Nel corso del rapporto di lavoro – soprattutto in ambito industriale – non è così inconsueto che il lavoratore, realizzi delle invenzioni o metta a punto una metodologia innovativa.
Anzi, sono numerosi i casi in cui aziende e lavoratori si sono rivolti a noi per ricevere assistenza sulle invenzioni nell’ambito del rapporto di lavoro, infatti l’analisi della titolarità delle invenzioni del lavoratore è uno dei nostri servizi dedicati dell’area diritto del lavoro.
L’inventore è quella persona che risolve un problema tecnico, questo lo dice la Legge. La soluzione proposta deve essere nuova, suscettibile di applicazione industriale e deve rappresentare un sostanziale “passo in avanti” rispetto alla tecnica nota.
Insomma, un’invenzione per essere tale non deve risultare ovvia o banale a un tecnico medio del settore di riferimento.
In questo articolo parleremo specificamente della corretta attribuzione dei diritti che derivano dall’invenzione quando vi è di mezzo un rapporto di lavoro.
Anche in materia di invenzioni, analogamente a quanto accade per il diritto di autore, vi è una bipartizione fondamentale tra il diritto morale e il correlato diritto di sfruttamento economico sul trovato inventivo.
Il principio generale è che il diritto al brevetto per invenzione industriale spetterebbe sempre “tutto”all’autore dell’invenzione: sia il diritto morale, sia quello patrimoniale.
Quando però l’invenzione viene realizzata nell’ambito di un rapporto di lavoro la Legge prevede un’eccezione alla regola generale. Al lavoratore spetta sempre e comunque il diritto a vedersi riconosciuto “padre” e quindi autore morale dell’invenzione (art. 2590 Codice Civile:”Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore [2589] dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.“). Per quanto riguarda invece il diritto di sfruttamento patrimoniale la Legge (art. 64, comma 1, D.Lgs. n. 30/2005 Codice di Proprietà Industriale) prevede tre tipologie di invenzioni:
Si ha invenzione di servizio quando essa viene realizzata dal lavoratore nell’ambito di un contratto/rapporto di lavoro e nell’ambito delle proprie mansioni ordinarie. L’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto e a tale scopo già retribuita.
In questi casi, i diritti derivanti dall’invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore (art. 64, comma 1, D.Lgs. n. 30/2005).
Ciò perché se l’attività inventiva/creativa è oggetto sostanziale del contratto di lavoro si presuppone che l’inventore sia già retribuito per quel tipo di attività con il proprio corrispettivo abituale.
Si parla di invenzione aziendale quando non è prevista e stabilita una retribuzione come compenso dell’attività inventiva, anche se l’invenzione è fatta nell’esecuzione di un contratto o di un rapporto di lavoro. In questi casi i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all’inventore spetta anche un “equo premio” (subordinato all’ottenimento del brevetto).
Ovviamente per la determinazione del premio si dovrà tener conto di alcuni fattori tra cui l’importanza dell’invenzione e il contributo inventivo ricevuto dall’organizzazione aziendale del datore di lavoro (art. 64, comma 2, D.Lgs. n. 30/2005).
Anche in questo caso, come nel caso delle invenzioni di servizio, è molto importante il tenore letterale del contratto di lavoro e le sue specifiche previsioni. Mansionario dettagliato e compenso previsto per l’attività inventiva sono le prime cose da controllare.
Infine si considerano invenzioni occasionali, quelle realizzate fuori dall’attività lavorativa dell’inventore/lavoratore. Per tracciare il confine spesso si fa erroneamente affidamento sull’orario di lavoro ma è chiaro che si tratta di un confine impalpabile. Non è sempre dato di sapere quando è stata materialmente realizzata un’invenzione.
Il criterio principale per riconoscere l’invenzione occasionale è l’assenza della previsione in contratto dell’attività inventiva. Rilevante è senz’altro anche il mancato impiego di mezzi e risorse aziendali oltre all’attinenza, o meno, dell’invenzione con l’ambito in cui si muove l’azienda.
In caso di invenzione pienamente estranea all’ambito aziendale tutti i diritti, morali e patrimoniali, apparterranno all’inventore. Nel caso in cui, invece, l’invenzione appartenga al settore del datore di lavoro, spetterà a quest’ultimo un diritto di opzione sui diritti di brevetto. Onere del lavoratore è notificare al datore di lavoro l’avvenuto deposito della domanda di brevetto (perché il datore di lavoro potrà esercitare l’opzione solo entro tre mesi).
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Alla luce delle considerazioni svolte, diventa sicuramente fondamentale per il datore di lavoro prevedere e disciplinare l’ipotesi dell’invenzione del lavoratore.
D’altro lato, il lavoratore deve tenere a mente la disciplina per evitare di incorrere in sanzioni (cedendo l’invenzione a terzi, violando il vincolo fiduciario e trascurando ad esempio di mettere il datore nella condizione di esercitare il diritto di opzione che la Legge gli attribuisce). E’ importante altresì che il lavoratore conosca l’esistenza del diritto a un equo premio, che comunque gli spetta.
Lo studio Canella Camaiora si occupa di consulenza e contenzioso in materia di diritto del lavoro, di invenzioni e soprattutto di proprietà intellettuale: L’analisi della titolarità delle invenzioni del lavoratore è uno dei nostri servizi dedicati dell’area diritto del lavoro.
Vi invitiamo a visitare la pagina del nostro sito dedicata alla proprietà intellettuale oppure a contattarci su questo argomento.
Antonella Marmo