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Il marchio sonoro e le bibite gassate

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di Giovanni Battista Gianotti Bordon
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La Corte Europea conferma che i suoni, le melodie o i rumori possono essere registrati come marchi sonori all’interno dell’Unione Europea… ma dice di no alla società che voleva registrare il suono spumeggiante dell’apertura delle lattine di bibite gassate.

In questo articolo…

Cos’è un marchio sonoro?

Non tutti sanno che sul mercato esistono tipologie molto differenti di marchi: nomi, loghi, figure, forme e perfino suoni (ce ne siamo occupati nell’articolo: “Guida pratica ai principali tipi di marchio“). I marchi, infatti, in base alla loro tipologia possono essere apprezzati con gli occhi, con il tatto o addirittura con l’udito.

I più comuni  sono certamente quello denominativo e quello figurativo. Ma esistono anche i marchi di forma, di posizione, a motivi ripetuti, di colore, di movimento, multimediali, olografici e sonori. Esistono quindi dei marchi che potremmo definire “invisibili” dato che non possono essere apprezzati con la vista.

In concreto, i marchi sonori possono essere costituiti da:

  • una suoneria,
  • un jingle,
  • un motivetto,
  • da un rumore.

I marchi sonori, una volta abbinati ad un prodotto o ad un servizio, sono in grado di renderlo più facilmente riconoscibile e, quindi, di contraddistinguerlo sul mercato.

Per quanto riguarda invece l’aspetto normativo, il marchio sonoro è sottoposto alle medesime regole previste per l’intera categoria dei marchi: devono sussistere, quindi, i caratteri della liceità, originalità e novità.

Il caso Ardagh Metal (ovvero un “suono spumeggiante” come marchio).

Il 7 luglio del 2021 nella causa T-668/19 il Tribunale si è espresso in relazione al registrabilità del suono come marchio europeo.

La Ardagh Metal Beverage Holdings, società produttrice di contenitori per alimenti e bevande, aveva tentato di registrare come marchio l’iconico suono costituito dal rumore di apertura di una bibita. In particolare, la Ardagh aveva depositato il  rumore della linguetta che apriva la lamina metallica di una lattina, seguito da un silenzio di circa un secondo, e poi ancora da un crescente gorgoglio frizzante della durata di circa nove secondi.

L’Ufficio marchi europeo (EUIPO), esaminata la domanda di registrazione del file audio in questione come marchio europeo, aveva deciso di rigettarla.

Secondo l’EUIPO, infatti, il marchio sarebbe stato privo di carattere distintivo il che costituisce “un’impedimento assoluto alla registrazione“. Entrando più nel dettaglio, l’esaminatore dell’EUIPO che aveva indicato come la combinazione di suoni dell’apertura di una lattina non potesse essere percepito come indicazione dell’origine commerciale dei prodotti.

Ritendendo ingiusta la decisione dell’Ufficio europeo, la Ardagh aveva deciso di impugnarla presentando ricorso innanzi al Tribunale di primo grado dell’UE.

Il requisito della capacità distintiva per i marchi sonori.

La sentenza del 2021 ha dato l’occasione al Tribunale di fornire qualche indicazione in più in merito alla nebulosa categoria dei marchi sonori. In effetti, al riguardo manca ancora una giurisprudenza tale da renderne chiaro il funzionamento.

La Corte di Lussemburgo ha spiegato che  i criteri per valutare il carattere distintivo di un marchio sonoro “non sono differenti da quelli applicabili ad altre categorie di marchi, e un marchio sonoro deve avere una certa risonanza che permetta al consumatore target di percepirlo come un marchio e non come un elemento funzionale o come un indicatore senza alcuna caratteristica intrinseca“.

L’apertura di una lattina o di una bottiglia ed il relativo suono emesso è da considerarsi, invece, un elemento puramente tecnico e funzionale  che è “intrinseco  ad una soluzione tecnica determinata nell’ambito della manipolazione di bevande ai fini del loro consumo”.

La circostanza per cui il suono fosse costituito appunto da un intervallo determinato tra i vari suoni costituisce per la corte “una variante dei suoni abitualmente emessi da bevande al momento dell’apertura del loro contenitore” quindi non sufficientemente pregnanti da distinguersi dai suoni comparabili nel settore delle bevande.

Per il momento, l’inconfondibile rumore dell’apertura di una bibita gassata resta di pubblico dominio. L’azienda potrà comunque appellare la decisione innanzi alla Corte di Giustizia Europea nella speranza che questa accolga le sue doglianze

Del resto, prima della Ardagh, anche la nota casa produttrice Harley Davidson aveva incassato un rigetto quando negli anni novanta aveva tentato di registrare come marchio il potente rombo delle sue motociclette.

Può, allora, essere individuata l’origine di un prodotto solo attraverso un suono?

Francamente, sembra non esservi alcun dubbio in merito al fatto che alcuni suoni svolgano egregiamente il proprio compito segnaletico dell’origine di un prodotto o di un servizio. Basti pensare ad alcuni marchi sonori registrati come la melodia del processore Intel Pentium o il ruggito del leone MGM.

Inoltre con specifico riferimento all’utilizzo di un suono emesso dal prodotto come marchio… Il Tribunale Ue ha colto l’opportunità di prendere le distanze da alcune affermazioni dell’EUIPO. Quest’ultimo aveva infatti sostenuto che sarebbe ancora inusuale sui mercati rilevanti delle bevande e confezioni di bevande segnalare l’origine commerciale di un prodotto unicamente tramite suoni […] giustificando una siffatta presa di posizione indicando che i prodotti in questione erano generalmente silenziosi, almeno fino al loro consumo. 

Il Tribunale ha criticato l’assunto perché la mera circostanza che un suono possa essere emesso solo al momento del consumo di un prodotto non significa che l’uso di suoni per segnalare l’origine commerciale di un prodotto su un determinato mercato sia ancora inusuale.

Insomma, secondo il Tribunale, indipendentemente dalla questione se sia usuale oppure no l’utilizzo dei suoni e la loro produzione nel settore indagato, non vi è alcun dubbio che i suoni possano contraddistinguere i prodotti a condizione che non risultino connaturati all’intera categoria di prodotti da contraddistinguere (come il suono di una lattina per contraddistinguere lattine) e quindi inidonei a svolgere la funzione di origine che è propria dei marchi.

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 29 Luglio 2021
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023

Giovanni B. Gianotti Bordon

Laureato in giurisprudenza a pieni voti presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, appassionato di Diritto delle Imprese.
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