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Franchising: come funziona l’affiliazione commerciale?

Pubblicato in: Startup, Società e innovazione
di Luigi Frigerio
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Il franchising è uno dei contratti più rilevanti nell’ambito della distribuzione commerciale di prodotti e servizi.

Il contratto di franchising si realizza tra:

  • Un produttore industriale (franchisor), che concede la sua esperienza tecnico commerciale e i suoi segni distintivi;
  • Un distributore (franchisee), che venderà un prodotto (o offrirà un servizio) già avviato con successo, servendosi di tecniche commerciali già provate e giovandosi della reputazione del titolare del marchio.

Il franchising è disciplinato dalla Legge n. 129 del 6 maggio 2004, che ha colmato un vero e proprio “vuoto legislativo”. La Legge in questione, infatti, ha fornito una definizione univoca del contratto di franchising, ne ha fissato il contenuto, la durata minima e ha chiarito quali siano gli obblighi delle parti.

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Cos’è l’affiliazione commerciale?

La Legge 129/2004 definisce l’affiliazione commerciale come “il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte 

  1. concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d’autore, know how, brevetti,
  2. concede assistenza o consulenza tecnica e commerciale,
  3. inserisce l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”.

L’affiliazione commerciale è definita, quindi, come un contratto per la concessione (dal franchisor al franchisee), fra l’altro, di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale. Tale contratto deve essere necessariamente redatto per iscritto (pena la sua nullità) e non può avere durata inferiore a 3 anni (entrambe le disposizioni si trovano all’art. 3 della legge 129/2004).

A ciò si aggiunge l’inserimento dell’affiliato-franchisee nel sistema distributivo dell’affiliante-franchisor.

Alcune definizioni particolari…

La Legge 129/2004 chiarisce anche il significato di alcuni termini in essa utilizzati.

  1. know-how;

Il know-how può essere definito come l’insieme delle conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall’affiliante. Il know-how non deve esser generalmente noto né facilmente accessibile a terzi e deve comprendere conoscenze indispensabili all’affiliato per la corretta esecuzione del contratto.

La descrizione del know-how trasmesso e dei servizi offerti dall’affiliante all’affiliato costituiscono una previsione essenziale del contratto di franchising, poiché il trasferimento del knowhow e l’assistenza prestata dal franchisor sono gli strumenti necessari per realizzare l’integrazione tra affiliante ed affiliato e garantire unitarietà di immagine alla rete di affiliati.

Chiaramente, il saper fare (know-how) di un’azienda può essere molto particolare. Si sembra anzi corretto dire che ogni azienda normalmente possiede un suo peculiarissimo saper fare. Da ciò discende che i contratti di franchising possono essere anche molto diversi, da azienda ad azienda, proprio per poter considerare al meglio queste peculiarità.

  1. diritti di ingresso;

Il diritto di ingresso è “una cifra fissa, rapportata anche al valore economico e alla capacità di sviluppo della rete, che l’affiliato versa al momento della stipula del contratto di affiliazione commerciale”.

  1. royalties;

Le royalties sono “una percentuale che l’affiliante richiede all’affiliato commisurata al giro d’affari del medesimo o in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche”.

Le royalties o canoni costituiscono il corrispettivo dovuto dall’affiliato all’affiliante nel corso della durata del contratto.

  1. beni dell’affiliante.

I beni dell’affiliante sono definiti come “i beni prodotti dall’affiliante o secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dell’affiliante”.

Esistono elementi obbligatori da inserire nel contratto?

Sì: il legislatore richiede in particolare che il contratto di franchising indichi (Art. 3 L. 129/2004):

  1. l’ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l’affiliato deve sostenere prima dell’inizio dell’attività;
  2. le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, e l’eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell’affiliato;
  3. l’ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall’affiliante;
  4. la specifica del know-how fornito dall’affilante all’affiliato;
  5. le eventuali modalità di riconoscimento dell’apporto di know-how da parte dell’affiliato;
  6. le caratteristiche dei servizi offerti dall’affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;
  7. le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.

Gli obblighi dell’affiliante…

La Legge 129/2004 (art. 4) pone per il franchisor l’obbligo di consegnare al franchisee – almeno trenta giorni prima della prevista conclusione del contratto – copia completa del contratto da sottoscrivere corredato da una serie di allegati.

Il contratto deve inoltre espressamente indicare:

a)  l’ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l’affiliato deve sostenere prima dell’inizio dell’attività;
b)  le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, e l’eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell’affiliato;
c)  l’ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall’affiliante;
d)  la specifica del know-how fornito dall’affiliante all’affiliato;
e)  le eventuali modalità di riconoscimento dell’apporto di know-how da parte dell’affiliato;
f)  le caratteristiche dei servizi offerti dall’affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;
g)  le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.

…e gli obblighi dell’affiliato

La Legge 129/2004 (art. 5) indica soltanto due obblighi dell’affiliato,

  1. immutabilità della sede (che non può essere trasferita, se non previo consenso del franchisor o per causa di forza maggiore)
  2. obbligo di riservatezza (anche per collaboratori e dipendenti del franchisee, ed anche dopo lo scioglimento del contratto).

L’eventuale violazione di tali obblighi comporterà il risarcimento del danno subito.

Come assicurarsi un buon contratto di franchising?

È fondamentale affidarsi a dei professionisti esperti. Lo Studio Legale Canella Camaiora si occupa  con particolare riguardo per la redazione di contratti di franchising. La speciale competenza dello studio in materia di Proprietà Intellettuale ed in materia di know-how  consentono allo studio di muoversi con particolare agilità nell’ambito di queste tematiche tecnico-legali.

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© Canella Camaiora Sta. Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 10 Settembre 2020
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023

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Luigi Frigerio

Praticante avvocato appassionato di Diritto d’Autore, laureato presso l'Università degli Studi di Milano.
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