Rivolgiti a Canella Camaiora Studio Legale per una consulenza in materia di brevetto unitario e sfrutta al meglio la nuova normativa europea.
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Dal 1 giugno 2023, il mondo dei brevetti, a livello europeo, ha subito un’evoluzione significativa con l’introduzione del brevetto europeo con effetto unitario. Ma, in cosa consiste e come si può ottenere?
In questo articolo:
Il brevetto unitario è una forma avanzata di protezione che consente (almeno allo stato attuale) di ottenere tutela in 17 Paesi con una singola domanda.
Questo nuovo strumento giuridico nasce con l’obiettivo di semplificare e ridurre i costi delle procedure di brevettazione in Europa, rendendo più facile e conveniente per le imprese e gli inventori proteggere le loro invenzioni in tutta l’Unione Europea.
L’effetto unitario elimina la necessità di avere convalide individuali per ogni Stato, come, invece, avviene nei brevetti tradizionali e nei Paesi extra-UE.
Allo stato attuale sono 17 i Paesi dell’Unione Europea che riconoscono l’efficacia del brevetto unitario, ossia Austria, Belgio, Bulgaria, Germania, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Svezia.
Alla fine del processo di ratifica, il brevetto non coprirà tutti e 27 i Paesi dell’Unione Europea, ma solo 24, poiché Spagna, Croazia e Polonia hanno deciso di non sottoscrivere l’accordo relativo al Brevetto Unitario.
Sottolineiamo, dunque, che il brevetto unitario non copre tutti gli Stati che aderiscono al brevetto europeo tradizionale. Per gli Stati che non fanno parte di questo sistema, dunque, sarà necessario effettuare la selezione singola di ciascun Paese di interesse.
La domanda per un brevetto unitario può essere presentata presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO). A seguito dell’ottenimento di un normale brevetto europeo, il titolare può richiedere che tale brevetto abbia “effetto unitario”.
La richiesta dell’effetto unitario deve essere fatta entro un mese dalla concessione del brevetto, e garantisce che il brevetto sia valido negli Stati appartenenti all’Unione Europea che hanno firmato e ratificato l’accordo.
Laddove la richiesta venisse effettuata tramite rappresentante, sarà necessaria la lettera di incarico.
La domanda per un brevetto unitario deve includere:
La richiesta deve contenere i dati del titolare/richiedente del brevetto, i dati del brevetto, i dati del rappresentante. Durante un periodo transitorio di 6 anni (estendibili a 12 anni) la richiesta deve contenere anche una traduzione del brevetto in inglese se il brevetto è stato concesso in francese o in tedesco, oppure in una qualsiasi lingua dell’Unione Europea se il brevetto è stato concesso in inglese.
Si noti che la traduzione ha scopo meramente informativo, non ha alcun valore legale e pertanto possono essere utilizzati i c.d. free translator.
I costi per ottenere un brevetto unitario sono generalmente più bassi rispetto ai costi complessivi di ottenimento di brevetti nazionali in ogni Stato membro singolarmente.
Ci sono tasse da pagare all’EPO per la presentazione, l’esame e la concessione del brevetto. Inoltre, una volta concesso, ci sono anche tasse annuali da pagare per mantenere il brevetto in vigore.
L’ammontare delle tasse di mantenimento è stato determinato considerando come base di calcolo la somma delle tasse di mantenimento che, nel 2015, erano dovute nei quattro Stati di maggiore interesse per i richiedenti.
Le tasse di mantenimento dovranno essere pagate in anticipo (e in ogni caso non prima di 3 mesi dal termine ultimo), entro l’ultimo giorno del mese entro cui cade l’anniversario della data di deposito della domanda.
Le tasse possono essere comunque pagate entro 6 mesi dalla data di scadenza dietro la corresponsione di una tassa aggiuntiva.
Parallelamente all’introduzione del brevetto unitario, è stato istituito un nuovo organismo giuridico chiamato Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB). Tale tribunale ha la competenza esclusiva sulle dispute relative ai brevetti unitari e ai relativi certificati protettivi complementari.
Il TUB prenderà decisioni vincolanti per tutti gli Stati aderenti. Questo comporta che, laddove un inventore avviasse un’azione legale per la violazione di un brevetto in un Paese, la decisione del TUB avrà efficacia in tutti gli altri Stati che aderiscono al brevetto unitario.
Tuttavia, precisiamo che per un periodo di transizione pari a 7 anni, estendibile a 14 anni, i titolari di brevetto europeo tradizione possono decidere se sottostare o meno alla giurisdizione del TUB (c.d. opt-out. Sul punto si rimanda all’articolo “Tribunale unificato dei brevetti: perché scegliere l’opt-out?”). Laddove decidessero di non farlo, solo i tribunali nazionali avranno competenza sulle relative dispute.
Margherita Manca