora Sta. Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 27 Giugno 2024

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Margherita Manca

Avvocato presso lo Studio Legale Canella Camaiora, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano, si occupa di diritto industriale
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